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Articolo 196 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Principio di solidarietà

Dispositivo dell'art. 196 Codice della strada

1. Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Nelle ipotesi di cui all'art. 84 il locatario, in vece del proprietario, risponde solidalmente con l'autore della violazione o, per i ciclomotori, con l'intestatario del contrassegno di identificazione; in quelle di cui all'articolo 94, comma 4-bis, risponde solidalmente l'intestatario temporaneo del veicolo. Nei casi indicati dall'articolo 93 bis, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che abbia a qualunque titolo la disponibilità del veicolo, risultante dal documento di cui al comma 2 del medesimo articolo 93 bis, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà(1)(2).

2. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere, ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente o associazione privi di personalità giuridica o comunque da un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o associazione o l'imprenditore è obbligato, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la somma stabilita per la violazione ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione stessa.

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera g-ter), del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.
(2) Tale comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lettera 3), della L. 23 dicembre 2021, n. 238.

Massime relative all'art. 196 Codice della strada

Cass. civ. n. 18988/2015

In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni stradali, il locatore del veicolo senza conducente è responsabile in solido, giacché l’art. 196 cod. strada, pur menzionando esclusivamente il locatario, intende assicurare il pagamento di un soggetto agevolmente identificabile, mentre l’identità del locatario, di regola, è nota soltanto al locatore.

Cass. civ. n. 14635/2014

In tema di responsabilità da circolazione stradale obbligato in solido ex art. 2054 cod. civ. con il conducente del veicolo concesso in locazione finanziaria è l’utilizzatore del veicolo e non il proprietario concedente, vertendosi, ai sensi degli artt. 91 e 196 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in ipotesi di responsabilità alternativa e non concorrente, ed avendo solo l’utilizzatore la disponibilità giuridica del bene e quindi la possibilità di vietarne la circolazione. Ne discende che litisconsorte necessario nell’azione diretta contro l’assicuratore in caso di danni da circolazione di veicoli, ex art. 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (ratione temporis applicabile), è esclusivamente il lessee (utilizzatore) e non il lessor (concedente), al pari dell’usufruttuario e dell’acquirente con patto di riservato dominio, con esclusione del proprietario concedente, né assume rilievo che l’utilizzatore sia moroso nel pagamento dei canoni di leasing.

Cass. civ. n. 28363/2011

In tema di sanzioni amministrative relative alla circolazione stradale di un veicolo appartenente ad un trust (nella specie, di diritto australiano), privo di autonoma personalità giuridica, deve ritenersi responsabile della violazione il trustee, che, nei rapporti con i terzi, interviene non quale legale rappresentante del trust, ma come soggetto che dispone del diritto, il quale, in base all’art. 196 del codice della strada è obbligato in solido con l’autore della violazione, giacché, in applicazione dell’art. 2, comma 2, lett. b), della legge 16 ottobre 1989, n. 364 (recante la ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata all’Aja il 1° luglio 1985), assume la posizione di intestatario formale dell’autovettura.

Cass. civ. n. 20006/2007

In materia di sanzioni amministrative, la previsione, ex art. 196 Codice della Strada, della solidarietà tra proprietario e conducente responsabile della violazione comporta comunque l’emissione di due distinti provvedimenti irrogativi delle sanzioni rispetto ai quali ciascuno degli obbligati è titolare di un’autonoma facoltà di opposizione, assoggettata al termine di decadenza previsto nell’art. 203 dello stesso codice; pertanto, chi abbia fatto decorrere inutilmente tale termine non può avvalersi della sentenza favorevole emessa nei confronti dell’altro coobbligato, non prevedendo la normativa di settore alcuna correlazione tra i due provvedimenti ed essendo inoperante l’art. 1306 c.c., applicabile esclusivamente alle obbligazioni solidali di fonte privatistica.

Cass. civ. n. 18469/2007

In caso di circolazione di veicolo senza la carta di circolazione, ai sensi dell’art. 93 cod. strada la responsabilità, per l’infrazione amministrativa, del proprietario del mezzo non ha natura solidale in quanto consegue alla violazione di un’autonoma obbligazione, collegata ad una condotta omissiva, consistente nel non avere impedito, per dolo o colpa, il fatto. La natura esclusivamente personale della responsabilità per le violazioni amministrative, così come emerge dal sistema della legge n. 689/81, porta ad escludere che possa essere riconosciuta responsabile della predetta infrazione la persona giuridica proprietaria del mezzo.

Cass. civ. n. 20158/2006

In caso di violazione del codice della strada commessa dal minore di anni diciotto, qualora nel verbale sia riportato, insieme alla violazione (guida senza il prescritto "patentino") l'obbligo di recarsi presso il più vicino comando di polizia municipale per esibire il patentino stesso, e il relativo verbale venga notificato quando il minore abbia già compiuto la maggiore età, della mancata ottemperanza all'obbligo di presentazione non può essere chiamato a rispondere il genitore, ex art. 196 del Codice della strada, quale responsabile diretto per la violazione commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, poiché della violazione risponde soltanto il soggetto divenuto maggiorenne, secondo l'ordinaria disciplina civilistica della capacità di agire.

Cass. civ. n. 7008/2006

Interna di irrogazione di sanzioni pecuniarie per la commissione di illeciti amministrativi, il principio di solidarietà espresso dall'art. 6 della legge n. 689 del 1981, e, in materia di violazioni del codice della strada, dall’art. 196 di detto codice, secondo il quale obbligato in solido con l’autore materiale dell’illecito è il proprietario della cosa che servì a commettere la violazione, salvo che dimostri che la cosa sia stata utilizzata contro la sua volontà, non trova applicazione con riguardo alla sanzione della sospensione della patente di guida, che, come affermato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 27 del 2005, ha carattere strettamente personale, incidendo sull’atto amministrativo di abilitazione alla guida, a differenza delle sanzioni di carattere patrimoniale, quale è anche il fermo di autovettura di proprietà di terzi, in relazione al quale, alla stregua della giurisprudenza costituzionale, il proprietario del veicolo risponde in solido con l’autore della trasgressione.

Cass. civ. n. 7666/1997

Destinatari delle sanzioni amministrative accessorie sono anche i soggetti obbligati in solido a norma dell’art. 6 della legge 689/1981. Il proprietario del veicolo a mezzo del quale vengono commesse infrazioni sanzionate in via amministrativa delle correlate sanzioni (principale e accessoria) se non prova che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la sua volontà, così come dispone il citato art. 6, primo comma e l’art. 196 dal decreto legislativo 285/1992. Diversamente, non è ammessa la prova liberatoria nel caso in cui l’obbligato in solido sia chiamato a rispondere della violazione, non solo in quanto proprietario del veicolo, ma anche quale datore di lavoro del conducente, secondo quanto previsto dall’art. 6, terzo comma della legge 689/1981 (principio affermato in tema di sospensione della carta di circolazione).

Cass. civ. n. 3148/1996

In tema di sanzioni amministrative irrogate per la violazione delle norme sulla circolazione stradale, la responsabilità solidale del proprietario del veicolo, a norma dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non è esclusa dalla circostanza che l’autovettura guidata dal trasgressore fosse stata concessa in comodato a terzi.

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Consulenze legali
relative all'articolo 196 Codice della strada

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A. M. chiede
lunedì 11/07/2022 - Lombardia
“Buongiorno,
Ho noleggiato una macchina dal 20/02/22 al 25/02/2022 e un’altra macchina dal 28/02/2022 al 15/03/2022 dalla stessa società (Alfa srl).
Durante i noleggi ho commesso delle infrazioni del codice della strada (sempre la stessa reiterata: utilizzo delle corsie preferenziali). Alla società Alfa srl sono stati recapitati i verbali di infrazione (56 verbali), prima che a me. A me le notifiche dei verbali sono state recapitate (non tutte insieme, a gruppi scaglionati) tra il 22/04 u.s. e il 05/05 u.s. via pec al mio eletto domicilio digitale. Un mio amico ha pagato per me i primi 18 verbali (entro i primi 5 giorni dalla loro notifica) e, quando sono arrivati gli altri nei successivi giorni, ho fatto ricorso al Giudice di pace per la seguente motivazione: trasportavo in macchina con me mio zio, persona disabile motoria provvista di pass disabili. Tanto è che in seguito, avendo poi acquistato un’automobile personale a metà marzo, ho chiesto e ottenuto l’autorizzazione a circolare in tutte le ZTL e le corsie preferenziali del comune di XXX in virtù del fatto che la mia automobile è al servizio del trasporto di questa persona disabile.
Il ricorso al Giudice di pace per 38 dei 56 verbali è stato da me depositato in data 11/05 u.s., attualmente l’ultimo aggiornamento del procedimento risulta: “assegnato al Giudice in data 12/05”).
La società Alfa srl mi ha inviato in data 01/06 u.s. una e-mail pec che vi allego, per giunta da un indirizzo PEC che non risulta nei pubblici registri INI-PEC, chiedendomi il pagamento sia della somma delle sanzioni (avendo quindi deciso loro di pagarle senza nemmeno interpellarmi, visto che io avevo intenzione di fare ricorso al GDP), sia la somma di relative “spese amministrative”, per un totale di oltre 8mila euro. Io ho ricevuto questa comunicazione ben dopo che 18 dei 56 verbali fossero già stati pagati dal mio amico, e ben dopo aver depositato il ricorso presso il GDP per i restanti verbali.
Ora, considerando che:
- 18 dei 56 verbali sono stati in realtà già pagati: quindi in base a quanto dichiarato da Alfa SRL, essi sono stati pagati due volte alla Pubblica Amministrazione
- Per gli altri verbali è in atto un ricorso depositato presso il GDP
Posso fare qualcosa per difendermi dalle richieste di questa società, Alfa srl?
Allego:
- i contratti di noleggio (quello con “riconsegna prevista il 30/03 si è risolto prima perché ho riconsegnato l’auto il 15 marzo, avendo poi acquistato la mia auto personale)
- la PEC della Società, inviata come già detto da un indirizzo non comunque presente nei registri pubblici (INI-PEC).
Grazie,
Cordiali saluti”
Consulenza legale i 25/07/2022
L‘art. 196 del Codice della strada prevede la responsabilità solidale (solidarietà) di una pluralità di soggetti, che condividono con il trasgressore l’obbligo di adempiere alle sanzioni amministrative irrogate per il caso di violazione delle norme sulla circolazione stradale.
Per quanto riguarda le società che svolgono il servizio di noleggio auto, si registra un dissenso della giurisprudenza, che si è divisa in due orientamenti: il primo ritiene il locatario risponda delle infrazioni al codice della strada in via solidale con l'autore della violazione, non essendovi alcuna ragione per ipotizzare una corresponsabilità del proprietario locatore che, nell'ipotesi in cui abbia ottemperato all'onere di comunicare la generalità del detto locatario, deve essere ritenuto estraneo ad ogni responsabilità, non avendo avuto la materiale disponibilità del veicolo (Cassazione civile, sez. III, 05 giugno 2020, n. 10833); il secondo, invece, ritiene il locatore del veicolo responsabile in solido con il locatario ed il conducente, giacché l'art. 196 codice della strada, pur menzionando esclusivamente il locatario, intende assicurare il pagamento di un soggetto agevolmente identificabile, mentre l'identità del locatario, di regola, è nota soltanto al locatore (Cassazione civile, sez. VI, 25 gennaio 2018, n. 1845; Cassazione civile, sez. VI, 24 settembre 2015, n. 18988).
L'articolo 1, comma 1, lettera g-ter), del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156 (Decreto infrastrutture) sembra comunque avere posto fine a tale dibattuta questione, escludendo la solidarietà della società di noleggio.
La società rimane comunque tenuta a comunicare all’Autorità i dati del conducente entro sessanta giorni dalla data di notificazione del verbale di contestazione, ai sensi del art. 126 bis del Codice della strada.

Il contratto di noleggio sottoscritto nel caso di specie e allegato alla richiesta di parere, inoltre, stabilisce che il Cliente è responsabile per eventuali danni, furti o incendi occorsi al Veicolo, nonché per le contravvenzioni e/o ogni altro addebito conseguente a violazioni del Codice della Strada o di altre disposizioni di Legge o di regolamenti, dei pedaggi, del costo dei parcheggi e in generale delle somme connesse all’utilizzo del Veicolo durante il periodo di noleggio e si obbliga a rimborsare le somme a tale titolo eventualmente anticipate, ivi incluse le spese postali e amministrative necessarie alla richiesta di rimborso (art. 7) e che in caso di rilevazione elettronica e/o a distanza di contravvenzioni stradali queste verranno inviate al Locatore, che fornirà le generalità del conducente alle Autorità competenti. Non sarà possibile saldare la contravvenzione tramite il Locatore, ma dovrà essere pagata direttamente dal Cliente alle Autorità locali che hanno rilevato l’infrazione ed emesso la multa. Il Locatore avrà cura di notificare i dettagli dell’infrazione al Cliente a mezzo email all’indirizzo di posta elettronica fornito al momento della stipula della Lettera di Noleggio (art. 10).

Tanto chiarito, si nota che dalla corrispondenza inviata a corredo del quesito non emerge in realtà se la società di noleggio abbia effettivamente provveduto ad anticipare le somme dovuto a titolo di sanzione amministrativa, in quanto la comunicazione costituisce semplicemente un invito al pagamento delle contravvenzioni.
Questo aspetto necessita di essere chiarito, soprattutto alla luce delle clausole contrattuali sopra trascritte, con le quali la società esplicitamente prevede l’impossibilità di procedere al pagamento per suo tramite e che non consente di ben comprendere le ragioni dell’iniziativa presa dalla società di noleggio di procedere comunque al versamento (peraltro senza dare un congruo termine di risposta al privato, che aveva solo un giorno per riscontrare le comunicazioni della società).

In ogni caso, va da sé che ogni pretesa di rimborso eventualmente formulata dalla società debba essere necessariamente essere accompagnata dalle “pezze giustificative” del pagamento di cui si chiede appunto il rimborso.
Nel caso di specie, dunque, pare opportuno inviare una pec dettagliata alla società, rappresentando in modo completo i fatti illustrati nella richiesta di parere (ossia i pagamenti già effettuati, la pendenza dei ricorsi ecc.) e chiedendo conto del motivo dello scostamento dalle previsioni contrattuali, nonché le ricevute dei pagamenti che la società afferma di aver effettuato.
Per quanto riguarda le contravvenzioni eventualmente già estinte da parte della società, sembra in ogni caso possibile opporre che sia la società stessa a doversi attivare per la ripetizione dell’indebito nei confronti della P.A. e non del privato, avendo provveduto spontaneamente al pagamento pur non essendo obbligata solidalmente con il trasgressore.


Fuda A. chiede
venerdì 09/10/2020 - Calabria
“Buongiorno.
Due anni fa ho venduto una Vespa 50 per 200 euro intestata a mia cognata che vive a Bologna, l'aveva lasciata nel mio garage, non funzionante già da diversi anni, infatti l'ultima polizza assicurativa risale al 2016. Mi sono trattenuto la targa, e ho raccomandato l'acquirente di fare il passaggio di proprietà, purtroppo non sapevo che mia cognata doveva fare la comunicazione alla motorizzazione civile. Il 16 Settembre a Gioia Tauro è stato fermato un ragazzo con la vespa: senza targa, senza assicurazione e senza patente, mai conseguita . Le multe sono rispettivamente di € 80, € 868 e € 5000, ( se si pagano entro 60 gg) il ragazzo ha riferito ai carabinieri che non paga nulla perchè la vespa non è sua. Il 3 Ottobre mia cognata è stata convocata a Bologna dai Carabinieri, notificandole, come obbligato in solido, le 3 multe. Io adesso mi sento responsabile con mia cognata in quanto lei non sapeva nulla di questa storia, perchè l'aveva lasciata a me piuttosto che demolirla. Vorrei pagare subito le prime due multe da € 80 e € 868, e sapere se mia zia può difendersi in qualche modo, anche demolendo la vespa, se lo può fare in questo stato, e soprattutto se è obbligata in solido anche per la guida senza patente, perchè se non si paga entro 60 gg arriva a 15.000 euro circa. La vespa è in fermo amministrativo e affidata in custodia al trasgressore.

Saluti Antonio F.”
Consulenza legale i 13/10/2020
In primo luogo va premesso che, come è stato correttamente accennato nel quesito, il venditore del ciclomotore avrebbe dovuto comunicare la sospensione dalla circolazione del mezzo per passaggio di proprietà alla Motorizzazione Civile e richiedere il relativo certificato: cosa che, nella presente vicenda, ci pare di capire che non sia avvenuta.
Correttamente invece la targa è rimasta a Lei in quanto nei ciclomotori essa è personale non può essere oggetto di cessione a terzi.
L’acquirente, a sua volta, avrebbe dovuto richiedere una nuova targa.

Ciò premesso, per rispondere al quesito in esame, occorre far riferimento a quanto previsto dall'art. 196 del codice della strada secondo cui “il proprietario del veicolo [...] è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”.
In relazione a tale principio la Suprema Corte con la sentenza n.22318/2014 ha evidenziato che: “ la giurisprudenza di questa Corte, con considerazioni estensibili anche agli illeciti previsti dal CdS, ha chiarito la portata della clausola di esonero da responsabilità: "Il proprietario del veicolo, il quale intenda sottrarsi alla presunzione di responsabilità prevista dal terzo comma dell'art. 2054 c.c., non può limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso (invito domino), ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo "contro la sua volontà" (prohibente domino), il che postula che la volontà contraria si sia manifestata in un concreto e idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecatosi in atti e fatti rilevatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate”.
Inoltre: "la valutazione della diligenza del proprietario e della sufficienza dei mezzi adottati per impedire la circolazione del veicolo deve essere compiuta secondo un criterio di normalità ed in relazione al caso concreto e che il relativo accertamento è rimesso al giudice di merito, il cui giudizio, se adeguatamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità".

Alla luce di quanto precede, possiamo quindi affermare che purtroppo la proprietaria della Vespa è responsabile in solido per le violazioni compiute dal guidatore, compresa la guida senza patente.
Tuttavia, è però parimenti obbligato l'autore delle violazioni (chi aveva acquistato la vespa nel nostro caso) il quale certamente non può affermare di non pagare nulla in quanto non proprietario. Chiaramente, proprio in forza del principio di solidarietà, se uno dei due obbligati non adempie l'altro sarà tenuto al pagamento per l'intero (art. 1292 c.c.).
Laddove poi uno dei due abbia adempiuto, potrà comunque agire in regresso verso l'altro obbligato in solido per la parte che gli compete (la metà, nel nostro caso) come espressamente previsto dall'art. 1299 del codice civile.

Ciò posto, per come si sono svolti i fatti, riteniamo che la proprietaria potrebbe forse tentare di sostenere che la guida del mezzo sia avvenuta contro la sua volontà.
In effetti, la vespa era nel Suo garage e fu consegnata al potenziale acquirente a sua insaputa.
E’ vero che ciò costituirebbe una mera mancanza di consenso e non una manifestazione contraria di volontà.
Ma è altrettanto vero che la proprietaria non poteva certamente immaginare che la moto venisse nel frattempo ceduta a terzi mentre era collocata in una garage in calabria.
In ogni caso, per tentare di sostenere quanto sopra la proprietaria dovrebbe proporre opposizione ai sensi e nei termini di cui all’art. 205 C.d.S.
Chiaramente, per quanto sopra specificato, il buon esito non sarebbe certo.

In alternativa, pagata la sanzione, la proprietaria (oltre che agire in regresso ai sensi dell'art. 1299 c.c. come sopra specificato) potrebbe agire in rivalsa anche nei Suoi confronti che ha ceduto a terzi la vespa senza nulla comunicare.

Da ultimo, quanto alla demolizione del mezzo (per quanto riguarda la sanzione per guida senza assicurazione) essa comporterebbe una riduzione dell’importo della metà della sanzione se eseguita nei tempi e con le modalità previste dal terzo comma dell’art. 193 CdS.