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Articolo 619 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Forma dell'opposizione

Dispositivo dell'art. 619 Codice di procedura civile

Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni [disp. att. 184] (1).

Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto [disp. att. 185].

Se all'udienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne dà atto con ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo, statuendo altresì in questo caso anche sulle spese; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell'articolo 616 tenuto conto della competenza per valore(2).

Note

(1) La norma si riferisce ad una tipologia di opposizione che ha ad oggetto i beni sottoposti a pignoramento da parte del creditore procedente, beni che non sono di titolarità del debitore ma del terzo. Tale eventualità si verifica spesso nelle ipotesi di espropriazione mobiliare presso il debitore, poiché i beni situati nell'abitazione di questi si presumono di sua proprietà e l'ufficiale giudiziario che esegue il pignoramento dovrà procedere nel caso in cui il debitore gli riferisca solo che i beni appartengono ad un terzo.
(2) Tale comma è stato così sostituito dalla Legge 52/2006 con decorrenza dal 1 marzo 2006.

Ratio Legis

L'opposizione di terzo è rivolta ad accertare l'illegittimità dell'esecuzione con riferimento al suo oggetto e al diritto del terzo. Tale strumento si prefigge di sottrarre all'espropriazione un bene sul quale il terzo vanta un diritto di proprietà o altro diritto reale o di credito.

Spiegazione dell'art. 619 Codice di procedura civile

Può accadere che l'esecuzione instaurata nei confronti del debitore colpisca per errore anche (o solo) beni sui quali un terzo estraneo al processo esecutivo pretenda di avere dei diritti; allo scopo di evitare che costui, estraneo al processo esecutivo, possa subire la lesione di tali situazioni giuridiche, si prevede la possibilità di proporre l'opposizione in esame.

L'opposizione di terzo all'esecuzione dà luogo ad un ordinario processo di cognizione, volto ad accertare la proprietà o altro diritto reale dell'opponente sui beni pignorati; in tale giudizio il terzo opponente, non essendo parte del processo esecutivo, è legittimato a far valere il proprio diritto reale sul bene oggetto dell'esecuzione forzata, ma non ad eccepire i vizi della relativa procedura ovvero ad impugnare la validità del titolo posto a base di essa.
Con questo mezzo processuale il terzo chiede l'arresto dell'esecuzione, in quanto illegittima a causa della sua distorta direzione oggettiva, mirando ad ottenere la separazione dei suoi beni da quelli pignorati (ciò che si contesta, dunque, non è l'an, ma il “come” dell'esecuzione).

L'opposizione di terzo all'esecuzione presenta una notevole affinità con l'opposizione all'esecuzione per impignorabilità prevista al secondo comma dell’art. 615 del c.p.c.; infatti, in entrambe le opposizioni ciò che viene posto in discussione non è il rapporto (sostanziale o processuale), bensì l'oggetto dell'esecuzione, in quanto anche il terzo fa valere una sorta di impignorabilità, che deriva dall'appartenenza dei beni pignorati a lui terzo e non al debitore esecutato.

Poiché la sentenza che decide sull’opposizione di terzo non fa stato in ordine al diritto vantato dal ricorrente, ma solo riguardo alla assoggettabilità o meno dei beni pignorati all'azione esecutiva, il giudice procederà all'accertamento del diritto del terzo in via incidentale, essendo tale attività volta unicamente a impedire l'aggressione esecutiva sul bene (resta, dunque, impregiudicata la questione della sua titolarità, che potrà essere riproposta al di fuori del processo esecutivo).

Parte della dottrina, tuttavia, ritiene che la sentenza resa sull'opposizione proposta dal terzo decida con efficacia di giudicato non solo la questione relativa alla legittimità dell'attività esecutiva condotta dal creditore sui beni pignorati, ma anche l'esistenza in capo all'opponente del diritto reale (o prevalente) sul bene pignorato, con la conseguenza che fa stato non solo tra creditore e terzo, ma anche nei confronti del debitore.

Chi ritiene che la sentenza che decide sull'opposizione ex art. 619 è capace di fare stato in ordine all'esistenza del diritto fatto valere dal terzo, sostiene che l'estinzione del processo esecutivo non impedisce la prosecuzione del giudizio di opposizione, fatto salvo il caso in cui il terzo espressamente manifesti la sua volontà di non continuare quel giudizio.
Chi, al contrario, è dell’opinione che la sentenza che decide l'opposizione di terzo non accerta con efficacia di giudicato l'esistenza del diritto di proprietà, ritiene che il venir meno del processo esecutivo elimini ogni interesse alla prosecuzione del giudizio di opposizione, con la conseguenza che dovrà essere dichiarata cessata la materia del contendere.
In giurisprudenza si afferma che l'estinzione del processo esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere del giudizio di opposizione, ma ciò non esclude che il terzo possa chiedere di proseguire il processo allo scopo di ottenere l'accertamento del proprio diritto sia pure nei soli rapporti tra esso terzo e il debitore esecutato.

Nell'ambito delle esecuzioni in forma specifica per consegna o rilascio, il terzo estraneo al titolo esecutivo ed al precetto, ma destinatario dell'attività esecutiva, non può avvalersi del rimedio di cui all'art. 619, ma potrà tutelare la propria posizione giuridica proponendo opposizione all'esecuzione; si evidenzia, infatti, che nel caso in cui l'esecuzione per consegna o rilascio venga portata contro il terzo possessore o detentore non indicato nel titolo, questi non si limita a sottrarre un proprio bene, ma contesta lo stesso diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata contro di lui (di qui l'assimilabilità della sua opposizione con l'opposizione ex art. 615 del c.p.c..
Si verifica una tale ipotesi, ad esempio, quando il creditore procedente risulta dal titolo esecutivo titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sulla res oggetto dell'esecuzione e il terzo nel possesso del bene si opponga al processo esecutivo da questi instaurato nei suoi confronti al fine di ottenere la materiale disponibilità della cosa, sostenendo di avere su di essa un diritto prevalente di locazione.

Per quanto concerne la legittimazione attiva, va detto che non può agire ai sensi della norma in esame chi, pur non essendo stato parte passiva né del rapporto obbligatorio né del titolo esecutivo, è divenuto comunque destinatario del pignoramento e dei successivi atti esecutivi.
Costui, infatti, in quanto destinatario degli atti espropriativi, acquista di fatto la qualità di parte passiva dell'esecuzione; ad esso, in quanto terzo illegittimamente assoggettato all'esecuzione, deve essere riconosciuto il rimedio dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 del c.p.c..
Allo stesso modo, non può ritenersi legittimato a proporre opposizione di terzo all'esecuzione il terzo proprietario di cui all’art. 602 del c.p.c.; costui, in quanto responsabile per debito altrui, deve considerarsi parte del processo esecutivo e come tale legittimato all'esperimento delle opposizioni che spettano al debitore.
È anche estraneo al novero dei soggetti legittimati a proporre opposizione di terzo all'esecuzione il c.d. terzo debitor debitoris ex art. 543 del c.p.c.; con il pignoramento presso terzi, infatti, il creditore non procede all'espropriazione dei beni del terzo, ma si limita soltanto a chiedere che il dovere di prestazione del terzo avvenga con le modalità stabilite dal processo esecutivo, al fine di consentire la soddisfazione del suo credito e di quelli dei creditori eventualmente intervenuti.

Da quanto appena detto, dunque, può desumersi che legittimato ad avvalersi del rimedio in esame è il terzo, il quale, non menzionato quale debitore nel titolo esecutivo, né destinatario del precetto e neppure dell'atto di pignoramento, subisce illegittimamente l'espropriazione di un bene che gli appartiene.
Egli deve dedurre a fondamento della sua azione l'esistenza di un diritto di proprietà o reale sui beni pignorati; il soggetto che, invece, affermi la titolarità non di un diritto reale, ma di un diritto relativo, non può avvalersi del rimedio in esame.

Sotto il profilo della legittimazione passiva può osservarsi che il debitore esecutato è litisconsorte necessario in tutti i giudizi di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, anche se promossi da terzi estranei al giudizio nel cui corso si è formato il titolo esecutivo; qualora il debitore sia rimasto estraneo al giudizio di opposizione, il giudice potrà rilevare il difetto del contraddittorio anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, salvo che il debitore sia stato posto aliunde in grado di interloquire tempestivamente

Parte minoritaria della dottrina ha sostenuto che l'opposizione in esame è proponibile anche prima del pignoramento, purchè vi sia una individuazione dei beni oggetto di esecuzione, ossia dell'esistenza di una minaccia specifica di esecuzione.
In contrario, è stato osservato che l'interesse del terzo all'opposizione rimane sul piano dell’interesse di fatto e non è in grado di costituire da fondamento ad uno strumento di tutela finquando l'individuazione dei beni non si sia concretata col pignoramento.

La domanda di opposizione deve rivestire la forma del ricorso.
Anche se non manca chi sostiene che tale forma deve ritenersi essenziale, gran parte della dottrina ammette la proposizione dell'istanza anche in forma orale.
Si sostiene altresì che l'adozione di una forma diversa dal ricorso (es. la citazione) è irrilevante se l'atto di impulso possiede egualmente i requisiti per raggiungere lo scopo.

A seguito della domanda di opposizione di terzo si instaura un autonomo giudizio di cognizione, al quale si applicano le norme di cui al libro II del codice di rito anche quando il credito pignorato sia un credito di cui agli artt. 409 e 442 c.p.c.

La giurisprudenza è concorde nel ritenere che non si applica ai procedimenti di opposizione di terzo all'esecuzione la sospensione dei termini processuali; pertanto, i termini per proporre impugnazione contro le sentenze che li concludono debbono calcolarsi senza tener conto di tale sospensione.

In ordine, infine, alla proponibilità dell'opposizione di terzo avverso l'attuazione dei provvedimenti cautelari, può osservarsi che se il terzo subisce un pregiudizio dall'attuazione di un'ordinanza cautelare avente ad oggetto una somma di denaro, l'errore compiuto in sede di attuazione potrà essere censurato dal terzo mediante la proposizione dell'opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619.

Massime relative all'art. 619 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 26327/2019

Il terzo che si oppone all'esecuzione su un autoveicolo pignorato presso l'azienda del debitore ha l'onere di provare non soltanto di aver acquistato il bene ma anche che il debitore esecutato ne abbia conseguito il possesso per un titolo diverso dal trasferimento di proprietà, assumendo a tal fine le risultanze del P.R.A. valore meramente indiziario, liberamente apprezzabile dal giudice di merito in uno ad ogni altro elemento di prova.

Cass. civ. n. 22166/2019

In tema di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., qualora, nel corso del giudizio, il debitore esecutato sia dichiarato fallito, il processo deve essere interrotto, ai sensi dell'art. 43, comma 3, l.fall., e la pretesa dell'opponente va accertata in sede fallimentare. L'eventuale riassunzione del processo nei confronti della curatela potrà condurre alla pronuncia di una sentenza meramente dichiarativa e non di condanna, inopponibile al fallimento ed idonea esclusivamente a costituire un titolo da fare valere verso il fallito ove dovesse tornare "in bonis" o se il bene oggetto del contendere dovesse restare invenduto alla chiusura della procedura concorsuale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto dal creditore nei riguardi della curatela, poiché la sentenza di secondo grado che aveva accolto l'originaria opposizione non era opponibile al fallimento).

Cass. civ. n. 9584/2015

L'accoglimento dell'azione revocatoria in materia fallimentare non ha effetti restitutori in favore del disponente fallito, comportando la sola inefficacia dell'atto rispetto alla massa dei creditori, così da consentirne l'assoggettabilità alla esecuzione concorsuale. Ne consegue che, nella ipotesi di proposizione alternativa di domanda revocatoria e delle domande di simulazione o di nullità dell'atto dispositivo, l'accoglimento della prima e il rigetto delle altre (con giudicato implicito per mancato appello incidentale da parte del curatore), rende inconciliabile l'azione revocatoria con il rimedio della opposizione ex art. 619 cod. proc. civ., che può essere proposta solo dal terzo che pretenda avere la proprietà o altro diritto reale sul bene.

Cass. civ. n. 17054/2014

Nell'opposizione di terzo all'esecuzione, la notificazione dell'atto di riassunzione del giudizio, dinanzi all'ufficio giudiziario competente per valore alla decisione del merito della causa, regolarmente eseguita nei confronti di tutti i litisconsorti necessari nel termine assegnato ai sensi dell'art. 619, terzo comma, cod. proc. civ. ("ratione temporis" applicabile), sana le eventuali omissioni o invalidità della notificazione, ad una o più parti processuali, del ricorso presentato al giudice della esecuzione ex art. 619, primo comma, cod. proc. civ.; in tal modo, anche se omessa la prima notifica al debitore esecutato, la fase contenziosa risulta regolarmente introdotta, così da pervenire alla definizione del giudizio di opposizione nella valida instaurazione del rapporto processuale.

Cass. civ. n. 14639/2014

In tema di espropriazione presso terzi, il terzo cessionario, diverso dal terzo pignorato, che contesti la non appartenenza del credito all'esecutato in ragione dell'anteriorità, rispetto alla notificazione del pignoramento, della notificazione della cessione al debitore ceduto (ovvero l'accettazione di questa), è tenuto a far valere l'illegittimità dell'espropriazione con l'opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ., senza poter proporre, in quanto soggetto estraneo al processo esecutivo, opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., neppure ove rivolta contro l'ordinanza di assegnazione del credito.

Cass. civ. n. 11531/2014

Il proprietario dei mobili pignorati presso l'abitazione del debitore esecutato, e già acquistati in forza di una precedente vendita esattoriale a carico del medesimo debitore, non può proporre opposizione di terzo ex art. 58, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Né assumono rilievo i rapporti personali tra questi e il debitore esecutato in quanto - limitare la proponibilità dell'opposizione di terzi, quando i beni pignorati, per il luogo in cui si trovano, si presume siano del debitore, così da porre un argine al rischio di fraudolente elusioni - risponde all'esigenza, posta alla base dell'espropriazione forzata esattoriale, di soddisfare la pronta riscossione delle imposte.

Cass. civ. n. 22807/2013

Il terzo che, acquistato a titolo particolare l'immobile pignorato in pendenza dell'esecuzione forzata e dopo la trascrizione del pignoramento faccia valere l'invalidità del pignoramento al fine dell'accertamento che il suo acquisto, benché trascritto dopo la trascrizione del pignoramento immobiliare, é efficace e opponibile al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti così da sottrarre all'esecuzione il bene pignorato, non propone un'opposizione agli atti esecutivi a norma dell'art 617 cod. proc. civ., bensì un'azione inquadrabile nello schema dell'opposizione di terzo ex art 619 cod. proc. civ.

Cass. civ. n. 8205/2013

La fase della vendita forzata inizia dopo l'ordinanza che ne stabilisce le modalità e la data, per concludersi con il provvedimento di trasferimento coattivo del bene che segue l'aggiudicazione. Pertanto, il termine finale per proporre l'opposizione all'esecuzione da parte del terzo che pretenda di avere la proprietà dei beni pignorati è costituito non dal momento in cui si dispone la vendita o l'assegnazione (secondo il tenore letterale dell'art. 619, primo comma, cod. proc. civ.), bensì da quello in cui, con la realizzazione di tali atti, giunge a compimento l'intero iter espropriativo, onde l'opposizione è ammessa anche dopo l'aggiudicazione dell'immobile, fino a quando non sia intervenuto il decreto di trasferimento, rispetto al quale gli atti precedenti assumono funzione meramente preparatoria.

Cass. civ. n. 19761/2012

Il terzo che vanti un diritto reale sul bene immobile oggetto di esecuzione forzata può non solo proporre l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. durante il giudizio di esecuzione, ma può anche, dopo la vendita e l'aggiudicazione, rivendicare il bene nei confronti dell'aggiudicatario.

Cass. civ. n. 17876/2011

Ai sensi dell'art. 619 c.p.c., può essere proposta opposizione soltanto dal terzo che pretenda di avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati, oppure che si presenti come titolare di alcuni particolari diritti di credito ad efficacia reale, suscettibili di soddisfarsi sulla cosa oggetto dell'esecuzione, e dunque prevalenti sulla pretesa del creditore procedente; ne consegue che non è legittimato all'opposizione di terzo all'esecuzione l'affittuario di un'azienda che comprenda i beni mobili oggetto della procedura espropriativa.

Cass. civ. n. 24271/2010

In materia di esecuzione esattoriale, l'individuazione della data fissata per il primo incanto come limite temporale dell'opposizione di terzo di cui all'art. 619 c.p.c. - sia ai sensi dell'art. 52, primo comma, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, sia ai sensi dell'art. 58 introdotto dall'art. 16 del d.l.vo 26 febbraio 1999, n. 46 - si applica tanto all'espropriazione mobiliare, quanto a quella immobiliare, in ragione della ampiezza della previsione normativa.

Cass. civ. n. 27668/2009

In tema di opposizione di terzo ad esecuzione immobiliare, la norma dell'art. 619 c.p.c. legittima il terzo a far valere la proprietà o altro diritto reale sul bene pignorato senza esigere che tali situazioni siano state giudizialmente accertate, con la conseguenza che lo stesso terzo le può far ben valere rispetto ad un bene che assuma di aver già acquistato al momento dell'opposizione per effetto di usucapione, non incidendo, a sua volta, su tale acquisto l'esecuzione del pignoramento immobiliare e potendo, quindi, il termine ventennale utile a consolidarlo venire a maturazione anche successivamente al pignoramento medesimo.

Cass. civ. n. 8397/2009

Nel giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione, disciplinato dagli artt. 619 e ss. c.p.c., il terzo opponente non è legittimato ad eccepire i vizi della procedura esecutiva ovvero ad impugnare la validità del titolo posto a base di essa, essendo egli estraneo ai rapporti tra creditore procedente e debitore esecutato, a meno che detto titolo non consista in una garanzia reale che dà al creditore un diritto di sequela, posto che il terzo acquirente del bene vincolato ha un interesse concreto, attuale e suo proprio a contestarne la validità, anche a prescindere dalla pendenza del procedimento esecutivo.

Cass. civ. n. 15030/2008

In tema di esecuzioni forzate, il terzo che si pretende legittimato all'opposizione ai sensi dell'art. 619 c.p.c. fa valere una situazione giuridica soggettiva sul bene esecutato o relativa al diritto che l'esecuzione è diretta a realizzare, a suo dire prevalente rispetto al diritto del creditore procedente di soddisfarsi e, quindi, impeditiva di tale soddisfazione, per cui, non avendo interesse all'osservanza del quomodo del processo esecutivo, cioè delle regole del suo svolgimento, non è ammesso a far valere la situazione legittimante l'opposizione di terzo ai sensi del cit. art. 619 c.p.c. sia che proponga tale opposizione ai sensi dello stesso art. 619 c.p.c., sia che non la proponga anche per dolersi delle nullità del processo esecutivo e, quindi, per la proposizione dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c.

Cass. civ. n. 3136/2008

L'opposizione del terzo che pretende avere la proprietà sui beni pignorati è proponibile, a norma degli artt. 619 e 620 c.p.c., prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni e, se in seguito all'opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili o se l'opposizione è proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata; ne consegue che, ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione, deve aversi riguardo alla data della sua proposizione, restando irrilevante la circostanza che alla data di prima comparizione della causa la procedura esecutiva sia ormai estinta. (Nella specie, in cui l'opposizione era stata proposta con ricorso depositato lo stesso giorno in cui era stata disposta la vendita, la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice del merito aveva condannato il creditore procedente al pagamento in favore del terzo della somma ricavata dalla vendita dei beni).

Cass. civ. n. 4000/2006

Il rimedio dell'opposizione di terzo all'esecuzione ai sensi dell'art. 619 c.p.c. è azione concessa all'alienante del bene con patto di riservato dominio, e non al debitore esecutato che deduca che il bene debba essere sottratto all'esecuzione perché di proprietà di terzo, atteso che, in tal modo, egli propone un'eccezione de iure tertii alla quale non è legittimato.

Cass. civ. n. 3999/2006

In tema di opposizione di terzo all'esecuzione ai sensi dell'art. 619 c.p.c., la dimostrazione della proprietà da parte del terzo rivendicante può essere fornita anche con le fatture relative all'acquisto dei beni successivamente pignorati, purché, a termini degli artt. 2702 e 2704 c.c., esse risultino sottoscritte dal venditore, accettate dall'acquirente, ed abbiano data certa anteriore al pignoramento. A tal fine è compito del giudice di merito stabilire a quali fatti possa legittimamente attribuirsi efficacia probatoria analoga a quella riservata, dalla norma di cui all'art. 2704, primo comma, c.c., ai fatti ivi espressamente elencati, la enunciazione dei quali non ha carattere tassativo, e il relativo accertamento, se adeguatamente motivato sotto il profilo della assenza di vizi logico-giuridici, si sottrae al controllo di legittimità della corte di cassazione.

Cass. civ. n. 14625/2004

In tema di rapporti tra l'azione revocatoria ordinaria e il processo di esecuzione, il creditore pignorante, a fronte di un'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., è carente di interesse (con riferimento all'esecuzione in corso) alla proposizione di un'azione revocatoria ex artt. 2901 ss. c.c. — e ciò tanto in via riconvenzionale, quanto in separato giudizio — poiché, in caso di accoglimento dell'opposizione ex art. 619 c.p.c. (per essere il terzo opponente riconosciuto proprietario o titolare di altro diritto reale riferibile ai beni pignorati in base ad un valido atto traslativo) egli sarà ormai legittimato — anche in caso di accoglimento della domanda di revoca (e di conseguente dichiarazione di inefficacia relativa dell'atto di disposizione de quo) — a procedere esecutivamente soltanto nei confronti del terzo (acquirente del bene con atto ormai revocato ex art. 2901), ma non anche a proseguire la procedura esecutiva originariamente iniziata contro il debitore (potrà, in altri termini, iniziare soltanto una nuova esecuzione contro la parte acquirente, ma non anche continuare l'esecuzione già iniziata contro la parte alienante, debitore originario).

Cass. civ. n. 14003/2004

Nel caso di acquisto di un immobile successivamente alla trascrizione sullo stesso del pignoramento — quindi con atto inopponibile ai creditori pignoranti ed intervenuti — l'acquirente non può intervenire neppure in via adesiva nell'espropriazione forzata, nè è legittimato a proporre opposizione agli atti esecutivi, ma è legittimato soltanto a proporre opposizione di terzo ex art. 619, c.p.c., allo scopo di far valere l'eventuale inesistenza o la nullità della trascrizione, per sottrarre il bene all'espropriazione, e, inoltre, può partecipare alla distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita forzata, eventualmente residuato dopo che siano stati soddisfatti il creditore procedente ed i creditori intervenuti nell'espropriazione.

Cass. civ. n. 15278/2003

La domanda di opposizione ex art. 619 c.p.c. dà vita ad un ordinario giudizio di cognizione, autonomo rispetto all'esecuzione nella quale si inserisce, in cui l'onere di provare la titolarità del diritto del terzo opponente di sottrarre il bene pignorato all'esecuzione attiene al fatto costitutivo della pretesa, ed è quindi a carico dell'attore (in applicazione del su indicato principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito ritenendo che, nel caso di omesso deposito del ruolo esattoriale da parte dell'esattore procedente ed esclusivo possessore di esso, non si potesse presumere da ciò l'anteriorità dell'acquisto da parte del terzo rispetto alla consegna del ruolo all'esattore, in quanto ciò avrebbe comportato una inversione dell'onere probatorio, e che alla mancanza di disponibilità del documento si poteva ovviare chiedendo l'acquisizione dell'atto al giudizio ex art. 210 c.p.c.).

Cass. civ. n. 13664/2003

Nell'esecuzione forzata diretta non è ammessa l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., sicché il terzo detentore dell'immobile sottoposto a rilascio deve ritenersi legittimato a proporre opposizione all'esecuzione ove voglia porre in discussione il diritto del creditore di esperire l'azione esecutiva in pregiudizio del suo anteriore diritto di godimento sul bene. (Nella specie l'opponente aveva dedotto in giudizio la prevalenza del contratto di locazione sul provvedimento presidenziale di assegnazione della casa familiare, intervenuto successivamente alla stipulazione del contratto di locazione e dopo che entrambi i coniugi avevano trasferito altrove la propria abitazione a causa dell'intervenuta frattura del rapporto coniugale).

Cass. civ. n. 2882/2003

Nell'opposizione di terzo avverso l'esecuzione mobiliare dell'esattore delle imposte, la prova della appartenenza del bene è soggetta alle limitazioni di cui all'art. 65 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, il quale - nel testo anteriore alle modificazioni introdotte dal D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46 - esige l'atto pubblico, la sentenza passata in giudicato o la scrittura privata autenticata (di data certa anteriore a quella di consegna del ruolo); pertanto, detta prova non può essere offerta mediante la produzione delle matrici degli assegni che sarebbero stati consegnati per l'acquisto dei beni pignorati.

Cass. civ. n. 3256/2001

Posto che oggetto dell'accertamento che consegue all'opposizione di terzo all'esecuzione è la direzione impressa all'azione esecutiva con un atto determinato, dal principio di autonomia dei pignoramenti (con i quali è promossa l'azione esecutiva contro lo stesso debitore sui medesimi beni di quest'ultimo) deriva che l'opposizione all'esecuzione di beni individuati con un determinato atto di pignoramento, poi diventato inefficace, non spiega effetto in relazione all'esecuzione promossa con un diverso atto di pignoramento sia pure riproduttivo del primo, perciò è onere del terzo, il quale pretende di avere la proprietà o altro diritto reale sui beni staggiti, contestare con una nuova opposizione.

Cass. civ. n. 10810/2000

Nell'opposizione di terzo all'esecuzione, il terzo opponente, non essendo parte del processo esecutivo, è legittimato a far valere il proprio diritto reale sul bene oggetto dell'esecuzione forzata, ma non ad eccepire i vizi della relativa procedura ovvero ad impugnare la validità del titolo posto a base di essa.

Cass. civ. n. 10028/1998

In tema di pignoramento di crediti presso terzi, quando il pignoramento cade sul credito alla restituzione di somma depositata su di un libretto bancario intestato a più persone e il creditore abbia assoggettato a pignoramento l'intero, anziché la quota di pertinenza del debitore, gli altri cointestatari del deposito sono legittimati a dedurre, sotto forma di opposizione di terzo, che il credito appartiene per una quota anche a loro. Peraltro, se l'opposizione di terzo non è stata proposta, l'intestatario non avvisato a norma dell'art. 180 att. c.p.c. può ancora agire contro il creditore procedente e assegnatario del credito per ottenere la restituzione di quanto abbia incassato.

Cass. civ. n. 4222/1998

Il terzo che si oppone all'esecuzione mobiliare ha l'onere di provare documentalmente non soltanto l'affidamento dei beni al debitore in data certa, anteriore al pignoramento, ma altresì il suo diritto di proprietà su di essi e a questo fine il contratto di comodato è inidoneo.

Cass. civ. n. 1627/1998

L'opposizione di terzo all'esecuzione, disciplinata dagli artt. 619 ss. c.p.c., dà luogo ad un processo di cognizione diretto ad accertare la proprietà od altro diritto reale degli opponenti sui beni pignorati. Il terzo opponente, non essendo parte del processo esecutivo, è legittimato a far valere il proprio diritto reale sul bene oggetto dell'esecuzione forzata, ma non ad eccepire i vizi della relativa procedura ovvero ad impugnare la validità del titolo, posto a base di essa.

Cass. civ. n. 7169/1997

Nel corso dell'esecuzione forzata promossa dal creditore di uno solo dei coniugi in regime di comunione legale sui beni rientranti in detta comunione, al coniuge non obbligato vanno riconosciuti i rimedi processuali tanto della opposizione di terzo (ove si faccia valere il carattere non familiare del credito azionato, ovvero la natura sussidiaria della responsabilità della comunione rispetto a quella personale dell'altro coniuge), quanto della opposizione agli atti esecutivi (ove si intenda denunciare che l'esecuzione interferisce processualmente sulla propria posizione, con conseguente privazione del potere di separazione della quota), così che, sul piano della corretta individuazione del giudice da adire, nel primo caso, la competenza sarà determinata secondo il criterio del valore del bene in contestazione, mentre, nel secondo, essa spetterà, comunque, al giudice dell'esecuzione, ex art. 617 c.p.c.

Cass. civ. n. 7586/1996

Ove le forme dell'esecuzione mobiliare esattoriale siano adottate per crediti di natura non tributaria, quali quelli di previdenza ed assistenza obbligatorie (art. 2 comma quinto del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 1989, n. 389), l'opposizione di terzo all'esecuzione medesima esula dalla competenza per materia del tribunale, che è stabilita dall'art. 9 c.p.c. in relazione al carattere tributario del rapporto, ed è devoluta secondo i comuni parametri di valore, alla cognizione del tribunale o del pretore (in sede ordinaria, non in funzione di giudice del lavoro, come previsto per le diverse ipotesi delle opposizioni del debitore all'esecuzione ed agli atti esecutivi).

Cass. civ. n. 3661/1995

Il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, in sede di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del debitore escusso e la successiva sentenza con la quale, atteso il mancato adempimento da parte dell'opponente, dichiara l'improponibilità dell'opposizione, non contengono alcuna statuizione sulla competenza, in quanto ineriscono ad una fase procedimentale anteriore a quella in cui detto giudice, constatato il mancato accordo fra le parti ex art. 619 comma secondo c.p.c., deve procedere alla verifica della propria competenza. Detta sentenza non è, pertanto, impugnabile con il regolamento di competenza.

Cass. civ. n. 3170/1994

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, promosso dal terzo che pretende di essere proprietario delle cose pignorate, è litisconsorte necessario il debitore esecutato, ma non lo è il comproprietario non esecutato dei beni pignorati, dato che tale azione mira soltanto all'accertamento negativo dell'appartenenza dei beni in questione al debitore stesso senza che il pignoramento possa incidere sulla quota di detto comproprietario.

Cass. civ. n. 11776/1992

La dichiarazione di pubblica utilità, mentre rende legittimo l'esercizio del potere espropriativo da parte della competente autorità, non conferisce a chi l'ha richiesta alcun diritto sugli immobili (necessari per l'esecuzione dei lavori) prima che sia stato emanato il decreto di esproprio; ed in particolare, come non priva il proprietario del diritto di alienare o trasformare i beni (salva, in quest'ultimo caso, la possibilità di applicazione dell'art. 43 della L. n. 2359 del 1865) così, in ipotesi di esecuzione forzata promossa dal creditore contro il proprietario medesimo, non legittima il soggetto che ha richiesto l'anzidetta dichiarazione, rimasto estraneo al procedimento esecutivo, ad esperire opposizione di terzo ai sensi dell'art. 619 c.p.c.

Cass. civ. n. 6492/1986

Nell'opposizione di terzo avverso l'esecuzione mobiliare, la prova della proprietà del bene pignorato, in epoca anteriore al pignoramento, può essere raggiunta anche con l'ausilio degli elementi presuntivi forniti dal rapporto contrattuale dimostrativo della mera detenzione del bene medesimo da parte del debitore (nella specie, affidamento di un quadro per opera di restauro), ove tale rapporto sia idoneo ad evidenziare che l'opponente abbia la proprietà della cosa mobile sottoposta ad esecuzione, in quanto possessore della stessa in buona fede (buona fede da presumersi fino a prova contraria).

Cass. civ. n. 428/1986

L'opposizione del terzo che pretenda di avere la proprietà dell'autoveicolo sequestrato, avverso il decreto del pretore con il quale si ordina il sequestro e la vendita dell'autoveicolo sottoposto a privilegio, deve essere proposta davanti allo stesso pretore che ha emesso il decreto e che è quello del luogo ove l'autoveicolo stesso si trova.

Cass. civ. n. 5194/1985

Il terzo che proponga opposizione all'esecuzione immobiliare, a norma dell'art. 619 c.p.c., assumendo di essere proprietario esclusivo dell'immobile pignorato in danno del debitore, deve dedurre un titolo di proprietà — od una domanda giudiziale, definita poi con l'accertamento della sua esclusiva proprietà — dei beni pignorati, trascritto anteriormente al pignoramento, a nulla rilevando — non ammettendo la trascrizione deroghe od equipollenti — l'effettiva conoscenza che il creditore procedente abbia della reale titolarità del bene esecutato.

Cass. civ. n. 5078/1985

Qualora il pretore, adito in funzione di giudice dell'esecuzione con opposizione proposta dal terzo a norma dell'art. 619 c.p.c., ritenga che la dichiarazione del creditore esecutante circa l'avvenuto soddisfacimento della propria pretesa, integri l'accordo di cui al terzo comma del citato articolo, e dichiari conseguentemente la cessazione della materia del contendere, liquidando le spese processuali, deve escludersi che il relativo provvedimento possa essere impugnato con istanza di regolamento di competenza, sulla questione della spettanza del merito della opposizione alla cognizione del pretore stesso ovvero del tribunale, considerando che tale questione non viene affrontata e decisa dal provvedimento medesimo, il quale, pertanto, non assume natura sostanziale di sentenza sulla competenza.

Cass. civ. n. 3648/1985

Qualora un bene, in comunione fra il debitore ed altre persone non obbligate verso il creditore, venga pignorato da quest'ultimo come oggetto di proprietà esclusiva del debitore medesimo, ai suddetti partecipanti non obbligati deve riconoscersi la facoltà di proporre opposizione di terzo, a norma dell'art. 619 c.p.c., e l'accoglimento di tale opposizione, implicando il riconoscimento dell'invalidità del vincolo del pignoramento limitatamente alle quote non di spettanza del debitore, comporta che il giudice della esecuzione deve circoscrivere l'espropriazione alla quota del debitore stesso, scegliendo fra le possibilità contemplate dall'art. 600 c.p.c. (separazione in natura, vendita della quota indivisa, ordine di divisione).

Cass. civ. n. 4703/1984

Il ricorso al giudice dell'esecuzione, diretto a far valere la nullità dell'assegnazione del credito pignorato al creditore procedente (art. 553 c.p.c.) per essere stata disposta a seguito di ripresa di ufficio del processo esecutivo, dichiarato estinto, proposto da chi, in qualità di cessionario del credito pignorato presso il terzo in danno del debitore esecutato, sostenga di essere titolare di un diritto poziore rispetto a quello del creditore procedente, integra una opposizione di terzo all'esecuzione ai sensi dell'art. 619 c.p.c. e non una quaerela nullitatis, con la conseguente sua sottoposizione alle limitazioni poste dalla detta norma, senza che assuma rilievo una diversa qualificazione data dalla parte a tale azione.

Cass. civ. n. 5789/1982

L'azione di opposizione di terzo nel procedimento esecutivo non è un'azione reale di revindica, ma un'azione di accertamento della illegittimità dell'esecuzione in rapporto al suo oggetto e nei confronti del terzo che sullo stesso vanti un diritto che possa ritenersi prevalente su quello che compete al creditore procedente in relazione all'oggetto dell'esecuzione. Essa ha, quindi, anche natura personale, dovendosi attribuire all'indicazione della proprietà o di altro diritto reale, contenuto nella disposizione dell'art. 619 c.p.c., carattere esemplificativo, e potendo, perciò, detta azione essere esercitata anche sulla base di altri diritti prevalenti sulla pretesa del creditore procedente.

Cass. civ. n. 2824/1982

Nell'espropriazione presso terzi, l'opposizione con cui il terzo deduca la nullità della dichiarazione ex art. 547 c.p.c., perché proveniente da soggetto non abilitato a renderla per mancanza di procura speciale, e la nullità dell'ordinanza di assegnazione delle somme pignorate, per essere queste di sua esclusiva proprietà, non costituisce opposizione agli atti esecutivi (non proponibile dal terzo pignorato, non legittimato a dolersi dei vizi della procedura esecutiva), ma opposizione di terzo ai sensi dell'art. 619 c.p.c., e, pertanto, essa non rientra nell'ipotesi di competenza per materia prevista dal precedente art. 617, bensì è devoluta al giudice competente ratione valoris a norma dell'art. 17 dello stesso codice.

Cass. civ. n. 6497/1980

L'opposizione di terzo, prevista dall'art. 619 c.p.c., ha il solo fine di sottrarre all'espropriazione un bene su cui il terzo vanta un diritto reale, e si esaurisce perciò nell'accertamento dell'illegittimità dell'esecuzione sul bene. L'indagine e la decisione sulla sussistenza del diritto reale vantato dal terzo — diversamente dall'azione di rivendicazione — ha un'efficacia soltanto incidentale, e non di cosa giudicata.

Cass. civ. n. 3628/1980

L'avvenuto soddisfacimento del credito non può essere dedotto dal terzo opponente ex art. 619 c.p.c., ma deve essere fatto valere, ad opera del debitore esecutato, con opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.

Cass. civ. n. 3807/1979

Nel giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione, ai sensi dell'art. 619 c.p.c., l'onere dell'opponente di provare oltre all'affidamento dei beni al debitore per titolo diverso dalla proprietà od altro diritto reale, anche la spettanza ad esso attore del diritto reale reclamato, non è soggetto ai rigorosi principi disciplinanti la rivendicazione, atteso che detta opposizione configura una mera azione di accertamento negativo, diretta a vincere la presunzione iuris tantum di appartenenza al debitore dei beni staggiti nella casa di abitazione o nell'azienda dello stesso.

Cass. civ. n. 2626/1979

Per effetto della trascrizione dell'atto di compravendita di un immobile sono preventivamente risolti a sfavore dei creditori dell'alienante, i quali abbiano proceduto solo successivamente al pignoramento dello stesso immobile, gli eventuali conflitti tra costoro e gli aventi causa dal venditore dell'immobile, non potendo i detti creditori assoggettare a pignoramento un bene non facente più parte del patrimonio del loro debitore; ne consegue che colui il quale abbia acquistato l'immobile dall'avente causa del debitore, primo alienante, è legittimato, in virtù della titolarità del diritto acquistato sul bene anche nei confronti dei terzi con l'atto traslativo, a fare valere, con l'opposizione di terzo, di cui all'art. 619 c.p.c., l'inesistenza del diritto del creditore del primo alienante ad eseguire il pignoramento dell'immobile, ancorché il suo titolo di acquisto non sia stato trascritto o lo sia stato in un momento successivo alla esecuzione e trascrizione del pignoramento.

Cass. civ. n. 4340/1978

Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 756 del 1964, quando, nel rapporto mezzadrile, i prodotti sono conferiti in comune ad aziende di trasformazione o conservazione o a esercizi di vendita, i relativi accrediti sono fatti separatamente alle parti del rapporto, secondo le rispettive quote, onde a ciascuna parte appartiene la parte di prezzo, corrispondente alla sua quota, ricavata dalla vendita del prodotto. Da ciò consegue che, essendo stata iniziata un'esecuzione forzata contro il mezzadro ed essendo stati sottoposti a sequestro conservativo le somme ricavate dalla vendita dei prodotti, ben può il proprietario-concedente fare opposizione di terzo a tutela della proprietà sulla sua quota.

Cass. civ. n. 758/1978

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, proposto da un terzo ai sensi dell'art. 619 c.p.c., è litisconsorte necessario, oltre al creditore procedente, il debitore esecutato, nei cui confronti deve stabilirsi a chi appartenga la proprietà dei beni oggetto dell'esecuzione, o la sussistenza di un diritto reale del terzo sui beni stessi. La mancata partecipazione al giudizio del debitore esecutato può essere rilevata anche per la prima volta in cassazione ed importa la nullità del processo e delle sentenze in esso pronunciate. Né rileva la circostanza che la documentazione prodotta dal terzo opponente e l'assenza di eccezioni del creditore procedente rendano probabile in ogni caso l'accoglimento dell'opposizione, giacché la necessità dell'integrazione del contraddittorio dev'essere valutata dalla domanda, e non dall'esito probabile della lite.

Cass. civ. n. 339/1978

L'opposizione di terzo prevista e disciplinata dall'art. 619 c.p.c. non è opponibile nell'esecuzione per consegna o rilascio, poiché il terzo che si ritenga danneggiato da tale esecuzione, sia o non sia detentore del bene, può provvedere alla tutela dei propri diritti lesi soltanto gravandosi, con opposizione di terzo in sede di cognizione, contro la sentenza posta in esecuzione, ovvero proponendo, sempre in sede ordinaria di cognizione, una azione di accertamento.

Cass. civ. n. 3773/1975

Il terzo (il quale assuma di essere proprietario del bene pignorato) è il presso di lui e, nel contempo, eccepisca vizi formali del pignoramento, propone in un unico atto sia opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., sia opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Ne consegue che, qualora il valore del bene controverso ecceda la competenza del giudice dell'esecuzione, questi deve rimettere al giudice superiore solo la controversia relativa alla proprietà del bene pignorato, trattenendo l'opposizione agli atti esecutivi, per la quale è funzionalmente competente.

Cass. civ. n. 1911/1975

Nel giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione il debitore esecutato è litisconsorte necessario in senso sostanziale e processuale. Ne consegue che, se la sentenza che ha deciso la opposizione non è stata impugnata anche nei suoi confronti, il giudice d'appello deve ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c.

Cass. civ. n. 1652/1975

In tema di opposizione di terzo all'esecuzione, ai sensi dell'art. 619 c.p.c., la nullità del giudizio di primo grado per la mancata citazione del debitore esecutato, litisconsorte necessario assieme al terzo opponente ed al creditore procedente, può essere sanata qualora detto litisconsorte pretermesso, intervenendo nel giudizio di appello, dichiari di accettare senza riserve quanto in precedenza operato e deciso; tale possibilità presuppone però che il giudizio di primo grado si sia concluso con una pronuncia sul merito dell'opposizione e non sulla sola regolarità del procedimento, la portata di quest'ultima essendo limitata ai soli soggetti che abbiano assunto la veste di parti.

Cass. civ. n. 753/1974

Il terzo proprietario o titolare di altri diritti reali sui beni pignorati che proponga opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 619 c.p.c. deve provare non solo che il debitore detiene o possiede i beni pignorati in forza di un titolo diverso da quello di proprietario o di titolare di altro diritto reale, ma dimostrare, altresì, l'esistenza del diritto reale da esso reclamato.

Cass. civ. n. 371/1974

Il creditore sequestrante, al quale non sia stato dato avviso del pignoramento ai sensi dell'art. 498 c.p.c., è legittimato a proporre opposizione di terzo all'esecuzione, al fine di lamentare le specifiche violazioni che concernono la tutela dei suoi diritti.

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Sara C. chiede
giovedì 09/12/2010

“E' possibile radicare un giudizio di opposizione ex art. 404 c.p.c. all'interno di un giudizio instaurato a seguito di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.? L'opponente in fase esecutiva ha sollevato l'eccezione di avere usucapito il bene sul quale verteva la procedura esecutiva, voglio contestare la sentenza dichiarativa dell'usucapione.: lo posso fare nel giudizio instauratosi a seguito di opposizione all'esecuzione o devo iniziarne un altro parallelamente?”

Consulenza legale i 10/12/2010

Non è possibile radicare un giudizio di opposizione ex art. 404 del c.p.c. all'interno di un giudizio instaurato a seguito di opposizione di terzo ex art. 619 del c.p.c. perché ai sensi dell’art. 405 del c.p.c. l'opposizione di terzo contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre parti va proposta davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza, secondo le forme prescritte per il procedimento davanti a lui. Durante la fase di esecuzione, invece, il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni. Si tratta di due procedure che corrono su binari diversi, concernendo anche fasi diverse (l’impugnazione della sentenza, la prima; l’esecuzione della sentenza la seconda). Al limite, è possibile iniziare un’opposizione di terzo contro la sentenza dichiarativa dell’usucapione, in cui il giudice valuterà l’ammissibilità dell’opposizione e, ad esito positivo, proseguirà con un processo di cognizione; contestualmente, nel giudizio pendente ex art. 619 c.p.c. si potrà formulare al giudice esecutivo un'espressa istanza di sospensione del giudizio ex art. 624 del c.p.c.concorrendo gravi motivi” per la pendenza dell’impugnazione contro la sentenza che ha accertato l’esistenza di un titolo, lo stesso accampato dal terzo per estromettere certi beni dall’esecuzione.