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Articolo 204 bis Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Ricorso in sede giurisdizionale

Dispositivo dell'art. 204 bis Codice della strada

1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

Massime relative all'art. 204 bis Codice della strada

Cass. civ. n. 25061/2015

Il giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, instaurato successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, è soggetto al rito del lavoro, sicché l’appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l’atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, nel termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., senza che incida a tal fine che l’appello sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest’ultima.

Cass. civ. n. 20983/2014

In caso di rigetto dell’opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada, la sentenza di condanna dell’opponente al pagamento di una somma superiore a quella prestata, quale cauzione, all'atto del deposito del ricorso costituisce, ai sensi dell’art. 204-bis, sesto comma, cod. strada, il titolo esecutivo in base al quale procedere alla riscossione coattiva, sicché la P.A. non può procedere esecutivamente in forza dell’originario verbale di accertamento.

Cass. civ. n. 3936/2012

In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada che, ai sensi dell’art. 126-bis del codice della strada, comportino la previsione dell’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, il destinatario del preannuncio di detta decurtazione — di cui deve essere necessariamente fatta menzione nel verbale di accertamento — ha interesse e può quindi proporre opposizione dinnanzi al giudice di pace, ai sensi dell’art. 204-bis del codice della strada, onde far valere anche vizi afferenti alla detta sanzione amministrativa accessoria, senza necessità di attendere la comunicazione della variazione di punteggio da parte dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

Cass. civ. n. 2910/2012

L’opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione emessa per infrazioni al codice della strada (così come quella avverso il verbale di contestazione dell’infrazione), quando l’illecito sia consistito nell’omissione di una condotta dovuta per legge, va proposta dinanzi al giudice del luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che invece è mancata. Pertanto, ove sia irrogata la sanzione amministrativa per violazione, da parte del proprietario dell’autoveicolo, dell’obbligo di fornire i dati del conducente all’organo che abbia accertato la violazione dei limiti di velocità, ai sensi dell’art. 126-bis, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada), competente a conoscere della relativa opposizione è il giudice di pace del luogo dove ha sede l’organo accertatore, al quale quei dati andavano inviati.

Cass. civ. n. 2531/2012

È territorialmente competente a decidere sull’opposizione «art. 615, primo comma, c.p.c., avverso la cartella esattoriale emessa per il pagamento di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, il giudice del luogo in cui è stata commessa l’infrazione, ai sensi degli artt. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e 204-bis cod. strada (nella rispettiva formulazione anteriore alla novella recata dal d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150), giacché la disciplina applicabile all’opposizione di cui al citato art. 615, in quanto proposta in funzione recuperatoria dell’opposizione al verbale di accertamento della violazione al codice della strada, va conformata a quella dettata per l’azione recuperata.

Cass. civ. n. 944/2011

In tema di sanzioni amministrative, la competenza per territorio a conoscere dell’opposizione al verbale di accertamento di infrazione di norme sulla circolazione stradale ha natura inderogabile, ai sensi dell’art. 204-bis del codice della strada. Ne consegue che, non applicandosi a tali illeciti l’istituto della continuazione così come disciplinato dall’art. 81 c.p., la connessione derivante dalla reiterazione della condotta non può avere alcun effetto processuale nel senso di attrarre la competenza per territorio in favore del giudice di pace competente per l’opposizione al verbale concernente l’accertamento della prima violazione.

Cass. civ. n. 656/2010

L’opposizione al verbale di contestazione di violazione del codice della strada, ai sensi degli artt. 204-bis dello stesso codice della strada e 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, configura l’atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento civile dinanzi al giudice di pace, di un giudizio di accertamento della pretesa punitiva della P.A., il cui oggetto è delimitato, per l’opponente, dalla causa petendi fatta valere con l’opposizione stessa, sicché il giudice non può rilevare d’ufficio vizi diversi da quelli dedotti dal medesimo opponente, entro i termini di legge, con il suddetto atto introduttivo. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell’enunciato principio, ha cassato la sentenza impugnata che aveva accolto l’opposizione per il motivo della mancanza di prova documentale della persistenza dell'omologazione dell’apparecchio usato per la rilevazione del superamento dei limiti di velocità, ancorché non fatto valere dall’interessato con l’atto di opposizione al verbale di accertamento).

Cass. civ. n. 23079/2009

Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa di cui alle legge n. 689 del 1981, il giudizio assolutorio, emesso ai sensi dell’art. 23, dodicesimo comma, della legge citata, che prevede l’accoglimento dell’opposizione «quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente», non può trovare giustificazione adeguata nel solo fatto che l’Amministrazione opposta non si sia costituita, ostandovi il prioritario obbligo del giudice di esaminare gli atti del contesto, che non solo detta Amministrazione, sebbene non costituita, è tenuta a far pervenire ed il giudice, comunque, ad acquisire, ma che lo stesso opponente, quanto meno relativamente al provvedimento impugnato, è tenuto ad allegare al ricorso, in forza della disposizione di cui all’art. 22, comma terzo, della medesima legge n. 689, la quale, pur menzionando l’ordinanza-ingiunzione, è applicabile, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 204-bis cod. strada, anche ai ricorsi in opposizione avverso verbali di infrazione al codice della strada e, in tale ipotesi, deve intendersi come riferita alla necessità dell’opponente di allegare la copia del verbale opposto.

Cass. civ. n. 22397/2009

L’opposizione avverso una cartella esattoriale, emessa per il recupero della sanzione irrogata per violazioni al codice della strada, quando non investa la regolarità formale del titolo — come accade nel caso in cui la cartella sia stata emessa nonostante fosse stato tempestivamente proposta opposizione al prefetto avverso l’ordinanza-ingiunzione di pagamento — va proposta nei confronti dell’ente cui appartiene l’organo autorizzato alla contestazione della violazione accertata.

Cass. civ. n. 8892/2009

Poiché il giudizio d’opposizione avverso verbale di contestazione di infrazione al codice della strada (o anche avverso ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto) ha ad oggetto la fondatezza della pretesa punitiva della P.A., quale contestata all’autore della violazione, nei limiti dei motivi dedotti dall’opponente nel ricorso, è precluso al giudice dell’opposizione, ove accerti in fatto l’insussistenza della fattispecie contestata, applicare una sanzione per la diversa fattispecie emersa nel giudizio d’opposizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del G.d.P. che aveva sostituito alla contestazione originaria dell’infrazione di cui all’art. 145 cod. strada, relativa alla mancata precedenza nelle intersezioni, quella diversa prevista dal comma 3 dell’art. 141 cod. strada, relativa ai limiti di velocità in prossimità di curve o intersezioni).

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G. S. . chiede
mercoledì 17/01/2024
“Non ho mai ricevuto la multa e da accesso agli atti risulta notificata con il cad ma ad una strada incompleta, la devo pagare ?”
Consulenza legale i 24/01/2024
La notifica della multa ad un indirizzo errato è causa di nullità della stessa e della cartella esattoriale come stabilito dalla Corte di Cassazione (da ultimo Corte di Cassazione, sez. Civ. n.4690/2022).
L’erroneità dell’indirizzo è, quindi, di per sé un motivo idoneo a sorreggere l’eventuale opposizione alla multa o, nel suo caso, alla cartella esattoriale. Tuttavia, dalla lettura dello stradario del Comune in questione ci sembra che l’indirizzo riportato nella relata di notifica postale sia presente all’interno dello stesso Comune.

In ogni caso, qualora ritenga che l’indirizzo riportato non corrisponda a quello della sua residenza, come riportato nell’atto, potrà opporsi alla cartella esattoriali ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 150 del 2011 che prevedono la presentazione di un ricorso davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione con il quale potrà eccepire la nullità del verbale e della cartella esattoriale in quanto notificata ad un indirizzo errato.

Come riportato nel provvedimento che le è stato notificato, il ricorso dovrà essere proposto entro 30 giorni dal ricevimento dell’atto (che riporta la data del 27 dicembre 2023). Le consigliamo, quindi, di recarsi al più presto (tenuto conto della data sopra indicata il ricorso scadrebbe il prossimo 26 gennaio 2024) presso un legale di fiducia che l’aiuterà a redigere il ricorso o, in alternativa, potrà presentarlo personalmente trattandosi di una controversia di valore inferiore ai 1.100 euro.