Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6011 del 16 aprile 2003

(2 massime)

(massima n. 1)

La pronuncia che accolga la domanda di disconoscimento di paternità non elide, per ciò stesso per il solo fatto di attenere allo status delle persone tutte le già eventualmente intervenute pronunce giurisdizionali presupponenti quella condizione di ?stato? acclarata poi come inesistente, ormai munite dell'efficacia del giudicato. Da ciò consegue che, di fronte ad una pregressa pronuncia di separazione personale passata in giudicato, la quale abbia fissato, a carico del supposto padre l'obbligo di corrispondere un assegno alla moglie per il mantenimento del minore, la eliminazione del suddetto obbligo non potrà che passare attraverso la tipica via di attivazione rappresentata dalla procedura prevista dall'art. 155 c.c. e dall'art. 710 c.p.c.. E tuttavia, la peculiarità del quadro sotteso dalla pronuncia che affermi il difetto di paternità non può che comportare una retroattività del tutto peculiare della pronuncia di revisione, la quale produrrà pertanto i suoi effetti fin dalla data del passaggio in giudicato della pronuncia ex art. 235 c.c..

(massima n. 2)

Nelle procedure camerali le quali si concludano con un provvedimento di natura decisoria su contrapposte posizioni di diritto soggettivo e quindi suscettibile di acquistare autorità di giudicato (e tale è senz'altro la pronuncia che, in sede di procedura ex art. 710 c.p.c., disponga la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge), trovano piena applicazione i principi del processo di cognizione relativi all'onere dell'impugnazione ed alla conseguente delimitazione dell'ambito del riesame da parte del giudice di secondo grado, alle questione a lui devolute con i motivi di gravame. Da ciò consegue fra l'altro che, qualora il provvedimento di primo grado venga tempestivamente investito, ad opera di una delle parti, di reclamo innanzi alla Corte di appello, la controparte è abilitata — sì — ad introdurre specifiche istanze di riesame e di riforma del provvedimento stesso per ragioni diverse e contrapposte, ma deve farlo con analoga tempestività e con atto scritto formale (memoria) da depositare, al più tardi, alla prima udienza, mentre non le è consentito di poi aggiungere, nell'ulteriore corso del procedimento di gravame, ulteriori motivi di impugnazione.

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