Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 7664 del 22 marzo 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di reddito agrario, la tassazione secondo il regime ex art. 34 TUIR si applica alle "attivitą agricole connesse", in base alla definizione di cui all'art. 2135, comma 3, c.c., purché ricorrano i presupposti previsti dall'art. 32, comma 2, lett. c), TUIR e "nei limiti della potenzialitą del terreno" di cui all'art. 32, comma 1, TUIR, nel testo vigente ratione temporis.

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