Consegna della cosa
Il contenuto dell'art. 1476 cod. civ. è già implicito nella nozione della vendita.
Se la vendita ha per oggetto il trasferimento della proprietà d'una cosa, è evidente che il venditore deve consegnarla; cioè farne acquistare la proprietà al compratore e garantirlo dall'evizione e dai vizi della cosa.
La triplice obbligazione scritta nell'art. 1476 cod. civ. in sostanza si riduce all'unica obbligazione scritta nell'art. 1470 cod. civ.: poiché se il venditore non trasferisse al compratore la proprietà della cosa o il diritto che è oggetto del contratto, del contratto verrebbe meno la causa; il compratore non avrebbe ragione di pagare il prezzo.
Fallimento dei contraenti
Nelle vendite a consegne ripartite se fallisce il compratore, il curatore può assumersi il contratto adempiendolo integralmente, o sciogliersene; e il venditore può metterlo in mora perché scelga entro otto giorni la via che crede di dover seguire: ma il curatore che subentra nel contratto deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute: giusto riconoscimento dell'unicità del contratto, comunque le consegne siano dilazionate in varie epoche.
Se fallisce invece il venditore, per le cose non ancora passate in proprietà del compratore, il curatore può anch'egli mantenere o sciogliersi dal contratto, e se se ne scioglie il compratore non può insinuare al passivo il credito per il risarcimento dei danni perché generalmente - anche per semplificare gl'ingarbugliati rapporti nascenti dal dissesto - la legge preferisce che tali crediti non concorrano con altri.
Fisica disponibilità della cosa
La consegna della cosa al compratore è il fatto del trasferimento fisico della cosa: è semplicemente la fisica disponibilità della cosa in pro del compratore.
Bisogna che il venditore gliela consegni autorizzandolo a tenerla ormai come propria: consegna non necessaria quando, ad es., il compratore ad altro titolo (poniamo come usufruttuario o come creditore pignoratizio o come depositario o come conduttore o come comodatario) tiene già, la cosa.
La tradizione, la consegna della cosa venduta può esser fatta senza menzione della vendita di cui è momento esecutivo; come senza riferimento alla vendita se ne può versare il prezzo al venditore; come una cambiale, un cheque si possono consegnare ad altri (o ad altri si può cedere un credito o il rango ipotecario, o cancellare un'ipoteca) senza menzione della causale. Alla consegna della cosa o del prezzo, all'atto del trasferimento di diritti o di crediti se ne può astrarre dalla causale ; ma la consegna o il trasferimento sempre dipendono da una causa, poiché la dimostrazione della causa falsa o inesistente autorizza chi pagò, cedette o consegnò una cosa indebitamente, a riavere quanto dato senza ragione.
Se perciò in taluni rincontri non si tien conto della causa ed il negozio appare astratto, la dimostrazione dell'inesistenza d'una causa fa revocare l'indebito trasferimento: il che significa che di regola non si può mai tener conto del perché del trasferimento.
La tradizione — al pari della specificazione (art. 1378 cod. civ.) — non è un negozio autonomo: è solo un momento esecutivo della vendita: esecutivo come l'imputazione del pagamento e un momento dell'obbligazione che si adempie.
Vendita di diritti e vendita di genus
Deve il venditore far acquistare la proprietà della cosa o il diritto se l'acquisto non è effetto immediato del contratto, dice it n. 2 dell'art. 1476 cod. civ. riferendosi evidentemente alla vendita di diritti ed alla vendita di genus: poiché nella vendita di species non v'e bisogno di altra attività del venditore per far acquistare la proprietà al compratore che l'ha acquistata per il solo fatto del contratto, dato che la vendita ha effetto reale quando si tratta di vendita di species per cui non si richiede specificazione.
Ma anche nella vendita di species il trasferimento della proprietà richiede (oltre il consenso manifestato nel contratto) qualche ulteriore attività del venditore.
Nonostante l'efficacia normalmente reale della compravendita, spesso occorre qualche ulteriore atto del venditore (trasferimento del possesso, domanda presso uffici pubblici o privati, ecc.) perché la proprietà si acquisti al compratore.
Talvolta la materiale consegna della cosa non è possibile: come se ho venduto cose mobili possedute dal mio creditore pignoratizio: in tal caso devo trasferire proprietà e possesso giuridico, notificando al creditore pignoratizio che per effetto della vendita il pegno ormai dev'essere restituito al compratore.
Garanzia dall'evizione o dai vizi della cosa
Pure dall'effetto reale della vendita, o meglio dalla sua nozione (che è l'obbligo di trasferire la proprietà al compratore) discende l'obbligo del venditore di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.
Se pure l'obbligo di garantire dall'evizione non fosse tassativamente scritto nella legge, non se ne potrebbe dubitare perché è indubbiamente inadempiente il venditore che vendendo cosa non sua non trasferisce la proprietà al compratore; viene meno cioè alla prestazione che e il contenuto del contratto.
Lo stesso dicasi della garanzia dei vizi palesi od occulti poiché il compratore deve avere la cosa contrattata e non cosa affetta da vizi e cioè di notevolmente minor valore.
Può dirsi perciò che già nella nozione medesima della vendita è insito l'obbligo del venditore scritto nell'art. 1876 cod. civ. di consegnare la cosa al compratore, di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto; e di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.
Impossibilità della consegna
L'obbligazione del venditore di consegnare viene meno solo se vi è impossibilità. Nella vendita di genus non vi può mai essere impossibilità perché genus nunquam perit. Nonostante la perdita incolpevolmente sofferta dal venditore delle cose da lui comprate o commissionate per esser consegnate al compratore, deve il venditore sempre consegnare.
Genus limitatum
Vendita di genus limitatum è la vendita di genus di una zona limitata: genus che perciò può facilmente perire perché ad esempio: per sfavorevoli condizioni atmosferiche o per malattia non si è prodotto vino di Capri o pomodoro lungo S. Marzano. In tal caso il venditore è liberato perché per forza maggiore impossibilitato ad adempiere: può esser questione di fatto, d'interpretazione di volontà vedere se le parti non vollero che in mancanza fosse dovuto vino analogo (ad. es.: vino d'Ischia) ovvero pomodoro avente le stesse caratteristiche del lungo S. Marzano.