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Articolo 203 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Ricorso al prefetto

Dispositivo dell'art. 203 Codice della strada

1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno o per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalità previste dall'articolo 65 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale(1).

1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o trasmesso per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalità previste dall'articolo 65 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione(1).

2. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso.

3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.

3-bis. Quando il veicolo con cui è stata commessa la violazione è immatricolato all'estero e non è possibile, per difficoltà oggettive, procedere all'iscrizione al ruolo ovvero avviare altre procedure di riscossione coattiva nei confronti del conducente o del proprietario o di altro soggetto obbligato in solido, la riscossione coattiva può essere attivata, nei cinque anni successivi, nei confronti di chi è trovato alla guida del veicolo stesso. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 207. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'interno, sono determinate le procedure di riscossione e di attribuzione delle somme riscosse ai soggetti a cui, secondo l'articolo 208, spettano i proventi delle sanzioni(2).

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera g-quater), del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.
(2) Tale comma è stato introdotto dall'art. 7, comma 1, lettera i-ter), del D.L. 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 agosto 2022, n. 108.

Massime relative all'art. 203 Codice della strada

Cass. civ. n. 7308/2017

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la legittimazione passiva spetta all’amministrazione dalla quale dipendono gli agenti che hanno accertato la violazione, sicché, ove il verbale sia stato elevato dalla polizia municipale, legittimato a resistere all’opposizione è il comune; tuttavia, qualora il ricorso sia stato notificato all’organo di una diversa amministrazione (nel caso di specie, il prefetto), l’erronea identificazione del legittimato passivo, essendo un adempimento riservato alla cancelleria, non si traduce nell’inammissibilità del ricorso ma in un vizio della sentenza che, pertanto, deve essere cassata con rinvio, onde consentire la corretta instaurazione del contraddittorio.

Cass. civ. n. 3945/2012

In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, la mancata indicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti nel verbale di contestazione della violazione notificato all’interessato non consente la decorrenza del termine per la proposizione dell’opposizione avverso detta sanzione accessoria. Ne consegue che deve ritenersi tempestiva l’opposizione proposta, anche oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione del verbale, purché entro il medesimo termine decorrente dalla comunicazione del primo atto con il quale il destinatario sia posto a conoscenza della possibile applicazione della sanzione accessoria, ovvero dalla comunicazione, proveniente dalla competente autorità amministrativa, dell’avvenuta variazione del punteggio per effetto del l’eseguito pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta.

Cass. civ. n. 4170/2010

La disciplina sulla sospensione dei termini dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, posta dall’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, riconnettendosi alla necessità della difesa tecnica in giudizio, vale per i soli termini processuali, non potendo così trovare applicazione al termine di sessanta giorni, dalla contestazione o dalla notificazione dell’accertamento di una violazione del codice della strada, stabilito dall’art. 203 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per proporre ricorso in via amministrativa al prefetto, che ha riguardo ad attività da compiersi nell’ambito di un procedimento amministrativo. Né, in ragione della inapplicabilità della disciplina sulla sospensione feriale all’anzidetto termine di cui all’art. 203 citato, è dato apprezzare un vulnus agli artt. 24 e 3 Cost. (donde, la manifesta infondatezza della relativa questione di legittimità costituzionale) posto, rispettivamente, che: 1) il procedimento dinanzi al prefetto è privo del carattere giurisdizionale e, quindi, non richiede l’esplicazione della difesa tecnica; 2) la diversità di situazioni, tra l’impugnazione del verbale dinanzi al prefetto e quella, in via alternativa, dinanzi al giudice di pace, ex art. 204-bis dello stesso codice della strada, che determina l’instaurarsi di un vero proprio giudizio, giustifica il loro differente trattamento in relazione alla sospensione feriale dei termini.

Cass. civ. n. 26173/2009

In tema di sanzioni amministrative, in pendenza di ricorso al prefetto ai sensi dell’art. 203 cod. strada non è legittima l’emissione della cartella esattoriale nei confronti del contravventore, atteso che, fino alla decisione prefettizia, il processo verbale di contestazione è privo di esecutività.

Cass. civ. n. 19577/2009

In materia di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, ove alla proposizione del ricorso dopo la notifica del verbale di accertamento della relativa infrazione non abbia fatto seguito, da parte del prefetto, l’adozione della conseguente ordinanza ingiunzione nei termini perentori di cui all’art. 204, comma I-bis, del codice della strada, la contestazione insorta con la notifica del verbale di accertamento deve ritenersi ormai definita in senso favorevole al trasgressore, con conseguente difetto di interesse ad agire, da parte sua, per l’accertamento dell’estinzione della sanzione amministrativa. L’interesse ad agire con azione di accertamento va infatti riconosciuto quando sussiste una incertezza giuridica oggettiva ed attuale che la sua proposizione è idonea ad eliminare.

Cass. civ. n. 9420/2009

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla circolazione stradale, il termine entro il quale il prefetto deve emettere l’ordinanza-ingiunzione — vigenti gli artt. 203, comma 2, e 204 del codice della strada, come modificati dal d.l. n. 151 del 2003, conv., con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003 — è complessivamente di 180 giorni, giacché al termine di 120 giorni, previsto dall’art. 204, deve essere aggiunto quello di 60 giorni, stabilito dal precedente art. 203, per la trasmissione degli atti al prefetto da parte del comando accertatore al quale viene presentato il ricorso. Ai fini del rispetto del termine entro cui il prefetto deve emettere l’ordinanza ingiunzione è, poi, sufficiente la semplice emissione — e non la notifica — dell’ordinanza suddetta.

Cass. civ. n. 727/2008

Qualora, nel corso di un’udienza dinanzi al giudice di pace (in giudizio di opposizione a sanzione amministrativa), siano stati redatti per errore dal medesimo giudice due verbali di udienza, nel primo dei quali, in presenza dell’opponente ed in mancanza del fascicolo d’ufficio non reperito, si rinvia la causa ad altra udienza per la trattazione, mentre nell’altro la causa, in assenza dell’opponente, viene trattenuta in decisione, la sentenza pronunciata è nulla per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, non essendo stato consentito alla parte costituita, pur presente in udienza, di partecipare effettivamente all’udienza di trattazione formulando le proprie istanze e conclusioni.

Cass. civ. n. 21624/2006

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, nel caso in cui venga proposta opposizione direttamente avverso il verbale di contestazione della violazione, la legittimazione passiva spetta all’amministrazione dalla quale dipendono gli agenti che hanno accertato la violazione, quindi, qualora il verbale sia stato elevato dalla Polizia municipale, legittimato a resistere all’opposizione è il Comune. Nel caso in cui il ricorso sia stato notificato anziché al Comune all’organo di una diversa amministrazione (nel caso di specie, il Prefetto), non si può ritenere che l’atto sia soltanto irregolare, non potendo farsi applicazione neppure estensiva della previsione contenuta nell’art. 4 della legge n. 260 del 1958, che disciplina esclusivamente la rappresentanza in giudizio dello Stato; tuttavia, poiché nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa l’obbligo di notificare il ricorso e il decreto di fissazione di udienza al soggetto passivamente legittimato grava sull’ufficio giudiziario adito, e non sulla parte, se anche il ricorrente nel proporre l’opposizione abbia indicato erroneamente il soggetto cui notificare l’atto, ciò non esime l’ufficio giudiziario dall’obbligo di identificare correttamente quest’ultimo. Ne consegue che, qualora sia stato erroneamente evocato in giudizio un soggetto privo di legittimazione passiva a causa dell’errore della parte cui non abbia fatto seguito un intervento correttivo della cancelleria, l’errore nella identificazione del legittimato passivo non si traduce nell’inammissibilità del ricorso ma in un vizio della sentenza. (Nella specie, la S.C., accogliendo il ricorso avverso l’ordinanza contenente la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione, ha cassato il provvedimento con rinvio ad altro giudice affinché questi provveda nuovamente all’espletamento degli incombenti di cui all’art. 23 della legge n. 689 del 1981, e, in particolare, a disporre la notificazione del ricorso al Comune del luogo cui appartenevano gli agenti verbalizzanti).

Cass. civ. n. 18228/2006

In tema di sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del codice della strada, il pagamento della somma portata dal verbale di accertamento — il quale, in mancanza di pagamento del relativo importo o di opposizione al Prefetto, costituisce titolo esecutivo, come prevede l’art. 203 c.d.s. —, potendo ricollegarsi alla volontà dell’intimato di sottrarsi all’esecuzione forzata esperibile in base a detto provvedimento qualora non ne venga sospesa l’esecutività dal giudice dell’opposizione, non comporta di per sé acquiescenza, né incide sull’interesse a proporre opposizione ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 689 del 1981.

Cass. civ. n. 20100/2005

In tema di sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del codice della strada, il «pagamento in misura ridotta» solo se effettuato nei sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione preclude, a norma degli artt. 202 e 203, primo comma, del codice della strada, il ricorso amministrativo (o giurisdizionale). Qualora, in difetto della condizione ostativa del preventivo versamento della somma, pari al minimo della sanzione, il procedimento giurisdizionale sia stato correttamente avviato, il successivo pagamento del medesimo importo, anche se avvenuto prima della scadenza del termine dei sessanta giorni, non svolge alcuna influenza sul giudizio in corso, a meno che non si accompagni ad una formale rinuncia all’impugnazione.

Cass. civ. n. 91387/1999

Il ruolo e la cartella esattoriale emessi per la riscossione di una sanzione amministrativa possono divenire opponibili se ed in quanto è dedotta la mancanza della contestazione o del verbale di accertamento dell’infrazione o l’irritualità della notifica di esso, diversamente quest’ultimo divenendo titolo esecutivo per l’irrogazione della sanzione.

Cass. civ. n. 5897/1997

In materia di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada il ricorso al Prefetto avverso il verbale di accertamento dell’infrazione al codice della strada secondo l’interpretazione adeguatrice dell’art. 142-bis, primo comma, d.P.R. 393/1959 (previgente cod. strad.), nel testo di cui all’art. 24 legge 24 marzo 1989, n. 122 (ed ora dall’art. 203, terzo comma, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 nuovo cod. strad.) prescritta dalla Corte costituzionale (sentenze n. 255 e 311 del 1994, ordinanza n. 315 e sentenza n. 437 del 1995) non costituisce presupposto processuale per poter adire il giudice ordinario e quindi il previo esperimento di tale ricorso amministrativo è meramente facoltativo, potendo l’interessato rivolgersi al giudice indipendentemente da esso.

Cass. civ. n. 911/1996

Nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria la motivazione dell’ordinanza-ingiunzione in ordine alla concreta determinazione della sanzione non assume rilievo risolvendosi semplicemente nell’esposizione dei criteri seguiti dall’autorità ingiungente per pervenire alla liquidazione della somma pretesa. Ne consegue che il giudice dell’opposizione, investito della questione relativa alla congruità della sanzione, non è chiamato propriamente a controllare la motivazione dell’atto sul punto ma a determinare la sanzione applicando direttamente i criteri previsti dall’art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e, ove l’opponente si sia limitato a lamentare l’eccessività della sanzione stessa, senza dedurre elementi specifici che possano indurre ad apprezzare la violazione con minor rigore, può ritenere congrua una somma prossima alla metà del massimo della sanzione edittale (trattandosi anche di valutazione conforme al criterio normativamente stabilito in via generale dall’art. 203, terzo comma, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per gli illeciti previsti dal nuovo codice della strada).

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