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Articolo 1816 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Termine per la restituzione fissato dalle parti

Dispositivo dell'art. 1816 Codice Civile

Il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le parti e, se il mutuo è a titolo gratuito, a favore del mutuatario.

Ratio Legis

Se il mutuo è oneroso, il termine si presume a favore di entrambe le parti in quanto entrambe ne traggono vantaggio. Se, invece, non è oneroso si presume che esso sia stato contratto nell'intento di agevolare il mutuatario: pertanto, anche il termine è a suo favore.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1816 Codice Civile

Cass. civ. n. 11165/2005

In tema di agevolazioni tributarie per il settore creditizio e ai fini dell'applicabilità, ai sensi degli artt. 15 e 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, dell'imposta sostitutiva delle ordinarie imposte ipotecarie alle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine, il presupposto di durata del vincolo contrattuale, fissata "in più di diciotto mesi" dall'ultimo comma dell'art. 15, ricorre soltanto se la durata dell'operazione di finanziamento - che va desunta dal contenuto del negozio nel complesso di tutte le clausole contrattuali - supera di almeno un giorno i diciotto mesi. Pertanto, il beneficio non è applicabile a quelle convenzioni che, pur prevedendo una durata del finanziamento superiore a diciotto mesi, contengano una clausola che consenta al soggetto finanziato di risolvere anticipatamente il rapporto attraverso l'estinzione del debito prima che decorra la durata minima stabilita dalla norma, atteso che tale pattuizione, al pari della clausola di recesso unilaterale e senza preavviso da parte dell'azienda o istituto di credito, viene a privare l'operazione della necessaria caratteristica temporale richiesta dalla disposizione agevolatrice.

Cass. civ. n. 13661/2001

E compatibile con il contratto di mutuo un termine di restituzione in potestate creditoris. Tuttavia, la clausola di ripetibilità ad nutum deve rispettare lo schema causale del mutuo e, dunque, non implicare un'esigibilità immediata del debito di restituzione. (Nel caso di specie la clausola prevedeva la restituzione al bisogno del creditore e la richiesta di restituzione del mutuante era avvenuta a circa tre anni dalla scrittura).

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