Oltre alle categorie menzionate, l’ultima parte della norma consente di ricomprendere nella categoria altre figure di piccoli imprenditori, ad esempio piccoli allevatori di bestiame, piccoli allevatori.
Il
criterio generale per l’individuazione della categoria è la
prevalenza del lavoro proprio e familiare.
Per aversi piccola impresa è necessario che:
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l’imprenditore presti il proprio lavoro nell’impresa;
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il suo lavoro e quello degli eventuali familiari che collaborano nell’impresa prevalgano sia rispetto al lavoro altrui sia rispetto al capitale (proprio o altrui) investito nell’impresa.
La piccola impresa agricola e l’impresa artigiana godono di una copiosa ed articolata legislazione speciale di ausilio e di sostegno.
L’impresa artigiana si caratterizza:
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per essere esercitata da un imprenditore artigiano;
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per avere quale scopo prevalente, lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi, escluse le attività agricole e commerciali, di intermediazione, di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, salvo che siano strumentali all’esercizio dell’impresa;
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per non superare determinati limiti dimensionali (indicati nell’art. 4 della Legge-quadro per l’artigianato, n. 443 del 1985).
Esso gode di alcuni vantaggi rispetto all'imprenditore commerciale:
a) è esonerato dalle scritture contabili;
b) è iscritto in una sezione speciale del registro delle imprese, con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia;
c) non può essere sottoposto, in caso d'insolvenza, alla procedura fallimentare né alle altre procedure concorsuali.
L’impresa artigiana può essere costituita anche in forma di
società cooperativa o
società in nome collettivo,
società in accomandita semplice,
società a responsabilità limitata, è esclusa le
società per azioni.
L’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane è obbligatoria ed ha
efficacia costitutiva.
La piccola impresa non va confusa con l’impresa familiare disciplinata dall’art.
230 bis.