Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 711 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Separazione consensuale

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 711 Codice di procedura civile

Articolo abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.

[Nel caso di separazione consensuale previsto nell'articolo 158 del c.c., il presidente (1), su ricorso di entrambi i coniugi, deve sentirli nel giorno da lui stabilito e procurare di conciliarli nel modo indicato nell'articolo 708.

Se il ricorso è presentato da uno solo dei coniugi, si applica l'articolo 706 ultimo comma.

Se la conciliazione non riesce, si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole.

La separazione consensuale acquista efficacia (2) (3) con l'omologazione del tribunale, il quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente.

Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell'articolo precedente (4).]

Note

(1) La norma descrive le due fasi tramite cui si sviluppa il procedimento di separazione consensuale. La prima è quella che si svolge di fronte al Presidente del Tribunale del luogo di residenza o domicilio di entrambi i coniugi se il ricorso viene proposto congiuntamente e se risiedono nello stesso luogo; diversamente, quando il ricorso viene presentato da uno solo, sarà competente il giudice del luogo di residenza dell'altro. Il Presidente ascolta le parti e tenta la conciliazione. Se il tentativo di conciliazione conciliazione fallisce, si da atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni relative ai coniugi stessi e alla prole. La seconda fase è quella dell'omologazione che si svolge secondo le modalità del rito camerale ai sensi dell'art. 737 del c.p.c. e ss..
(2) L'accordo di separazione deve contenere elementi essenziali quali il consenso a vivere separati e le pattuizioni relative al mantenimento dei coniugi e della prole, oltre alla loro educazione. Tale accordo ha carattere negoziale e, pertanto, consiste in un atto di autonomia privata, che il Tribunale non può modificare. Infatti, il ruolo dell'organo giudiziario è limitato al solo controllo di legalità e di opportunità, e alla verifica che le clausole pattuite non siano nulle per contrarietà a norme imperative o all'ordine pubblico e valutando la convenienza delle pattuizioni per l'interesse morale e materiale della prole. Il tribunale quindi può soltanto indicare le modificazioni da apportare in ordine al mantenimento ed ai diritti e doveri verso la prole nonché alla tutela degli interessi indisponibili delle stesse parti, rifiutando, ove i separandi non ottemperino, la omologazione.
(3) L'omologazione viene pronunciata con decreto e acquista efficacia di titolo esecutivo (si cfr. 474). Pertanto, ciascuno dei coniugi in caso di inadempienza dell'altro, può chiedere al tribunale l'adozione delle misure cautelari di cui all'art. 156 comma 6 c.c. ovvero il sequestro di parte dei beni e l'ordine ai terzi di versare direttamente al coniuge avente diritto parte delle somme di cui sono debitori nei confronti del coniuge inadempiente.
(4) Una volta omologato l'accordo, le modifiche alle pattuizioni ivi contenute possono avvenire tramite il procedimento in camera di consiglio, previo ricorso di ciascuna parte, qualora sopraggiungano mutamenti della condizione personale o patrimoniale di uno di entrambi i coniugi ai sensi dell'art. 710.

Spiegazione dell'art. 711 Codice di procedura civile

La norma in esame disciplina il procedimento di separazione consensuale, all’interno del quale si distingue la fase presidenziale (analoga a quella della separazione giudiziale), e la fase dell'omologazione (che si svolge davanti al tribunale secondo le modalità proprie del rito camerale).

La legittimazione ad agire spetta ai coniugi separatamente o congiuntamente e la domanda si propone con ricorso al tribunale, il quale dovrà essere sottoscritto da entrambi i coniugi o anche da uno solo di essi.
E’ discusso se le parti abbiano l'onere di farsi rappresentare da un difensore; infatti, mentre si ritiene che per la fase presidenziale non sussiste l'onere del patrocinio di un difensore, nella fase dell'omologazione, invece, si propende per la tesi della necessaria assistenza di un avvocato.

In ordine al contenuto del ricorso, è discusso se sia necessaria o meno l’esposizione in esso dell'accordo dei coniugi, ed in particolare se possa ritenersi ammissibile un ricorso non contenente alcun riferimento alle condizioni di separazione.
Secondo parte della dottrina la mancanza dell'esposizione dell'accordo non determina la nullità o l'inammissibilità del ricorso, a condizione che i coniugi abbiano espresso l'accordo sulla separazione, riservandosi di precisarne le condizioni al momento della loro comparizione all'udienza presidenziale.
Altra parte della dottrina, invece, ritiene che un accordo tra i coniugi, anche se informale, debba pure sempre sussistere.

Circa l'intervento del P.M., prevale in dottrina la tesi secondo cui nel procedimento di separazione consensuale il suo intervento è obbligatorio, argomentandosi dal rilievo che l’art. 70 del c.p.c. fa riferimento a tutte le cause di separazione personale e quindi non solo a quelle di separazione giudiziale.
Di diverso avviso è la giurisprudenza di legittimità, la quale sostiene che l'intervento del P.M. non è previsto né dall'art. 711 né può essere desunto dalla disciplina dei procedimenti camerali.

Così come la separazione giudiziale dà luogo ad un giudicato "rebus sic stantibus", non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto esser dedotti nel relativo giudizio, allo stesso modo gli accordi negoziali sottoscritti in sede di separazione consensuale omologata non sono modificabili con riferimento a fatti di cui le parti avrebbero dovuto tenere conto al momento della conclusione di tali accordi; la modifica è possibile solo in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, che abbiano alterato la situazione preesistente, mutando i presupposti in base ai quali le parti avevano stabilito le condizioni della separazione.

Competente per materia è il tribunale, mentre per quanto concerne la competenza per territorio occorre così distinguere:
  1. se il ricorso viene presentato congiuntamente da entrambi i coniugi, i quali risiedono o sono domiciliati nello stesso luogo, la competenza sarà facoltativa in capo ai tribunali di residenza o di domicilio di uno o entrambi i coniugi;
  2. se, al contrario, il ricorso viene presentato da uno solo dei coniugi è competente il giudice del luogo di residenza o di domicilio dell'altro.

Una volta depositato il ricorso in cancelleria, il presidente del tribunale, entro cinque giorni, fissa con decreto in calce allo stesso ricorso la data dell'udienza di comparizione.
Sia il decreto di fissazione dell'udienza che il ricorso introduttivo vanno notificati insieme nel caso in cui la domanda sia stata proposta da uno solo dei coniugi, mentre la notifica non è necessaria se la domanda è stata proposta congiuntamente.
Se uno o entrambi i coniugi non compaiono all'udienza fissata cessano gli effetti della domanda e il processo deve essere archiviato.

All'udienza il presidente interroga i coniugi, prima separatamente e poi congiuntamente, al fine di conoscere le cause del contrasto e tentare la conciliazione.
Se il tentativo di conciliazione riesce il presidente fa redigere il processo verbale di conciliazione ex art. 126 del c.p.c. e il giudizio si estingue.
Se la conciliazione non riesce, lo stesso presidente del tribunale fa verbalizzare la persistente volontà dei coniugi di separarsi e le condizioni eventualmente concordate circa l'obbligo di mantenimento e affidamento dei figli; in questo secondo caso, il presidente, può indicare ma non imporre, ai coniugi, soluzioni alternative affinché le condizioni della separazione siano conformi all'interesse della famiglia.

Conclusasi l'udienza presidenziale, il fascicolo del procedimento viene rimesso a cura della cancelleria al P.M., il quale dovrà emettere un suo parere sulla separazione.

Fondamento della separazione consensuale non è altro che l'accordo dei coniugi a vivere separati, reso efficace dal provvedimento di omologazione.
Il contenuto minimo di tale accordo, nel silenzio della legge, è individuato dalla dottrina distinguendo fra condizioni necessari e eventuali dell'accordo stesso; tra i componenti del contenuto necessario parte della dottrina vi fa rientrare il consenso di vivere separati e le pattuizioni relativi al coniuge e alla prole.
Secondo altra tesi più restrittiva, invece, tale contenuto necessario viene limitato al solo accordo sulle determinazioni relative ai figli.
Rientrano nel contenuto eventuale, invece, tutte le altre possibili pattuizioni relativi ai rapporti patrimoniali e personali.

Per quanto concerne la natura giuridica degli accordi di separazione, si osserva che questi non possono configurarsi come un contratto, in quanto non hanno ad oggetto un rapporto giuridico patrimoniale, ma la sospensione del rapporto coniugale.
E’ stato anche osservato che il regolamento concordato fra i coniugi ed avente ad oggetto la definizione di rapporti di natura patrimoniale, pur trovando la sua fonte nell'accordo delle parti, è capace di acquistare efficacia giuridica solo per effetto del provvedimento di omologazione, il quale ha la funzione di verificare che i patti raggiunti tra le parti siano conformi all’interesse familiare; in mancanza di omologazione, invece, le pattuizioni convenute antecedentemente sono prive di efficacia giuridica.

Dopo che il P.M. ha espresso il suo parere, il presidente rimette gli atti al collegio affinché decida sull'assenso o sul rifiuto dell'omologazione della separazione consensuale.
L'omologazione del tribunale costituisce condizione di efficacia della separazione consensuale; un accordo non omologato, infatti, non potrebbe essere capace di determinare la variazione dello status dei coniugi.
Il procedimento di omologazione si svolge secondo le forme del rito camerale e consiste in un controllo sulla ritualità dello svolgimento del giudizio, sulla competenza del giudice adito, sulla verifica che il tentativo della conciliazione sia stato esperito, nonché sulla legittimità delle condizioni pattuite dai coniugi, con particolare riguardo alla conformità dell'accordo con l'interesse della famiglia e della prole.
Qualora si rilevasse un contrasto dell'accordo con l'interesse superiore della prole, il tribunale, può rimettere gli atti al presidente, affinché questi riconvochi le parti davanti a sé, indicando ai coniugi le modifiche da adottare nell'interesse dei figli, potendo, in caso di inidonea soluzione, rifiutare allo stato l'omologazione ex art. 158 del c.c. comma 2.
In ogni caso, il giudice può solo suggerire ai coniugi di modificare le clausole, mentre è escluso che possa rettificarle d'ufficio pena la nullità assoluta dell'omologazione.

Preso atto dell'accordo dei coniugi sulla separazione, se il giudice ritiene che ne ricorrono le condizioni provvede all'omologazione con decreto motivato; in caso contrario rifiuta l'omologazione.
Quanto all'efficacia del decreto di omologazione, trascorso il termine per proporre il reclamo, decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento, il decreto acquista efficacia ex art. 741 del c.p.c., ma non acquista autorità di cosa giudicata.
Il verbale di separazione consensuale, ritualmente omologato, ha efficacia di titolo esecutivo.

In conformità alla disciplina dettata per i procedimenti in camera di consiglio, il decreto di omologazione ovvero il suo diniego è soggetto a reclamo, da presentarsi ad opera delle parti o del P.M., innanzi alla Corte di appello.
Il reclamo va proposto nel termine perentorio di dieci giorni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento, e questo perché, trattandosi di separazione consensuale, non sussiste un contenzioso tra la parti che possa giustificare la notifica ex art. 739 del c.p.c. comma 2.
Il ricorso può essere proposto anche singolarmente da uno solo dei coniugi, nel qual caso deve essere notificato all'altro coniuge e al P.M., mentre il reclamo del P.M. va notificato ai coniugi.
Qualora il giudice del reclamo accolga lo stesso, può pronunciare direttamente l'omologazione.
Decorsi i termini per la proposizione del reclamo, non è ammissibile la revoca del decreto di omologazione.

Ai sensi dell'ultimo comma della norma in esame, che rinvia espressamente all'art. 710 del c.p.c., le condizioni della separazione consensuale possono essere modificate per circostanze sopravvenute o per un diverso e nuovo accordo intervenuto fra i coniugi.
Dopo che sia stato pronunciato il decreto di omologazione della separazione consensuale, è inammissibile il mutamento del titolo della separazione da consensuale in giudiziale.

Massime relative all'art. 711 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 27409/2019

Gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti reciproche attribuzioni patrimoniali e concernenti beni mobili o immobili, rispondono, di norma, ad uno specifico spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di separazione consensuale che svela una sua tipicità propria la quale, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., può colorarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della gratuità, in ragione dell'eventuale ricorrenza, o meno, nel concreto, dei connotati di una sistemazione solutorio-compensativa più ampia e complessiva, di tutta quella serie di possibili rapporti aventi significati, anche solo riflessi, patrimoniali maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale.

Cass. civ. n. 19319/2014

L'accordo di separazione dei coniugi omologato non è impugnabile per simulazione poiché l'iniziativa processuale diretta ad acquisire l'omologazione, e quindi la condizione formale di coniugi separati, è volta ad assicurare efficacia alla separazione, così da superare il precedente accordo simulatorio, rispetto al quale si pone in antitesi dato che è logicamente insostenibile che i coniugi possano "disvolere" con detto accordo la condizione di separati ed al tempo stesso "volere" l'emissione di un provvedimento giudiziale destinato ad attribuire determinati effetti giuridici a tale condizione.

Cass. civ. n. 16677/2014

Il reclamo proposto alla corte d'appello avverso il provvedimento camerale adottato dal tribunale (nella specie in sede di revisione delle condizioni di separazione dei coniugi) non è improcedibile se il convenuto si sia regolarmente costituito in giudizio, così sanando ex art. 156 cod. proc. civ. il vizio derivante dal mancato rispetto del termine ordinatorio assegnato al reclamante per la notificazione del ricorso e non prorogato con istanza proposta prima della sua scadenza.

Cass. civ. n. 2263/2014

Il trasferimento di un immobile in favore del coniuge per effetto degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale è comunque riconducibile alla volontà del cedente, e non al provvedimento giudiziale di omologazione, sicché, qualora, intervenga nei cinque anni successivi al suo acquisto, senza che il cedente stesso, abbia comprato, entro l'anno ulteriore, altro appartamento da adibire a propria abitazione principale, le agevolazioni fiscali "prima casa" di cui egli abbia beneficiato per l'acquisto di quell'immobile vanno revocate, con conseguente legittimo recupero delle ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Cass. civ. n. 10932/2008

In tema di separazione personale fra i coniugi, il decreto omologativo di detta separazione, essendo privo dei caratteri della definitività e della decisorietà, poiché incide su diritti soggettivi, senza tuttavia decidere su di essi e non ha attitudine ad acquistare l'efficacia del giudicato sostanziale, non è impugnabile in cassazione ex art. 111 Cost., con la conseguenza che gli eventuali vizi di legittimità non si convertono in motivi di gravame e sono in ogni tempo deducibili nell'ambito della giurisdizione camerale.

Cass. civ. n. 11342/2004

È di per sé valida la clausola dell'accordo di separazione che contenga l'impegno di uno dei coniugi, al fine di concorrere al mantenimento del figlio minore, di trasferire, in suo favore, la piena proprietà di un bene immobile, trattandosi di pattuizione che dà vita ad un contratto atipico, distinto dalle convenzioni matrimoniali e dalle donazioni, volto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, ai sensi dell'art. 1322 c.c.

Cass. civ. n. 7774/1993

La partecipazione del P.M. al procedimento di separazione consensuale dei coniugi ex art. 711 c.p.c. non è prevista da tale norma, né è desumibile, come necessaria, dalla disciplina di procedimenti camerali, senza che ciò determini dubbi di legittimità costituzionale in ordine alla citata norma, con riguardo ad ipotesi di applicazione della medesima, strumentale alla pronunzia di provvedimenti non concernenti l'affidamento della prole e cioè specificamente incidenti sullo «statuto» del minore, anche se la posizione del medesimo viene indirettamente contemplata ai fini della quantificazione delle prestazioni economiche stabilite in favore del coniuge affidatario.

Cass. civ. n. 14/1984

Nel procedimento di separazione consensuale, il regolamento concordato tra i coniugi, pur trovando la sua fonte nell'accordo delle parti, acquista efficacia giuridica soltanto in seguito al provvedimento di omologazione. Pertanto, la clausola con cui i coniugi, al di fuori del procedimento di separazione, determinano l'obbligo delle contribuzioni patrimoniali nei loro rapporti o verso i figli, ove non sia riprodotta nel verbale omologato dal tribunale, ai sensi degli artt. 158 c.c. e 711 c.p.c., è inefficace, a prescindere dalla inclusione o meno nel ricorso per separazione, se le parti non l'abbiano espressamente richiamato, dovendo ritenersi assorbita nelle clausole incluse invece nel verbale.

Cass. civ. n. 69/1977

Il riconoscimento da parte dei coniugi dell'addebitabilità ad uno di essi della separazione consensuale omologata riguarda solo il tempo anteriore e pertanto ben può uno dei coniugi nel tempo successivo all'omologazione domandare — con ricorso ai sensi dell'art. 706 c.p.c. — che la separazione sia addebitata all'altro.

Cass. civ. n. 343/1974

In materia di separazione consensuale dei coniugi, il presidente del tribunale che procede all'audizione degli stessi e non riesca a conciliarli, si limita a dare atto, nel verbale di cui all'art. 711 c.p.c., del consenso dei medesimi alla separazione e delle condizioni da essi pattuite per il regolamento dei loro rapporti patrimoniali, senza potersi sostituire ad essi nella determinazione di tali condizioni e senza emettere in proposito alcuna statuizione propria.

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 711 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Giuseppe D. F. chiede
domenica 10/06/2018 - Liguria
“Buonasera,
Il quesito riguarda la seguente fattispecie:
In sede di separazione consensuale (matrimonio in regime di separazione dei beni) mediante negoziazione assistita mi sono impegnato a pagare a mia moglie un importo una tantum da corrispondere ratealmente in 10 anni con un importo annuo minimo pari ad 1/10 del totale.
Dopo 2 anni abbiamo firmato il divorzio presso il Comune dichiarando entrambi di non avere questioni di carattere patrimoniale da definire (erano state integralmente esaurite con il mio impegno in sede di separazione).
Avrei necessità di sapere se la mia obbligazione, sorta in sede di separazione si può ritenere superata dalla dichiarazione sottoscritta in sede di divorzio, oppure, se il mio debito, concretizzatosi con la firma nella separazione la cui corresponsione differita riguarda solo la modalità di pagamento resta integralmente dovuto.
Le nostre intenzioni onestamente erano quelle di far permanere la mia obbligazione anche dopo la separazione.
Spero di essere stato sufficientemente chiaro nell'esposizione del caso.
Grazie”
Consulenza legale i 20/06/2018
La negoziazione assistita costituisce uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie, introdotto dal D.L. n. 132/2014, conv. in L. n. 162/2014.
Essa è utilizzabile anche per raggiungere una soluzione condivisa in caso di crisi del rapporto matrimoniale. In particolare, la negoziazione assistita in materia di separazione personale dei coniugi, nonché di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio è specificamente disciplinata dall’art. 6 del decreto legge citato.
La stessa denominazione dell’istituto evidenza la necessità che ciascuna parte sia assistita da un avvocato.

L’iter procedurale seguito dall’accordo successivamente alla sua conclusione è diverso a seconda della presenza o meno di figli minori, ovvero figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave oppure economicamente non autosufficienti. Laddove gli stessi siano presenti, infatti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. Nel caso, invece, di ritenuta non rispondenza dell'accordo all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, il quale fissa entro termini brevi la comparizione delle parti e provvede senza ritardo autorizzando o meno l’accordo.
In assenza di figli minori o incapaci o comunque non autosufficienti, invece, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta. La medesima norma precisa che l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Lo stesso D.L. 132/2014, con l’art. 12, ha introdotto una ulteriore forma semplificata per addivenire ad una separazione tra coniugi o ad un divorzio ovvero alla modifica delle condizioni di separazione o di divorzio già stabilite: in questo caso i coniugi possono concludere l’accordo dinanzi al sindaco (quale ufficiale di stato civile) del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è stato iscritto o trascritto l'atto di matrimonio. A differenza che nella negoziazione assistita, dinanzi al sindaco l’assistenza di un avvocato è facoltativa.
La possibilità di separarsi, o divorziare, o modificare le condizioni della separazione o del divorzio con l’intervento del sindaco è esclusa in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
Anche rispetto a questa fattispecie la legge specifica che l’accordo sottoscritto dinanzi al Sindaco tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Ciò premesso, deve escludersi che, nel caso in esame, la dichiarazione di non avere “questioni di carattere patrimoniale da definire” possa considerarsi quale modifica o revoca dell’obbligo assunto in sede di separazione.
Manca infatti qualsivoglia espressione di una eventuale volontà di eliminare, in sede di divorzio, l’impegno economico sottoscritto al momento della separazione. Semmai, invece, l’espressione che risulta usata dalle parti va interpretata nel senso di ritenere non necessaria una ulteriore regolamentazione degli aspetti di carattere patrimoniale, da considerarsi già definiti con l’accordo di separazione.
Peraltro, l’importo che il coniuge si è impegnato a versare nella convenzione di separazione ha carattere di contributo una tantum, sia pure da corrispondersi ratealmente e non in un’unica soluzione, e non periodico come avviene per l’assegno mensile: il che conforta la tesi del permanere dell’obbligo di pagare tale importo anche a seguito del divorzio (vista l'unicità dell'obbligazione). Inoltre in questo senso depone anche l’intenzione comune delle parti, come ammesso nel quesito.