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Articolo 347 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Tutela di pił fratelli

Dispositivo dell'art. 347 Codice Civile

(1)È nominato un solo tutore [348] a più fratelli e sorelle, salvo che particolari circostanze(2) consiglino la nomina di più tutori. Se vi è conflitto di interessi(3) tra i minori soggetti alla stessa tutela, il giudice tutelare nomina ai minori un curatore speciale [320].

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 160 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
(2) Può avvenire la nomina di tutori diversi qualora i fratelli non siano tra loro germani, od essi siano numericamente elevati, tali da non consentire una proficua funzione del tutore.
(3) Conflitto d'interessi che potrà essere tanto patrimoniale quanto morale.

Ratio Legis

Con tale norma si mira a garantire un indirizzo educativo uniforme per i minori tra loro fratelli privi dei genitori; la fictio iuris ricalca l'esigenza di ricreare, per quanto possibile, un indirizzo familiare ove la potestà viene esercitata da un determinato soggetto.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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