Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3222 del 27 marzo 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

La competenza a provvedere sulla domanda di modifica degli accordi in tema di affidamento dei figli minori raggiunti in sede di separazione consensuale omologata (ovvero di modifica delle disposizioni adottate con la sentenza di separazione consensuale o con quella di scioglimento o di nullitā del matrimonio) spetta al tribunale ordinario, individuandosi, per converso, nel tribunale dei minorenni il giudice competente a conoscere (in via residuale) delle richieste di intervento ablativo o modificativo della potestā genitoriale, ai sensi degli artt. 330, 333 c.c., con la conseguenza che, adottato, da parte di quest'ultimo giudice, in pendenza del giudizio di separazione, un siffatto provvedimento, il giudice della separazione dovrā tener conto di esso, come factum superveniens, ai fini della eventuale modifica dei provvedimenti provvisori adottati.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.