Cass. civ. n. 1380/2006
Nel rapporto che si istituisce nei corsi di addestramento o perfezionamento per lavoratori ("stages") indetti dalle imprese con autonomia di regolamentazione, organizzazione e funzionamento, l'insegnamento impartito dalle imprese, diretto alla formazione professionale dell'allievo, č l'unico oggetto del contratto, mentre la prestazione di attivitā fisica ed intellettuale da parte di quest'ultimo, in quanto indispensabile per l'attuazione dello scopo, cui č preordinato il negozio, resta estraneo al sinallagma contrattuale e, quindi, non č assimilabile alla prestazione del lavoratore subordinato, salvo che l'iscrizione al corso non risulti in concreto un espediente per mascherare l'instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato. A tal fine occorre accertare se vi sia stato l'inserimento dell'allievo nell'organizzazione dell'impresa, se l'allievo sia stato chiamato a fornire prestazioni abitualmente destinate a finalitā produttive, se l'allievo abbia dovuto ottemperare a vincoli di orario o a direttive impartite dall'imprenditore e se egli sia stato sottoposto ad un regime disciplinare eccedente il livello necessario per la regolaritā del corso.
Cass. civ. n. 10169/2004
Il D.Lgs. n. 280 del 1997, che prevede la partecipazione ad un progetto di borsa di lavoro per i giovani di etā compresa tra i 21 e i 32 anni, requisito che deve essere posseduto alla data del 31 ottobre 1997, non esclude dalla fruibilitā del beneficio i soggetti che, a quella data, abbiano giā compiuto il trentaduesimo anno di etā, purché non abbiano ancora compiuto il trentatreesimo anno, rimanendo trascurabili, ai fini del computo, le frazioni di anno.