Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 6172 del 7 marzo 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Le agevolazioni tributarie dell'imprenditore agricolo professionale (cd. IAP) si estendono alle società agricole, purché ricorrano le condizioni previste dall'art. 1, comma 3, d.lgs. n. 99 del 2004; pertanto, la limitazione di cui al comma 3-bis, quale deroga alla rilevanza delle attività dell'amministratore per la qualifica di IAP, al fine di contrastare il fenomeno abusivo del cd. IAP "itinerante" (ove un soggetto IAP assume il ruolo di amministratore di più società), si applica solo alle società di capitali e non anche a quelle di persone, giacché per queste ultime la responsabilità solidale e illimitata del socio IAP per le obbligazioni sociali è idonea ad arginare tale abuso.

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