(massima n. 2)
L'indivisibilitą dell'obbligazione va rapportata non alla prestazione, ma all'oggetto di essa, ex art. 1316 c.c.: ne consegue che deve escludersi la solidarietą attiva in relazione al credito risarcitorio da inadempimento di contratto d'opera professionale avente ad oggetto la redazione di un progetto di per sé frazionabile, non potendosi in tal caso qualificare l'obbligazione come indivisibile. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'applicazione dell'indicato principio trattandosi di obbligazione risarcitoria per equivalente, avente quale presupposto l'inadempimento di un contratto di opera professionale, per la quale la solidarietą attiva non si presume, ma deve risultare dalla legge o dal titolo). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 20/02/2020)