Cass. civ. n. 20000/2025
In tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che, in seguito ad accertamento giudiziario, risulti avere la sostanza di contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non può conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la P.A., ma ha diritto ad una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., nonché alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso.
Cass. civ. n. 17951/2025
In materia di accertamento fiscale per le attività agricole, l'onere di dimostrare il diritto al regime agevolato spetta al contribuente. Le attività agricole sono qualificate come "connesse" quando rispettano le condizioni previste dall'art. 2135 c.c. e i relativi prodotti rientrano nello specifico ambito applicativo individuato da decreti ministeriali ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 917 del 1986.
Cass. civ. n. 7664/2025
In tema di reddito agrario, la tassazione secondo il regime ex art. 34 TUIR si applica alle "attività agricole connesse", in base alla definizione di cui all'art. 2135, comma 3, c.c., purché ricorrano i presupposti previsti dall'art. 32, comma 2, lett. c), TUIR e "nei limiti della potenzialità del terreno" di cui all'art. 32, comma 1, TUIR, nel testo vigente ratione temporis.
Cass. civ. n. 6172/2025
Le agevolazioni tributarie dell'imprenditore agricolo professionale (cd. IAP) si estendono alle società agricole, purché ricorrano le condizioni previste dall'art. 1, comma 3, d.lgs. n. 99 del 2004; pertanto, la limitazione di cui al comma 3-bis, quale deroga alla rilevanza delle attività dell'amministratore per la qualifica di IAP, al fine di contrastare il fenomeno abusivo del cd. IAP "itinerante" (ove un soggetto IAP assume il ruolo di amministratore di più società), si applica solo alle società di capitali e non anche a quelle di persone, giacché per queste ultime la responsabilità solidale e illimitata del socio IAP per le obbligazioni sociali è idonea ad arginare tale abuso.
Cass. civ. n. 4130/2025
L'attività di un'impresa agricola che aderisce ad accordi con una società industriale per l'utilizzo di energia di scarto e la partecipazione a benefici economici derivanti da "certificati verdi" non rientra nella definizione di attività agricola per connessione di cui all'art. 2135, comma 3, c.c., e deve essere qualificata come attività commerciale.
Cass. civ. n. 29754/2024
In materia di catasto, l'impianto fotovoltaico insistente su un terreno agricolo e concorrente allo svolgimento dell'attività agricola - secondo la previsione dell'art. 1, comma 423, della l. n. 266 del 2005, come interpretata dalla sentenza della Corte cost. n. 66 del 2015 - deve essere classato (in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'art. 9, comma 3-bis, del d.l. n. 557 del 1993, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 1994) come fabbricato rurale strumentale anche nel caso in cui l'imprenditore agricolo, individuale o collettivo, non ne sia proprietario ma mero utilizzatore (lessee) in base al contratto di locazione finanziaria (leasing), con conseguente attribuzione della categoria D/10, all'esito di procedura DOCFA, giacché la produzione di energia fotovoltaica, che deve essere sempre imputabile all'imprenditore agricolo, se normalmente impiegata con l'utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse aziendali, costituisce attività connessa ai sensi dell'art. 2135 c.c.
Cass. civ. n. 25395/2024
Un ente pubblico non economico, come l'Ente Sviluppo Agricolo (E.S.A.), non può essere considerato imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c. Pertanto, ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con tale ente non si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro del settore agricolo, inclusi i limiti e le deroghe relativi alla durata dei contratti a termine.
Cass. civ. n. 24980/2024
L'Ente Sviluppo Agricolo (E.S.A.) della Regione Sicilia è un ente pubblico non economico e, come tale, non può essere considerato un imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c. Pertanto, ai contratti di lavoro a tempo determinato conclusi da tale ente non si applica la disciplina specifica per i lavoratori agricoli di cui agli artt. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 368/2001 e 29, comma 1, lett. B), del D.Lgs. n. 81/2015.
Cass. civ. n. 22421/2024
L'Ente Sviluppo Agricolo (E.S.A.) è un ente pubblico non economico, non qualificabile come imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c., con conseguente inapplicabilità della disciplina sui contratti di lavoro a termine specifica per i datori di lavoro dell'agricoltura di cui agli artt. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 368 del 2001 e 29, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 81 del 2015.
Cass. civ. n. 21156/2024
L'Ente Sviluppo Agricolo (ESA) è un ente pubblico non economico e non può essere qualificato come imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c.; pertanto, ai contratti di lavoro a tempo determinato conclusi da tale ente non è applicabile la disciplina delle deroghe prevista per i datori di lavoro agricolo dagli artt. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 368 del 2001 e 29, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 81 del 2015.
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L'Ente Sviluppo Agricolo (ESA) è un ente pubblico non economico e non può essere considerato imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c. Pertanto, ai contratti di lavoro a tempo determinato conclusi da tale ente non è applicabile la disciplina di cui agli artt. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 368/2001 e 29, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2015.
Cass. civ. n. 17702/2024
L'Ente Sviluppo Agricolo - ESA è un ente pubblico non economico e non può essere considerato imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c. Pertanto, ai contratti di lavoro a tempo determinato conclusi da tale ente non è applicabile la disciplina degli artt. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 368 del 2001 e 29, comma 1, lett. B), del D.Lgs. n. 81 del 2015.
Cass. civ. n. 17525/2024
L'Ente Sviluppo Agricolo - ESA è un ente pubblico non economico il quale non può essere considerato imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c., con la conseguenza che ai contratti di lavoro a tempo determinato conclusi da tale ente non è applicabile la disciplina di cui agli artt. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 368 del 2001 e 29, comma 1, lett. B) del D.Lgs. n. 81 del 2015.
Cass. civ. n. 17524/2024
L'Ente Sviluppo Agricolo (ESA) è un ente pubblico non economico e non può essere considerato imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c.; pertanto, ai contratti di lavoro a tempo determinato conclusi da tale ente non è applicabile la disciplina specifica per gli imprenditori agricoli.
Cass. civ. n. 17522/2024
L'Ente Sviluppo Agricolo (ESA) è un ente pubblico non economico e non può essere considerato imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c.; pertanto, ai contratti di lavoro a tempo determinato conclusi da tale ente non è applicabile la disciplina degli artt. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 368/2001 e 29, comma 1, lett. B), del D.Lgs. n. 81/2015.
Cass. civ. n. 16712/2024
L'Ente Sviluppo Agricolo (ESA) è un ente pubblico non economico e non può essere considerato imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c.; pertanto, ai contratti di lavoro a tempo determinato conclusi da tale ente non è applicabile la disciplina prevista per i datori di lavoro del settore agricolo.
Cass. civ. n. 16613/2024
L'Ente Sviluppo Agricolo - ESA è un ente pubblico non economico il quale non può essere considerato imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c., con la conseguenza che ai contratti di lavoro a tempo determinato conclusi da tale ente non è applicabile la disciplina di cui agli artt. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 368 del 2001 e 29, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 81 del 2015.
Cass. civ. n. 16612/2024
L'Ente Sviluppo Agricolo - ESA è un ente pubblico non economico il quale non può essere considerato imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c., con la conseguenza che ai contratti di lavoro a tempo determinato conclusi da tale ente non è applicabile la disciplina di cui agli artt. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 368 del 2001 e 29, comma 1, lett. B), del D.Lgs. n. 81 del 2015.
Cass. civ. n. 16609/2024
L'Ente Sviluppo Agricolo - ESA è un ente pubblico non economico, il quale non può essere considerato imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c., con la conseguenza che ai contratti di lavoro a tempo determinato conclusi da tale ente non è applicabile la disciplina di cui agli artt. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 368 del 2001 e 29, comma 1, lett. B), del D.Lgs. n. 81 del 2015.
Cass. civ. n. 16155/2024
L'Ente Sviluppo Agricolo (ESA) è un ente pubblico non economico e non può essere considerato imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c.; pertanto, ai contratti di lavoro a tempo determinato conclusi da tale ente non è applicabile la disciplina prevista dagli artt. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 368/2001 e 29, comma 1, lett. B), del D.Lgs. n. 81/2015.
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L'Ente Sviluppo Agricolo (ESA) è un ente pubblico non economico e non può essere considerato imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c., pertanto, ai contratti di lavoro a tempo determinato conclusi da tale ente non è applicabile la disciplina degli artt. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 368/2001 e 29, comma 1, lett. B), del D.Lgs. n. 81/2015.
Cass. civ. n. 2318/2024
Nel rito del lavoro, la disposizione dell'art. 428, comma 1, c.p.c. - secondo la quale l'incompetenza può essere rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c. - va intesa nel senso che detta incompetenza può essere rilevata non oltre la prima udienza "in senso cronologico" e, cioè, in riferimento a quella fissata con il decreto ex art. 415 c.p.c.; peraltro, qualora nella prima udienza venga espletata soltanto un'attività, necessariamente preliminare alla delibazione da parte del giudice sulla sua competenza, che non si esaurisca con conseguente rinvio ad un'udienza successiva per il suo completamento, deve considerarsi tempestivo il rilievo dell'incompetenza svolto in tale seconda udienza, che, costituendo mero naturale sviluppo della precedente, va individuata come "prima udienza" agli effetti dell'art. 38, comma 3, c.p.c. (Nella specie la S.C., in una controversia agraria, ha affermato la tempestività del rilievo ex officio della propria incompetenza effettuato dal giudice nell'udienza, successiva alla prima, alla quale era stata rinviata la discussione al fine di consentire alle parti di espletare il tentativo di conciliazione, di cui si è poi accertato l'esito negativo).
Cass. civ. n. 34561/2023
L'Ente Sviluppo Agricolo (ESA) è un ente pubblico non economico, il quale non può essere considerato imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c.; ne consegue che ai contratti di lavoro a tempo determinato conclusi da tale ente non è applicabile la disciplina di cui agli artt. 10, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001 e 29, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 81 del 2015. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 18/07/2022)
Cass. civ. n. 32977/2023
In tema di fallimento degli imprenditori agricoli costituiti in forma societaria, l'art.2 del d.lgs. n. 99 del 2004, nel richiedere che i ricavi derivanti dalla locazione o dall'affitto di fabbricati ad uso abitativo o di terreni e relativi fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività rurale siano marginali (nell'ordine del 10% dell'ammontare dei ricavi complessivi), rappresenta una norma di carattere meramente fiscale, tesa a definire un regime tributario agevolato anche per l'impresa agricola esercitata in forma collettiva, con la conseguenza che l'individuazione dei requisiti da valutare per accertare la fallibilità o meno di una società agricola va operata in base alle norme del codice civile e della legge fallimentare, non a quelle statali o comunitarie di settore.
Cass. civ. n. 11583/2023
In tema di imposta di registro, ai fini dell'agevolazione prevista per le società agricole dall'art. 2, commi 1 e 2, d.lgs. n. 99 del 2004, lo svolgimento in in modo esclusivo delle attività elencate nell'art. 2135 c.c. deve essere effettivo e non formale, considerata la "ratio" di tale norma di incentivare le società che realmente svolgono in tal modo tali attività e quelle ad esse connesse; pertanto, il contribuente deve fornire la prova rigorosa della sussistenza delle condizioni previste dall'indicata norma codicistica e, in particolare, di condurre i terreni stessi e che su questi persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale, non essendo sufficiente la costituzione di una società semplice diretta alla coltivazione del fondo, in quanto è necessario provare l'effettivo esercizio dell'impresa.
Cass. civ. n. 4790/2023
L'indagine sulla natura, commerciale o agricola, di un'impresa agrituristica, ai fini della sua assoggettabilità a fallimento, ai sensi dell'art. 1 l.fall., va condotta sulla base di criteri uniformi valevoli per l'intero territorio nazionale, e non già sulla base di criteri valutativi evincibili dalle singole leggi regionali, che possono fungere solo da supporto interpretativo; l'apprezzamento, in concreto, della ricorrenza dei requisiti di connessione tra attività agrituristiche ed attività agricole, nonché della prevalenza di queste ultime rispetto alle prime, va condotto alla luce dell'art. 2135, terzo comma, c.c., integrato dalle previsioni della legge 20 febbraio 2006, n. 96 sulla disciplina dell'agriturismo, tenuto conto che quest'ultima costituisce un'attività para-alberghiera, che non si sostanzia nella mera somministrazione di pasti e bevande, onde la verifica della sua connessione con l'attività agricola non può esaurirsi nell'accertamento dell'utilizzo prevalente di materie prime ottenute dalla coltivazione del fondo e va, piuttosto, compiuta avuto riguardo all'uso, nel suo esercizio, di dotazioni (quali i locali adibiti alla ricezione degli ospiti) e di ulteriori risorse (sia tecniche che umane) dell'azienda, che sono normalmente impiegate nell'attività agricola.
Cass. civ. n. 3647/2023
L'esenzione dal fallimento dell'imprenditore agricolo, che eserciti anche attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, postula la dimostrazione della sussistenza delle condizioni per ricondurre tale attività nell'ambito di quelle connesse, di cui all'art. 2135, comma 3, c.c. e, in particolare, che essa abbia come oggetto prevalente prodotti propri e non ceduti o coltivati da terzi; l'onere della prova di tali condizioni va posto a carico di chi le invochi, in ossequio all'art. 2697, comma 2, c.c.
Cass. civ. n. 2162/2023
Ai fini della nozione di impresa agricola desumibile dall'art. 2135 c.c., rilevante ai fini dell'esenzione dalla dichiarazione di fallimento, l'attività di produzione di energia mediante l'utilizzo di biomasse può essere inclusa tra le attività connesse ad attività agricola prevalente ex art 1, comma 423, della l. n. 266 del 2005, ove siano rispettati i limiti quantitativi dell'energia prodotta stabiliti dalla legge, dovendo comunque procedersi all'indagine sull'origine delle biomasse e sul rapporto tra produzione agricola e produzione di energia, dovendosi così interpretare il chiaro dato letterale dell'art. 14, comma 13 quater, del d. lgs. n. 99 del 2004, che espressamente si riferisce solo alla produzione delle biomasse e non alla produzione di energia mediante biomasse.
Cass. civ. n. 5342/2019
Risulta soggetta a fallimento l'impresa agricola costituita in forma societaria, quando risulti accertato in sede di merito l'esercizio in concreto di attività commerciale, in misura prevalente sull'attività agricola contemplata in via esclusiva dall'oggetto sociale, nonostante la sopravvenuta cessazione dell'attività commerciale al momento del deposito della domanda di fallimento nei suoi confronti.
Cass. civ. n. 2933/2019
In tema di inquadramento delle aziende a fini previdenziali, le cooperative svolgenti attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli acquisiti da terzi possono essere qualificate agricole, ai sensi dell'art. 2135 c.c., a condizione che esercitino la loro attività prevalentemente nei confronti dei soci o con prodotti derivanti dai fondi da questi ultimi coltivati.
Cass. civ. n. 5391/2018
La nuova formulazione dell'art. 2135 c.c. ha ampliato la nozione di imprenditore agricolo, rilevante ai fini dell'inquadramento previdenziale nonché della tutela assicurativa (come desumibile dal rinvio alla norma citata operato dall'art. 207 del T.U. n. 1124 del 1965), in quanto, richiamando le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, ha ricompreso tra quelle complementari anche le attività che non presentano una connessione necessaria tra produzione e utilizzazione del fondo, ma unicamente un collegamento funzionale e meramente strumentale con il terreno. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto essere agricola, e conseguentemente che sussistesse l'occasione di lavoro necessaria a ricomprendere l'infortunio nella tutela assicurativa, una attività di allevamento equino finalizzata alla riproduzione).
Cass. civ. n. 11707/2013
In relazione all'inquadramento nel settore agricolo ai fini previdenziali, l'elencazione delle attività connesse contenuta nel secondo comma dell'art. 2135 cod. civ. (nel testo vigente anteriormente alla riforma operata ex art. 1, d. lgs. 18 maggio 2001, n. 228, applicabile "ratione temporis") è meramente esemplificativa, potendosi avere, oltre alle tipiche attività connesse menzionate dalla norma, anche attività atipiche, quali ad esempio la tenuta della contabilità, dietro corrispettivo annuo, per imprese agricole associate.
Cass. civ. n. 15333/2011
L'allevamento di cavalli da polo non rientra nell'esercizio normale dell'agricoltura ai sensi dell'art. 2135 cod. civ. e, per la sua autonomia rispetto allo sfruttamento del terreno, non presenta alcun collegamento con l'utilizzazione del fondo secondo la pratica agricola e zootecnica. Ne consegue che la controversia avente ad oggetto la restituzione di un fondo ceduto in affitto per la suddetta attività non può qualificarsi affitto agrario ma concerne, invece, un normale rapporto locativo devoluto alla competenza del tribunale ordinario e non delle sezioni specializzate agrarie.
Cass. civ. n. 6853/2011
A norma dell'art. 2135 c.c. — nel testo, "ratione temporis" applicabile, anteriore alla novella di cui al d.l.vo 18 maggio 2001, n. 228 — è qualificabile come attività agricola quella diretta alla coltivazione del fondo e costituente forma di sfruttamento del fattore terra, sia pure con l'ausilio delle moderne tecnologie, nonché quella connessa a tale coltivazione, che si inserisca nel ciclo dell'economia agricola; ha, invece, carattere commerciale o industriale ed è, quindi, soggetta al fallimento, se esercitata sotto forma di impresa grande e media, quell'attività che, oltre ad essere idonea a soddisfare esigenze connesse alla produzione agricola, risponda a scopi commerciali o industriali e realizzi utilità del tutto indipendenti dall'impresa agricola o, comunque, prevalenti rispetto ad essa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente e congruamente motivata la decisione della corte territoriale che aveva qualificato come commerciale e, quindi, soggetta a fallimento, l'attività dell'associazione di cerealicoltori che, oltre a non svolgere in via diretta alcuna attività propriamente agricola, raccoglieva in modo sistematico, con personale ed ausiliari, i mezzi finanziari per i propri associati, anticipando ad essi i contributi pubblici e commercializzando in proprio partite di grano e concimi).
Cass. civ. n. 8086/2010
In tema di IVA, ai fini dell'applicabilità del regime speciale previsto dall'art. 34 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 per i produttori agricoli, il criterio della provenienza prevalente dei prodotti dalla coltivazione del fondo, enunciato dall'art. 2135 c.c. con riguardo alle attività connesse, trova applicazione solo alle annualità successive all'entrata in vigore del d.l.vo 18 maggio 2001, n. 228 che ha modificato l'art. 2135 cit., mentre per le annualità precedenti si applica il testo originario della disposizione, che qualificava come imprenditore agricolo chi esercitasse un'attività diretta alla coltivazione del fondo, facendo, dunque, esclusivo riferimento alla natura dell'attività svolta.
Cass. civ. n. 11630/2007
Ai fini dell'individuazione della nozione di allevamento di bestiame, il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla nozione di imprenditore agricolo delineata dall'art. 2135 c.c., nel testo precedente alla riforma introdotta dall'art. 1 del D.L.vo n. 228 del 2001 appare pienamente applicabile alla norma di cui all'art. 2 della legge n. 9 del 1963, ai fini del diritto del coltivatore diretto, dedito all'allevamento di bestiame, all'assicurazione di invalidità e vecchiaia, costituendo l'allevamento del bestiame, in entrambi i casi, specificazione di un particolare tipo di attività alla quale, per la sua caratterizzazione agricola, l'ordinamento giuridico attribuisce una speciale disciplina, codicistica per l'impresa agricola, previdenziale per il coltivatore diretto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che, sul presupposto che l'allevamento del bestiame avesse natura agricola solo se collegato con rapporto di complementarietà e subordinazione con la coltivazione del fondo, aveva ritenuto l'attività diretta alla riproduzione e all'allevamento dei cavalli da corsa non qualificabile come attività agricola, richiedendo un complesso di conoscenze tecniche in settore sostanzialmente estraneo a quello propriamente agricolo).
Cass. civ. n. 17251/2002
La nozione di imprenditore agricolo contenuta nell'art. 2135 c.c. (nel testo precedente alla novella di cui al D.L.vo n. 228 del 2001), alla quale occorre necessariamente fare riferimento per il richiamo contenuto nell'art. 1 legge fall. (Imprese soggette al fallimento), presuppone che l'attività economica sia svolta con la terra o sulla terra e che l'organizzazione aziendale ruoti attorno al “fattore terra”. Ne consegue che il riferimento al solo ciclo biologico del prodotto (pur se esatto dal punto di vista tecnico) non esaurisce il tema d'indagine devoluto al giudice di merito per l'accertamento, ai fini della soggezione al fallimento, della natura dell'impresa (la S.C. ha così cassato la sentenza che aveva ritenuto che l'attività di ortoflorovivaistica potesse essere qualificata agricola, non in base alla coltivazione diretta del fondo, bensì in relazione al fatto che la produzione dipende da un ciclo biologico che, nonostante le tecniche di perfezionamento, non è mai controllabile e, rispetto al quale, il fondo può ridursi a sede dell'attività produttiva).
Cass. civ. n. 10527/1998
A norma dell'art. 2135 c.c., l'attività di allevamento del bestiame può considerarsi agricola e, come tale, non assoggettabile a fallimento, ancorché svolta con l'ausilio di tecniche moderne, quando si presenta in collegamento funzionale con il fondo, nel senso che trae occasione o forza dallo sfruttamento del fondo stesso, mentre qualora tale attività, per le dimensioni, l'ubicazione e le modalità di esercizio, si configuri come autonoma rispetto ai fini dell'azienda agricola - come nel caso in cui il terreno funga soltanto da luogo di stazionamento degli animali - si è in presenza di impresa industriale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente e congruamente motivata la decisione della Corte territoriale che aveva qualificato come commerciale e, quindi, soggetta a fallimento, l'attività di allevatore di conigli, sulla scorta di una serie di elementi, quali le caratteristiche dell'allevamento e del capannone all'uopo costruito, le dimensioni dello stesso, il numero e la sistemazione delle gabbie impiegate, i quantitativi di mangime acquistati, la circostanza che l'imprenditore di cui si trattava fosse conosciuto a livello internazionale quale allevatore di conigli da pelliccia - e non da carne - la produzione ed il conferimento di numerosissime pelli, l'ingente entità del passivo accumulato, non addebitabile ai costi di conduzione del fondo).