Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 34251 del 6 dicembre 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di obbligazioni ereditarie, ove l'eccezione di prescrizione sia rimasta assorbita in primo grado e venga riproposta in appello da uno solo degli eredi, incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che, in appello, dichiari la prescrizione dell'intero debito ereditario in quanto, essendo l'obbligazione gravante sugli eredi parziaria e non solidale, l'eccezione non ha effetto estintivo anche in relazione alle quote degli altri e va specificamente riproposta da ciascun coerede.

(massima n. 2)

L'indivisibilitą dell'obbligazione va rapportata non alla prestazione, ma all'oggetto di essa, ex art. 1316 c.c.: ne consegue che deve escludersi la solidarietą attiva in relazione al credito risarcitorio da inadempimento di contratto d'opera professionale avente ad oggetto la redazione di un progetto di per sé frazionabile, non potendosi in tal caso qualificare l'obbligazione come indivisibile. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'applicazione dell'indicato principio trattandosi di obbligazione risarcitoria per equivalente, avente quale presupposto l'inadempimento di un contratto di opera professionale, per la quale la solidarietą attiva non si presume, ma deve risultare dalla legge o dal titolo). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 20/02/2020)

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