(massima n. 1)
L'Ente Sviluppo Agricolo - ESA è un ente pubblico non economico e non può essere considerato imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c. Pertanto, ai contratti di lavoro a tempo determinato conclusi da tale ente non è applicabile la disciplina degli artt. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 368 del 2001 e 29, comma 1, lett. B), del D.Lgs. n. 81 del 2015.