Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 16155 del 11 giugno 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

L'Ente Sviluppo Agricolo (ESA) è un ente pubblico non economico e non può essere considerato imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c.; pertanto, ai contratti di lavoro a tempo determinato conclusi da tale ente non è applicabile la disciplina prevista dagli artt. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 368/2001 e 29, comma 1, lett. B), del D.Lgs. n. 81/2015.

(massima n. 2)

L'Ente Sviluppo Agricolo (ESA) è un ente pubblico non economico e non può essere considerato imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c., pertanto, ai contratti di lavoro a tempo determinato conclusi da tale ente non è applicabile la disciplina degli artt. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 368/2001 e 29, comma 1, lett. B), del D.Lgs. n. 81/2015.

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