Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 2910 del 24 febbraio 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

L’opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione emessa per infrazioni al codice della strada (così come quella avverso il verbale di contestazione dell’infrazione), quando l’illecito sia consistito nell’omissione di una condotta dovuta per legge, va proposta dinanzi al giudice del luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che invece è mancata. Pertanto, ove sia irrogata la sanzione amministrativa per violazione, da parte del proprietario dell’autoveicolo, dell’obbligo di fornire i dati del conducente all’organo che abbia accertato la violazione dei limiti di velocità, ai sensi dell’art. 126-bis, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada), competente a conoscere della relativa opposizione è il giudice di pace del luogo dove ha sede l’organo accertatore, al quale quei dati andavano inviati.

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