Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 3936 del 13 marzo 2012

(4 massime)

(massima n. 1)

Nelle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, che comportino la previsione dell’applicazione accessoria della decurtazione dei punti, ex art. 126-bis c.d.s. — che deve essere necessariamente menzionata nel verbale di accertamento — il destinatario, può proporre opposizione dinanzi al giudice di pace ex art. 204-bis c.d.s., onde far valere anche vizi relativi alla detta sanzione amministrativa accessoria, senza necessità di attendere la comunicazione della variazione di punteggio da parte dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

(massima n. 2)

Il disposto del comma 1 dell’art. 4 del d.l. 20 giugno 2002 n. 121, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2002, n. 168, integrato con la previsione del comma 2 dello stesso art. 4 — che indica, per le strade extraurbane secondarie e per le strade urbane di scorrimento, i criteri di individuazione delle situazioni nelle quali il fermo del veicolo, al fine della contestazione immediata, può costituire motivo d’intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti «a priori» per le autostrade e per le strade extraurbane principali — evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l’utilizzazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 cod. strada (limiti di velocità e sorpasso), tra l’altro, anche in funzione del comma 4 del medesimo art. 4, con il quale si esclude per principio l’obbligo della contestazione immediata. Ne consegue che la norma del predetto art. 4 non pone una generalizzata esclusione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione, seppure con l’obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall’art. 201, comma 1-bis, cod. strada.

(massima n. 3)

In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiuto mediante apparecchiature di controllo (autovelox), l’indicazione nel relativo verbale notificato di una delle ragioni, tra quelle indicate dall’art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada, che rendono ammissibile la contestazione differita dell’infrazione (nella specie, l’impossibilità di fermare l’autoveicolo in tempo utile nei modi regolamentari) rende ipso facto legittimi il verbale medesimo e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine di apprezzamento, in sede giudiziaria, in riferimento all’astratta possibilità di una predisposizione del servizio con modalità in grado di permettere la contestazione immediata della violazione. Ciò, da un lato, perché non è consentito al giudice dell’opposizione sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento in termini di impiego di uomini e mezzi, ove difettino specifiche previsioni normative di cui si configuri, in ipotesi, la violazione; dall’altro, in quanto nessuna norma impone all’Amministrazione il dispiegamento di una pluralità di pattuglie per garantire l’immediata contestazione delle violazioni del codice della strada, e, in particolare, di quelle sui limiti di velocità, legittimamente accertate con il corretto uso della moderna tecnologia.

(massima n. 4)

In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada che, ai sensi dell’art. 126-bis del codice della strada, comportino la previsione dell’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, il destinatario del preannuncio di detta decurtazione — di cui deve essere necessariamente fatta menzione nel verbale di accertamento — ha interesse e può quindi proporre opposizione dinnanzi al giudice di pace, ai sensi dell’art. 204-bis del codice della strada, onde far valere anche vizi afferenti alla detta sanzione amministrativa accessoria, senza necessità di attendere la comunicazione della variazione di punteggio da parte dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

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