(massima n. 1)
Il coerede che sia stato convenuto in giudizio per il pagamento di un debito ereditario č tenuto ad eccepire la propria qualitą di obbligato "pro quota", in virtł dell'esistenza di altri coeredi, mentre, laddove tale qualitą sia sopravvenuta all'inizio di un processo originariamente introdotto nei confronti del "de cuius", tra i coeredi si instaura una condizione di litisconsorzio necessario processuale, applicandosi conseguentemente la regola di cui all'art. 754 c.c., secondo la quale ciascuno di essi risponde, nei confronti del creditore, nei limiti della propria quota ereditaria.