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Articolo 1289 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Impossibilità colposa di una delle prestazioni

Dispositivo dell'art. 1289 Codice Civile

Quando la scelta spetta al debitore, l'obbligazione alternativa diviene semplice, se una delle due prestazioni diventa impossibile anche per causa a lui imputabile [1288](1). Se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, il debitore è liberato dall'obbligazione, qualora non preferisca eseguire l'altra prestazione, e chiedere il risarcimento dei danni(2).

Quando la scelta spetta al creditore, il debitore è liberato dall'obbligazione, se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, salvo che questi preferisca esigere l'altra prestazione e risarcire il danno(3). Se dell'impossibilità deve rispondere il debitore, il creditore può scegliere l'altra prestazione o esigere il risarcimento del danno(4).

Note

(1) In tal caso il debitore è tenuto alla prestazione possibile.
(2) Il danno è quello procurato al debitore per non aver potuto eseguire l'altra prestazione. Egli lo chiede se la prestazione cui è stato costretto è stata più svantaggiosa di quanto lo sarebbe stata l'altra.
(3) Anche in tal caso il danno è quello derivato al debitore per essere stato costretto ad eseguire quella prestazione in luogo dell'altra. Il creditore fa questa scelta se ha un forte interesse ad ottenere la prestazione ancora possibile.
(4) Il danno patito dal creditore è quello dovuto all'impossibilità di conseguire la prestazione divenuta impossibile.

Ratio Legis

Se l'impossibilità di una delle prestazioni è colpa del debitore cui spettava la scelta, appare logico che l'obbligazione divenga semplice, per evitare di consentire al debitore di liberarsi dolosamente. Se, invece, la colpa è del creditore egli non merita tutela ed il debitore rimane vincolato all'altra prestazione solo per libera scelta e salvi i danni.
Il secondo comma è speculare al primo. Se la scelta è del debitore e l'impossibilità dipende da sua colpa, egli non merita tutela, a meno che non sia disposto a risarcire il danno prodotto. Se, invece, la colpa è del debitore, il creditore cui spettava la scelta ha diritto all'altra prestazione o ai danni visto che non è responsabile dell'impossibilità.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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