Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 26833 del 16 ottobre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il coerede che sia stato convenuto in giudizio per il pagamento di un debito ereditario č tenuto ad eccepire la propria qualitą di obbligato pro quota, in virtł dell'esistenza di altri coeredi, mentre, laddove tale qualitą sia sopravvenuta all'inizio di un processo originariamente introdotto nei confronti del de cuius, tra i coeredi si instaura una condizione di litisconsorzio necessario processuale, applicandosi conseguentemente la regola di cui all'art. 754 c.c., secondo la quale ciascuno di essi risponde, nei confronti del creditore, nei limiti della propria quota ereditaria.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.