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Capo II - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Dell'impresa agricola

La disciplina dei contratti agrari quali mezzadria (art. 2141 del c.c.), colonia parziaria (art. 2164 del c.c.) e soccida (art. 2170 del c.c.), contenuta nel codice civile è destinata a non essere più applicata, in quanto tali contratti associativi sono stati disciplinati a partire dal dopoguerra da una serie di leggi speciali: in particolare, dalla legge sui contratti agrari (l. 3 maggio 1982, n. 203, modificata e integrata dalla l. 14 febbraio 1990, n. 29), la quale prevede come unico contratto agrario l'affitto e di conseguenza stabilisce la conversione della mezzadria, della colonia parziaria e della soccida in affitto, nonché ribadisce il divieto della stipulazione di nuovi contratti di mezzadria, colonia parziaria e soccida.

Sezione I - Disposizioni generali

Sezione II - Della mezzadria

Sezione III - Della colonia parziaria

Sezione IV - Della soccida

Sezione V - Disposizione finale