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Articolo 1343 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Causa illecita

Dispositivo dell'art. 1343 Codice Civile

La causa(1) è illecita(2) quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume(3).

Note

(1) Il concetto di causa è dibattuto. Secondo la tesi ad oggi prevalente, deve adottarsi una nozione concreta di causa, che, cioè, faccia riferimento alla funzione economica che le parti intendono realizzare con quel contratto: questo soprattutto perchè la tesi contraria, che ritiene che la causa sia la funzione economico-sociale perseguita dal tipo contrattuale, non spiega come la causa possa essere illecita se è la legge stessa a fissarla nel tipo. Secondo la tesi astratta, invece, non si può far riferimento a ciò cui le parti tendono altrimenti si dovrebbe ritenere che in ogni contratto ci siano almeno due cause, laddove la legge ne parla sempre al singolare.
(2) Il contratto la cui causa sia illecita è nullo (1418 c.c.).
(3) Il contratto contrario a norme imperative è anche definito illegale, mentre se è contrario al buon costume è immorale. La distinzione rileva in caso di soluti retentio: se l'immoralità colpisce sia chi effettua sia chi riceve una prestazione indebita, non è ammessa ripetizione (2035 c.c.) mentre ciò non vale per la illegalità.

Ratio Legis

Poichè il contratto con causa illecita è colpito dalla sanzione più grave, cioè dalla nullità, il legislatore ne circoscrive la portata a categorie generali definite.

Brocardi

Contra bonos mores
Contra legem
Negotium contra bonos mores
Negotium contra legem
Pacta, quae contra leges constitutionesque vel contra bonos mores fiunt, nullam vim habere indubitati iuris est
Pacta, quae turpem causam continent, non sunt observanda
Quae facta laedunt pietatem, existimationem, vaerecundiam
Semper in conventionibus non solum quid liceat considerandum est, sed et quid honestum sit

Spiegazione dell'art. 1343 Codice Civile

Causa illecita e contratti tipici; causa obiettiva e causa subiettiva

Commentando l'art. 1325 abbiamo chiarito l'importanza della funzione alla quale assolve il requisito della causa del contratto. Il nuovo codice l'ha considerata come requisito in cui si riassume la condizione della tutela giuridica alla volontà privata e quindi l'interesse sociale che legittima la tutela stessa; le ha dato poi una nozione obiettiva, identificandola nello scopo intrinseco socialmente apprezzabile del contratto, nella funzione economico-sociale che il diritto riconosce in esso rilevante. L'accoglimento della nozione obiettiva è dimostrato dal confronto dell'art. 1343 con l'art. 1345, in cui si indica il motivo comune alle parti come figura distinta dalla causa; il motivo che spinge le parti a contrarre è infatti la ragione che stimola il soggetto a volere (v. ultra, sub art. 1345, n. 1), ed è spesso difforme e contrario allo scopo obiettivo la cui realizzazione l'ordinamento giuridico si propone di garantire. E’ riprova della configurazione obiettiva della causa la circostanza che l’in fraudem legi agere, attinente all'elemento volitivo e quindi al motivo, non inficia direttamente il contratto, ma solo mediatamente, perché comunica l’illiceità, alla causa, e la fa reputare illecita (art. 1344).

Elevata a una nozione obiettiva la causa del contratto, di causa illecita dovrebbe discorrersi esclusivamente rispetto ai contratti atipici a causa semplice e, per quelli a causa mista, solo quando vi è commistione di elementi extralegali ad elementi propri di tipi legali: la finalità dei contratti tipici e di quelli misti a cause tipiche e apprezzata dall'ordinamento giuridico, e non sarebbe ammessa a piena tutela se fosse men che lecita (v. supra, sub art. 1322, n. 3). Sotto un aspetto particolare però, anche a proposito dei contratti tipici può discorrersi di causa illecita, e di ciò abbiamo già tenuto parola nel commento all’art. 1325 (n. 3). Le parti possono utilizzare lo schema astratto di un contratto nominato per la realizzazione di scopi (comuni) diversi da quelli che il contratto stesso obiettivamente è chiamato ad attuare; questo procedimento, avuto riguardo alla situazione sulla quale il contratto deve operare e alle circostanze oggettive peculiari della fattispecie concreta, può trasformare in illecito ciò che astrattamente illecito non sarebbe. Il che accade quando la causa vera del contratto non è quella apparente ed è atipica, suscettibile quindi di rivestire scopi, obiettivi non protetti dall'ordinamento giuridico; lo strumento della simulazione (relativa) è perciò quello che consente di far servire per fini illeciti lo schema di un contratto tipico.

Da questo aspetto la distinzione fra causa astratta e causa concreta, ritenuta arbitraria, trova piena legittimazione ed è compatibile con la nozione obiettiva di causa; se invece la distinzione si riconduce al rapporto in cui la volontà delle parti sta con la causa tipica (astratta), si viene a identificare la causa in concreto con i motivi comuni, richiamati negli articoli 1344 e 1345.

Concetto di causa illecita

E’ la norma che esclude tutela allo scopo di un atto; quelle del buon costume, a motivo della recezione fatta nell'art. 1343, diventano norme giuridiche, e peraltro, le norme che fanno desumere come illecito uno scopo, non devono essere necessariamente espresse se basta a caratterizzare l’illiceità il contrasto fra la causa e i principi dell'ordine pubblico.

L'illiceità della causa è un concetto elastico, dato che si può riportare, oltre che a una proibizione della legge, anche da un divieto prodotto dalla morale e dall'ordine pubblico. Lo sviluppo morale del popolo è sempre in evoluzione, l'ordine pubblico è altrettanto mutevole in relazione ai mutamenti che può subire l'ordinamento giuridico del complesso sociale; il concetto di causa illecita perciò si espande e si comprime in rapporto alla mobilità dei presupposti che lo determinano.

Comunque, nel riferimento alla morale e all'ordine pubblico, esso ha una base d'indeterminatezza che costringe ad una cauta opera di determinazione dei principi direttivi e di analisi della fattispecie concreta per la sua qualificazione. Il riferimento al divieto fatto da norme imperative rende più preciso l’art. 1343 in confronto del vecchio art. 1122 del codice abrogato che richiamava solo il divieto della legge; ma anche l’art. 1343 merita sul punto qualche chiarimento, perché non tutte le violazioni di norme cogenti adducono alla causa illecita. La forma imperativa della norma può essere un estremo da tener presente; ma non è il solo, perché essa si accompagna, ad esempio, anche alle norme penali, di polizia o finanziaria, che, non di rado, esauriscono le loro sanzioni in una pena o in una multa, senza toccare la validità del negozio. La causa illecita deriverà invece dal carattere perfetto della proibizione legislativa o dallo scopo d'interesse generale che la legge ha inteso perseguire mediante la proibizione. Il contrario potrebbe risultare dall'art. 1343 che non distingue fra le diverse norme imperative; una distinzione si trae invece dall'art. 1418 ove, ai due primi commi, il concetto di causa illecita è tenuto separato da quella di violazione di norme imperative.

Questi criteri di massima ammetterebbero certamente la giustificazione di una casistica che ne esprimesse i vari atteggiamenti. Ma il discorso ci porterebbe troppo oltre dai limiti del nostro commento.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

196 Questa considerazione mi ha convinto che non era il caso neanche di mutare la classica nozione di causa illecita, introducendovi espressamente il riferimento all'ordinamento corporativo o agli interessi economici della produzione o all'ordine politico nazionale.
Già un'aggiunta del genere non si ritenne di farla nell'articolo 21 delle preleggi; e ritengo, perciò, che quanto meno un criterio di coerenza legislativa imponga di non aumentare le ipotesi di illiceità categoricamente previste dall'art. 1122 cod. civ.
Le determinazioni che dovrebbero integrare l'elencazione di questo articolo sono, peraltro, già insite nella nozione di ordine pubblico. Essa è una di quelle formule flessibili che la tradizione giuridica ha saputo forgiare per l'adeguamento delle leggi alle variazioni ideologiche dei tempi e all'evoluzione della coscienza nazionale.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

614 Non ostante l'accoglimento di una concezione obiettiva della causa è rimasto negli art. 1343 del c.c. e art. 1344 del c.c. il riferimento alla illiceità della stessa. E' stato detto da qualcuno che causa illecita deve equivalere a causa mancante, in un sistema che eleva a causa del contratto lo scopo ritenuto degno di tutela dall'ordinamento giuridico. Ciò è vero se si ha riguardo al concetto di causa astratta e tipica di un contratto; ma in ogni singolo rapporto deve essere controllata la causa che in concreto il negozio realizza, per riscontrare non solo se essa corrisponda a quella tipica del rapporto, ma anche se la funzione in astratto ritenuta degna dall'ordinamento giuridico possa veramente attuarsi, avuto riguardo alla concreta situazione sulla quale il contratto deve operare. Tale controllo può rivelare che lo schema causale tipico non si può realizzare perchè vi ostano le circostanze oggettive peculiari alla ipotesi concreta, le quali, essendo incompatibili con quello schema, rendono illecito ciò che sarebbe astrattamente lecito. Il concetto di causa illecita, per l'art. 1343 del c.c., ha la stessa estensione che riceveva nell'art. 1119 codice civile del 1865, con precisazione peraltro che contrarietà alla legge significa contrarietà a norme imperative: l'ordine pubblico comprende anche l'ordine corporativo in base all'art. 31, secondo comma, delle preleggi. La legge reputa che vi sia illiceità quando un contratto, anche di per sè lecito, è stato preordinato al fine di eludere l'applicazione di norme imperative. (art. 1344 del c.c.). Opera qui l'illiceità dell'intento pratico comune ad entrambe le parti, che in via più generale è preso in considerazione nell'art. 1345 del c.c.. Il presupposto concorde delle parti, di far servire il contratto quale mezzo per la realizzazione di una finalità riprovata dall'ordinamento giuridico, fa divergere lo scopo della tutela accordata al contratto; ma non si può spingere la sanzione fino a colpire anche l'illiceità del motivo che stimolò soltanto una delle parti, senza fare soggiacere la forza obbligatoria del contratto a inespresse determinazioni, capaci di vulnerare la buona fede del contraente che operò per scopi protetti dalla legge.

Massime relative all'art. 1343 Codice Civile

Cass. civ. n. 19220/2015

Il contratto di locazione avente ad oggetto un locale seminterrato da adibite ad attività lavorativa (nella specie, di natura industriale) è nullo, ex art. 1343 c.c., per l'illiceità della causa concreta, in quanto diretto a realizzare un godimento del bene corrispondente ad un'attività vietata dall'ordinamento con norma imperativa, costituita dall'art. 8 d.P.R. n. 303 del 1956 (applicabile "ratione temporis").

Cass. civ. n. 3646/2009

L'assunzione a carico di ciascuna delle parti di contrapposte obbligazioni non solo esclude la gratuità del negozio ma rende palese la sussistenza della causa di cui agli artt. 1325 e 1343 cod. civ., la quale si identifica con la funzione economico sociale che il negozio obiettivamente persegue e che il diritto riconosce come rilevante ai fini della tutela apprestata, rimanendo ontologicamente distinta rispetto allo scopo particolare che ciascuna delle parti si propone di realizzare. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la sussistenza di un difetto di causa in relazione ad una scrittura privata con cui due società, in vista della stipulazione di una convenzione di lottizzazione con il Comune, il quale aveva subordinato detta stipulazione alla costruzione di una strada, ritenuta eccessivamente onerosa da una delle parti, si erano accordate perché la strada fosse realizzata dall'altra, contro il rilascio di un titolo di credito a garanzia di tale impegno).

Cass. civ. n. 13566/2008

Il contratto concluso per effetto di truffa di uno dei contraenti in danno dell'altro, non è nullo, ma annullabile, ai sensi dell'articolo 1439 c.c. Infatti, il dolo costitutivo del delitto di truffa (articolo 640 c.p.) non è diverso, né ontologicamente né sotto il profilo intensivo, da quello che vizia il consenso negoziale, atteso che entrambi si risolvono negli artifici o raggiri adoperati dall'agente e diretti ad indurre in errore l'altra parte e così viziarne il consenso.

Cass. civ. n. 26724/2007

In relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, in difetto di espressa previsione in tal senso (c.d. «nullità virtuale»), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità. Ne consegue che, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (nella specie, in base all'art. 6 della legge n. 1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (c.d. «contratto quadro», il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del «contratto quadro»; in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, primo comma, c.c., la nullità del cosiddetto «contratto quadro» o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso.

Cass. civ. n. 26172/2007

In tema di contratti di intermediazione finanziaria, l'eventuale invalidità ai sensi dell'art. 8 della legge n. 154 del 1992 delle comunicazioni provenienti dalla società di intermediazione mobiliare (S.I.M.) al cliente può incidere sull'efficacia giuridica del successivo atto di approvazione del saldaconto, non sulla sua validità, posto che un atto compiuto dal suo autore come effetto dell'inganno in cui sia indotto da altri è passibile di annullamento, non di nullità, al pari del contratto concluso per effetto di truffa. (Cassa con rinvio, App. Milano, 19 Luglio 2002).

Cass. civ. n. 10490/2006

Causa del contratto è lo scopo pratico del negozio la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare (c.d. causa concreta), quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato. (Nel formulare il suindicato principio la S.C. ha considerato privo di causa, e conseguentemente viziato di nullità, un contratto concernente un'attività di consulenza avente ad oggetto la valutazione di progetti industriali e di acquisizione di azienda intercorso tra una società di consulenza, che ne aveva contrattualmente assunto l'incarico, e un soggetto che la stessa attività «già simmetricamente e specularmente» svolgeva in adempimento delle proprie incombenze di amministratore della medesima società conferente).

Cass. civ. n. 1514/2006

Nella vendita di immobile destinato ad abitazione, il certificato di abitabilità costituisce requisito giuridico essenziale del bene compravenduto poichè vale a incidere sull'attitudine del bene stesso ad assolvere la sua funzione economico - sociale, assicurandone il legittimo godimento e la commerciabilità. Pertanto, il mancato rilascio della licenza di abitabilità integra inadempimento del venditore per consegna di "aliud pro alio", adducibile da parte del compratore in via di eccezione, ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., o come fonte di pretesa risarcitoria per la ridotta commerciabilità del bene, a meno che egli non abbia espressamente rinunciato al requisito dell'abitabilità' o esonerato comunque il venditore dall'obbligo di ottenere la relativa licenza. (Nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che detto esonero non vi fosse stato, atteso che il compratore poteva nutrire la legittima aspettativa che nei sette mesi intercorrenti tra la stipula del preliminare e il tempo stabilito per la stipula del contratto definitivo, la controparte avrebbe procurato il certificato).

Cass. civ. n. 20678/2005

Nei contratti con prestazioni corrispettive, qualora una delle parti adduca, a giustificazione della propria inadempienza, l'inadempimento o la mancata offerta di adempimento dell'altra, il giudice deve procedere ad una valutazione unitaria e comparativa dei comportamenti, tenendo conto soprattutto dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute, della loro incidenza sulla funzione economico - sociale del contratto, e quindi, degli interessi che le parti perseguono nella stipula.Tale valutazione, avendo per oggetto un apprezzamento di fatto, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della corte di merito che, relativamente ad una compravendita immobiliare per la quale era stata corrisposta una cospicua somma da parte del promissario acquirente , aveva ritenuto il comportamento di quest'ultimo, che aveva omesso di indicare il notaio rogante, inidoneo a giustificare il ben più grave inadempimento dei promittenti venditori, i quali, nonostante le richieste, non avevano fatto pervenire alla controparte la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto definitivo, per consentirle di verificare la libertà dell'immobile da persone e cose, senza peraltro attivarsi per sollecitare la nomina del notaio).

Cass. civ. n. 20290/2005

Le pattuizioni intervenute tra i coniugi anteriormente o contemporaneamente al decreto di omologazione della separazione consensuale, e non trasfuse nell'accordo omologato, sono operanti soltanto se si collocano, rispetto a quest'ultimo, in posizione di «non interferenza» — perché riguardano un aspetto che non è disciplinato nell'accordo formale e che è sicuramente compatibile con esso, in quanto non modificativo della sua sostanza e dei suoi equilibri, ovvero perché hanno un carattere meramente specificativo — oppure in posizione di conclamata e incontestabile maggiore o uguale rispondenza all'interesse tutelato attraverso il controllo di cui all'art. 158 c.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la sentenza impugnata, che aveva escluso l'invalidità dell'accordo intervenuto tra i coniugi per l'alienazione della casa coniugale, di proprietà esclusiva del marito ed assegnata alla moglie, e per la ripartizione del ricavato tra loro, in quanto la perdita dell'abitazione da parte del coniuge assegnatario era giustificata dall'intenzione di quest'ultimo di trasferirsi in un'altra città, ed era comunque compensata dal beneficio economico derivante dall'attribuzione di parte del corrispettivo, che avrebbe consentito alla moglie di far fronte più largamente alle proprie esigenze ed a quelle della figlia a lei affidata).

Cass. civ. n. 3004/2004

La vendita di una porzione di terreno edificabile, facente parte di un fondo di maggiore estensione di proprietà del venditore, non implica di per sé la realizzazione da parte di quest'ultimo di una lottizzazione soggetta a preventiva autorizzazione, ricorrendo quest'ultima ipotesi soltanto quando il frazionamento di un terreno edificabile si accompagni alla predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per una pluralità di insediamenti. Ne consegue che, in difetto di tale presupposto, non configura un'ipotesi di lottizzazione abusiva la vendita di una porzione di area edificabile, né è nulla per illiceità della causa la vendita di parte di un fondo che, ancorché analoga ad altri atti di disposizione di ulteriori frazioni dello stesso, non faccia riferimento né preveda infrastrutture di urbanizzazione.

Cass. civ. n. 1244/1983

La causa del contratto si identifica con la funzione economico-sociale che il negozio obiettivamente persegue e il diritto riconosce rilevante ai fini della tutela apprestata. Essa è ontologicamente distinta dallo scopo particolare che ciascuna delle parti persegue, rappresentando lo scopo obiettivo del negozio. Da ciò deriva che l'illiceità della causa — sia nell'ipotesi di contrarietà della stessa a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume (art. 1343 c.c.) sia nell'ipotesi di utilizzazione dello strumento negoziale per frodare la legge (art. 1344 c.c.) deve essere inerente alla funzione obiettiva che intenzionalmente entrambe le parti attribuiscono al negozio per il raggiungimento di una comune finalità contraria alla legge e che non può essere ravvisata nell'approfittamento da parte di uno dei contraenti dello stato di errore in cui versa l'altro contraente circa una qualità dell'oggetto, che integra invece un'ipotesi di vizio del consenso sanzionabile con i diversi rimedi dell'annullabilità della convenzione.

Cass. civ. n. 63/1973

La causa, come funzione economico-sociale del negozio, va intesa, nei contratti tipici, come funzione concreta obiettiva, che corrisponde ad una delle funzioni tipiche ed astratte determinate dalla legge. Pertanto anche nei contratti tipici, avendo riguardo a detta funzione concreta, è concepibile una causa illecita, che si ha quando le parti, con l'uso di uno schema negoziale tipico, abbiano direttamente perseguito uno scopo contrario ai principi giuridici ed etici fondamentali dell'ordinamento.

Cass. civ. n. 2420/1972

La causa del negozio si manifesta nel momento stesso del nascere di questo, ricollegandosi essa allo scambio delle obbligazioni; con la conseguenza che, se la causa è illecita perché contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume (art. 1343 c.c.), la illiceità, in quanto connaturata al negozio sin dal suo sorgere, ne determina immediatamente la nullità (art. 118, secondo comma, c.c.). Da qui la conseguenza che l'eventuale accertamento della illiceità della causa perché contraria al buon costume esclude non solo la possibilità di pretendere l'esecuzione del contratto, ma anche di chiedere la rimozione di quanto, in offesa al buon costume, si fosse fatto per eseguirlo, in particolare la ripetizione di quanto eventualmente già corrisposto (art. 2035 c.c.).

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