Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 16712 del 17 giugno 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

L'Ente Sviluppo Agricolo (ESA) è un ente pubblico non economico e non può essere considerato imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c.; pertanto, ai contratti di lavoro a tempo determinato conclusi da tale ente non è applicabile la disciplina prevista per i datori di lavoro del settore agricolo.

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