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Articolo 1315 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Limiti alla divisibilitā tra gli eredi del debitore

Dispositivo dell'art. 1315 Codice Civile

Il beneficio della divisione non può essere opposto da quello tra gli eredi del debitore, che è stato incaricato di eseguire la prestazione o che è in possesso della cosa dovuta, se questa è certa e determinata [752](1).

Note

(1) Mentre l'incarico di eseguire una prestazione presuppone una successione testamentaria, quello di dare un bene può anche dipendere da un legato "ex lege", come ad esempio nel caso di abitazione nella casa famigliare ed uso degli arredi che spetta al coniuge superstite (540 c.c.).

Ratio Legis

La norma è eccezione alla regola per cui tra gli eredi l'obbligazione è parziaria anche se quella del dante causa era solidale (1295 c.c.). Essa è applicazione del principio di conservazione della volontà del testatore, che, irripetibile, deve essere rispettata per quanto possibile, sia che l'obbligazione consista in un fare e ne venga gravato un solo successore sia che consista nel dare un bene in possesso di un erede.

Spiegazione dell'art. 1315 Codice Civile

Indivisibilità impropria o successiva. Incarico dato ad un coerede o consegna di cosa certa e determinata posseduta da un coerede

Qui si prevede un caso di indivisibilità impropria o anche detta susseguente.

Infatti la prestazione sarebbe divisibile e come tale verrebbe regolata sia nel caso di pluralità originaria di debitori sia nel caso di plu­ralità sopravvenuta per effetto di successione nella quale ultima ipotesi si dividerebbe fra gli eredi del debitore.

Senonchè qualora uno solo degli eredi sia stato incaricato di eseguire la prestazione o questa consista in una cosa certa e determinata, che sia in possesso di uno solo degli eredi, qui sorge, per ragioni attinenti all'adempimento (solutione tantum) la indivisibilità, nel senso che uno solo degli eredi, quello cioè che ha avuto l'incarico o che ha il possesso della cosa, è tenuto all'adempimento per intero.

Il codice vigente, nel disciplinare questa forma di indivisibilità impropria o susseguente (che più esattamente si concreta in una deroga al beneficio della divisione del debito fra gli eredi del debitore), ha innovato il codice precedente.

Infatti, mentre è rimasta immutata l’ipotesi prevista dal n. 2 dell'art. #1205# (erede incaricato dell'adempimento dell'obbligazione), è stato sostituito all'ipotesi che sia dovuto un corpo determinato (la quale a rigore, rientra nell'orbita dell'individuum obligatione, perchè trattasi sempre di prestazione non suscettibile di divisione sin dalla sua origine, per il modo con cui l'obbligazione è stata considerata dalle parti e nonostante che abbia per oggetto un corpo per sua natura divisibile) l'altra che uno degli eredi sia in possesso della cosa dovuta, se questa è certa e determinata.

Per la medesima ragione è trattata a parte, dall'art. 1318, l'ipotesi contemplata dal n. 3 dell'art. #1205# del vecchio codice; a tale riguardo così si esprime la relazione: «Appunto con finalità semplificatrici si è soppresso, nell'elencazione dei casi di indivisibilità, quello previsto dall'#art. 1205#, n. 3 codice civile del 1865, che ha dato sempre luogo a difficoltà di interpretazione e che, in verità, nel suo significato più accoglibile, doveva intendersi quale ulteriore riferimento alla indivisibilità soggettiva o convenzionale, già richiamata nella seconda parte dell'art. #1202# stesso codice».

Anche in tal caso quindi, come già si è accennato, non si tratta di divisibilità impropria, ma di divisibilità propria ed originaria perchè essa discende o dalla natura dell'obbligazione o dalla volontà delle parti contraenti. E’ sistematicamente più esatto quindi che la disciplina in proposito venga dettata da un separato articolo di più generale portata, il quale stabilisce la regola della trasmissibilità del requisito dell'indivisibilità (sia assoluta che soggettiva) anche nei confronti degli eredi.

La diversa trattazione della materia ha portato altresì alla soppressione dell'ultimo comma dell'art. #1205#. Secondo il nuovo codice, tutti gli eredi del debitore possono essere convenuti per il pagamento dell'intero, se si versi nell'ipotesi di indivisibilità originaria (arg. ex art. 1318); e invece il solo erede incaricato della prestazione o possessore della cosa dovuta (art. 1315) può essere convenuto per il pagamento (salvo sempre i1 suo regresso verso i coeredi).

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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