Cassazione civile Sez. II sentenza n. 22397 del 22 ottobre 2009

(2 massime)

(massima n. 1)

Il verbale di accertamento di una infrazione al codice della strada, quando sia stato contestato nell’immediatezza del fatto oppure notificato ai sensi dell’art. 201 cod. strada, acquista l’efficacia di titolo esecutivo, per una somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale, solo una volta che sia spirato il termine per l’esecuzione del pagamento in misura ridotta o, alternativamente, per proporre ricorso al prefetto od opposizione dinanzi al giudice di pace. Ne consegue che, ove avverso il suddetto verbale venga proposto tempestivo ricorso al prefetto, alcuna somma può essere iscritta a ruolo a titolo di sanzione e, se ciò accada, l’interessato può proporre avverso la cartella esattoriale l’opposizione di cui agli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nel termine decorrente dalla data della notifica di detta cartella.

(massima n. 2)

L’opposizione avverso una cartella esattoriale, emessa per il recupero della sanzione irrogata per violazioni al codice della strada, quando non investa la regolarità formale del titolo — come accade nel caso in cui la cartella sia stata emessa nonostante fosse stato tempestivamente proposta opposizione al prefetto avverso l’ordinanza-ingiunzione di pagamento — va proposta nei confronti dell’ente cui appartiene l’organo autorizzato alla contestazione della violazione accertata.

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