I provvedimenti relativi ai minori [c.c. 2], agli interdetti [c.c. 414] e agli inabilitati [c.c. 415] sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio[c.c. 737], salvo che la legge disponga altrimenti [c.c. 318, 320 3 - 4 - 6, 347, 348, 354, 360, 361, 371, 372, 373, 374, 375, 392, 394, 395, 402, 405, 406, 410, 411, 412] (1).
Quando il tribunale deve pronunciare un provvedimento nell'interesse di minori, interdetti o inabilitati sentito il parere del giudice tutelare [c.c. 344], il parere stesso deve essere prodotto dal ricorrente insieme col ricorso(2).
Qualora non sia prodotto, il presidente provvede a richiederlo d'ufficio (3).
Note
(1)
La norma in analisi va letta in relazione all'art.38 disp.att. c.c. che dispone quali siano i provvedimenti di competenza del Tribunale ordinario e quali di competenza del Tribunale per i minorenni, prevedendo una competenza generalizzata del Tribunale per i minorenni (ad esempio artt. 84, 90, 171, 194, 250, 252, 262, 264, 316, 317 bis) ed una competenza residuale del Tribunale ordinario.
(2)
Si precisa che nell'ipotesi in cui il Tribunale adotta i provvedimenti nell'interesse dei minori è necessario assumere preventivamente il parere del giudice tutelare. Si tratta di un parere obbligatorio poichè il ricorrente deve produrlo insieme al ricorso anche se è non vincolante. Se il parere non viene prodotto il Presidente deve dichiarare inefficace il ricorso, mentre se la decisione viene ugualmente assunta senza il necessario parere il provvedimento risulta affetto da nullità.
(3)
Il Tribunale ordinario o per i minorenni si pronuncia con decreto che è reclamabile con ricorso davanti alla Corte di appello, sezione ordinaria o per i minorenni che pronuncia in Camera di Consiglio. Avverso i provvedimenti del Tribunale per i minorenni è competente la Corte di appello, sezione ordinaria o per i minorenni a seconda che sia stato emesso dal Tribunale ordinario e per i minorenni. Si tratta di provvedimenti revocabili e modificabili in ogni tempo.
Quelli che sono pronunciati in sede di reclamo non sono ricorribili per Cassazione ai sensi dell'
art. 111 Cost..