(massima n. 1)
L'Ente Sviluppo Agricolo (ESA) è un ente pubblico non economico e non può essere qualificato come imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c.; pertanto, ai contratti di lavoro a tempo determinato conclusi da tale ente non è applicabile la disciplina delle deroghe prevista per i datori di lavoro agricolo dagli artt. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 368 del 2001 e 29, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 81 del 2015.