(massima n. 1)
L'Ente Sviluppo Agricolo (ESA) è un ente pubblico non economico, il quale non può essere considerato imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c.; ne consegue che ai contratti di lavoro a tempo determinato conclusi da tale ente non è applicabile la disciplina di cui agli artt. 10, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001 e 29, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 81 del 2015. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 18/07/2022)