(massima n. 1)
In materia di catasto, l'impianto fotovoltaico insistente su un terreno agricolo e concorrente allo svolgimento dell'attivitą agricola - secondo la previsione dell'art. 1, comma 423, della l. n. 266 del 2005, come interpretata dalla sentenza della Corte cost. n. 66 del 2015 - deve essere classato (in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'art. 9, comma 3-bis, del d.l. n. 557 del 1993, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 1994) come fabbricato rurale strumentale anche nel caso in cui l'imprenditore agricolo, individuale o collettivo, non ne sia proprietario ma mero utilizzatore (lessee) in base al contratto di locazione finanziaria (leasing), con conseguente attribuzione della categoria D/10, all'esito di procedura DOCFA, giacché la produzione di energia fotovoltaica, che deve essere sempre imputabile all'imprenditore agricolo, se normalmente impiegata con l'utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse aziendali, costituisce attivitą connessa ai sensi dell'art. 2135 c.c.