Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 11583 del 3 maggio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di imposta di registro, ai fini dell'agevolazione prevista per le societā agricole dall'art. 2, commi 1 e 2, d.lgs. n. 99 del 2004, lo svolgimento in in modo esclusivo delle attivitā elencate nell'art. 2135 c.c. deve essere effettivo e non formale, considerata la "ratio" di tale norma di incentivare le societā che realmente svolgono in tal modo tali attivitā e quelle ad esse connesse; pertanto, il contribuente deve fornire la prova rigorosa della sussistenza delle condizioni previste dall'indicata norma codicistica e, in particolare, di condurre i terreni stessi e che su questi persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale, non essendo sufficiente la costituzione di una societā semplice diretta alla coltivazione del fondo, in quanto č necessario provare l'effettivo esercizio dell'impresa.

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