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Articolo 755 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Quota di debito ipotecario non pagata da un coerede

Dispositivo dell'art. 755 Codice Civile

In caso d'insolvenza di un coerede, la sua quota di debito ipotecario è ripartita in proporzione tra tutti gli altri coeredi(1) [752, 754, 1299 c. 2 c.c.].

Note

(1) Per i crediti non ipotecari, ove il coerede sia stato costretto a pagare una somma superiore a quella cui era tenuto, egli ha diritto di richiedere agli altri coeredi, ciascuno per la sua quota di debito, quanto pagato in eccedenza. Qualora, però, un coerede non sia in grado di pagare la sua parte, il pregiudizio viene sopportato dal coerede che ha pagato.

Ratio Legis

In generale, l'insolvenza di un coerede viene sopportata dal creditore. Qualora il credito sia garantito da ipoteca, invece, l'insolvenza di uno dei coeredi si ripartisce sugli altri.
La ratio dell'eccezione si spiega in quanto, diversamente prevedendo, posto che il creditore ipotecario potrebbe escutere il bene oggetto di ipoteca, la quota del coerede insolvente graverebbe esclusivamente sul coerede assegnatario del bene dato in garanzia.

Spiegazione dell'art. 755 Codice Civile

Il coerede possessore dell’immobile ipotecato ha diritto di rivalsa verso tutti i coeredi per essere rivalso di quanto ha pagato per liberare l’immobile: se uno dei coeredi è insolvente, la sua quota si ripartisce fra tutti, compreso colui che ha pagato. Se invece egli avesse pagato un debito non ipotecario, che, cioè, non era tenuto a soddisfare, ha ugualmente diritto verso i coeredi, però la quota dell’insolvente resta a suo carico.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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