Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 731 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Comunicazione all'ufficio di stato civile

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 731 Codice di procedura civile

Articolo abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.

[Il cancelliere dà notizia (1), a norma dell'articolo 133 secondo comma, all'ufficio dello stato civile competente della sentenza di dichiarazione di morte presunta (2).]

Note

(1) E' compito del cancelliere comunicare la sentenza dichiarativa della morte presunta mediante biglietto di cancelleria contenente il dispositivo della sentenza e l'annotazione dell'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 729 del c.p.c. e l'attestazione del passaggio in giudicato.
(2) Si precisa che la sentenza dichiarativa della morte presunta deve essere passata in giudicato per poter essere trascritta nei registri di morte.

Spiegazione dell'art. 731 Codice di procedura civile

Il richiamo al secondo comma dell’art. 133 del c.p.c. riguarda esclusivamente la forma e l'oggetto della comunicazione, alla quale si deve provvedere mediante biglietto di cancelleria contenente il dispositivo della sentenza.
Secondo quanto previsto dall’art. 71 del DPR n. 396/2000, la sentenza di dichiarazione di morte presunta non è più inclusa nell'elenco degli atti per i quali è prescritta la trascrizione.
Sono invece soggette ad annotazione negli atti di nascita le sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta e quelle che, ex art. 67 del c.c., dichiarano l'esistenza delle persone di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!