(massima n. 2)
L'Ente Sviluppo Agricolo (ESA) è un ente pubblico non economico e non può essere considerato imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c., pertanto, ai contratti di lavoro a tempo determinato conclusi da tale ente non è applicabile la disciplina degli artt. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 368/2001 e 29, comma 1, lett. B), del D.Lgs. n. 81/2015.