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Articolo 1820 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Mancato pagamento degli interessi

Dispositivo dell'art. 1820 Codice Civile

Se il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento degli interessi, il mutuante può chiedere la risoluzione del contratto(1).

Note

(1) A differenza di quanto disposto in via generale per il contratto (1455 c.c.) e, nello specifico, per il mancato pagamento di una sola rata (1819 c.c.), in tal caso la risoluzione prescinde dall'importanza dell'inadempimento.

Ratio Legis

La norma dispone una forte tutela a favore del mutuante.

Spiegazione dell'art. 1820 Codice Civile

Inadempimento all'obbligo di restituzione rateale e mancato pagamento degli interessi. Valutazione critica della difforme disciplina positiva in queste due ipotesi di inadempimento da parte del mutuatario

Al carattere oneroso che assume il mutuo con interesse si ricollega la disposizione dell'art. 1820 secondo cui il mutuante può chiedere la risoluzione del contratto se il mutuatario non corrisponde gli interessi. Il mutuo ad interesse viene così, in certo senso, equiparato, al limitato effetto dell'applicabilità ad esso della risoluzione per inadempimento, ad un contratto con prestazioni corrispettive conformemente a quanto già prima avveniva nella prassi col largo impiego della clausola risolutiva espressa.

Alla stessa necessità pratica e sempre in vista di una maggiore tutela del mutuante è informata la disposizione dell' art. 1819 del c.c. per cui questi, nel caso di pattuita restituzione rateale del tantundem, può chiedere la immediata restituzione dell'intero qualora mutuatario venga meno all'obbligo di corrispondere anche una sola rata. Il legislatore ha però ritenuto opportuno, come è detto nella Relazione Ministeriale, di temperare il rigore della norma disponendo che, nel pronunciare la restituzione, il giudice debba tener conto delle circostanze del singolo caso, tra cui la situazione del mutuatario.

Francamente si riesce a comprendere il fondamento logico di questa distinzione. Invero, essa non può giustificarsi altrimenti il fatto che ritenendo che l' art. 1819 del c.c. si riferisca all'ipotesi del mutuo gratuito (altrimenti si verserebbe comunque nell'ipotesi del successivo art. 1820) e che al debitore sia stata accordata una maggiore protezione in considerazione del carattere eminentemente fiduciario che il rapporto in questo caso assume. Sennonché si potrebbe con maggior fondamento opporre che, se si considera la questione dal punto di vista del creditore, appare senz'altro come meritevole di una più rigorosa tutela il mutuante che abbia prestato danaro od altre cose fungibili senza pretendere alcunché per interessi di quello che invece tali interessi ha preteso. Il motivo ispiratore della norma resta pertanto oscuro, tuttavia non dobbiamo eccessivamente rammaricarci in quanto è indubbio che l'autorità giudiziaria saprà equamente apprezzare i casi in cui ricorrono effettive ragioni per accordare al mutuante l'immediata restituzione dell'intero.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

543 Ho stabilito (articolo 624) che nel mutuo commerciale sono sempre dovuti interessi, in base alla nota regola generale circa l'onerosità dei rapporti commerciali.
Ho poi soppresso nello stesso articolo 624 (articolo 632 del progetto del 1936) la disposizione relativa alla irripetibilità degli interessi pagati senza essere dovuti e della loro non imputabilità al capitale: questa regola è stata richiamata nella parte generale delle obbligazioni (articolo 16).
Per le stesse ragioni non ho riprodotto l'articolo 633 del progetto del 1936 relativo alla misura degli interessi (articolo 15 del presente schema) e l' articolo 635 concernente la presunzione del pagamento degli interessi per il fatto del pagamento del capitale (articolo 95 del citato schema).
544 Nell'articolo 626, completando il principio dell' articolo 622, ho previsto la risoluzione del contratto di mutuo per il mancato pagamento degli interessi.
Qui ho potuto parlare di risoluzione dato il carattere corrispettivo del rapporto: e per quanto, in vista del contenuto dell'articolo 253 e della giustificazione che ne ho fatto, la norma non sarebbe stata necessaria, tuttavia mi è sembrato opportuno di prevederla, ad evitare dubbi di interpretazione.

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