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Articolo 1378 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Trasferimento di cosa determinata solo nel genere

Dispositivo dell'art. 1378 Codice Civile

Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere(1) [1178], la proprietà si trasmette con l'individuazione(2) fatta d'accordo tra le parti o nei modi da essi stabiliti(3). Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo a un altro, l'individuazione avviene anche mediante la consegna [1510] al vettore [1678] o allo spedizioniere [1737](4).

Note

(1) I beni generici sono quelli considerati solo per la loro appartenenza ad un genere, ad esempio un quintale di pesce spada; i beni specifici, invece, vengono in rilievo per la loro individualità, come accade, ad esempio, quando si individuano e si separano, nella massa, venti chilogrammi di pesce spada.
(2) L'individuazione è quell'attività mediante la quale il bene da generico diviene specifico e può consistere nella misurazione, nella pesatura, nella separazione ecc.
(3) In base al principio per cui il rischio del perimento di un bene grava su chi ne è proprietario, fino alla specificazione tale rischio grava sul venditore. Egli, inoltre, non può mai essere liberato dalla prestazione poiché, in base al brocardo genus numquam perit, questi potrà sempre reperire altrove altri beni del medesimo genere.
(4) Pertanto, dal momento della consegna al vettore o allo spedizioniere il rischio del perimento del bene passa all'acquirente. Ciò non esclude un'eventuale responsabilità di questi in base alla relativa disciplina (v. 1678 ss., 1737 ss. c.c.).

Ratio Legis

Le cose generiche non sono sufficientemente individuate e, quindi, perché se ne trasferisca la proprietà è necessaria la loro specificazione. Al fine di agevolare i traffici giuridici, il legislatore consente che essa possa avvenire anche mediante consegna delle cose al vettore se queste debbono essere spostate da un luogo ad un altro.

Brocardi

Genus
Genus limitatum
Species

Spiegazione dell'art. 1378 Codice Civile

La generalizzazione del criterio posto per la vendita dall’art. #1450# del codice del 1865 — La specificazione documentaria nelle donazioni e l'individuazione operativa del trapasso

L'art. 1378 del codice del 1942 trova le sue origini nell'articolo #1450# del codice del 1865, ma, mentre l'art. #1450# si riferiva soltanto alla vendita, l’art. 1378 si riferisce a tutti i contratti traslativi, e, per il richiamo contenuto nell'art. 1324, anche agli atti unilaterali fra vivi aventi contenuto patrimoniale. Così, per esempio, nel contratto di mutuo, il passaggio della proprietà del genus previsto all'art. 1814 si attua con l'individuazione menzionata all'art. 1378; altrettanto dicasi, se un atto di recesso unilaterale, estinguendo un contratto, dà luogo ad una restituzione implicante il passaggio di proprietà di un genus.

Particolare discorso è da farsi per le donazioni. La specificazione menzionata all'art. 782, non basta, secondo noi, a far passare la pro­prietà del genus, perché come si rileva in dottrina, essa può attuarsi indicando soltanto la quantità e la qualità del genus, nell'elenco documentario menzionato all'art. 782. Invece, per l'art. 1378, la proprietà del genus passa solamente col distacco materiale della parte che si separa dal tutto. Diversamente è a dirsi per la tradizione necessaria ai sensi dell'art. 783, quando si tratti di mobili aventi modico valore, nei casi in cui essa è sufficiente a trasferire la proprietà. Quando sia donato un genus, la proprietà passa al donatario a condizione che la tradizione si esegua, osservando le norme dell'art. 1378.


Il rapporto puramente obbligatorio, anteriormente alla individuazione

Finché l'individuazione non è eseguita, si parla in dottrina di uno stato di pendenza del negozio, che non spiega ancora tutta l'efficacia sua obbligatoria è reale, ma soltanto quella obbligatoria. In tale condizione, non essendosi verificato il trapasso, i1 contratto importa anche la particolare obbligazione di eseguirlo, non appena possibile, con la specificazione voluta. Nella compravendita ci è evidente. Nella donazione, come essa è regolata dal codice del 1942, ciò non presenta difficoltà, perché tale donazione può avere anche una portata obbligatoria, ai sensi dell'art. 769. Ma anche a prescindere dai contratti speciali, può dirsi, generalmente parlando, che ogni volontà traslativa implica l'obbligo di fare quanto è necessario per compiere il trasferimento, se esso esige determinate prestazioni per attuarsi. E’ evidente che nello stato di pendenza in esame, tutti gli effetti reali rimangono a beneficio ed a carico dell'alienante fino a che l'individuazione non è compiuta. E poiché, per compierla, può esser necessario il consenso dell'acquirente, così, se l'acquirente è in mora nel darlo, il debitore può procedere a norma dell'art. 1217, intimando al creditore di compiere gli atti che sono da parte sua necessari.


L’atto giuridico di individuazione – L’elemento materiale e l’elemento consensuale

Le forme della individuazione non erano previste all'art. #1450# del codice del 1865. Invece, nel codice del 1942, l’art. 1378 detta disposizioni molteplici. Esso usa un termine speciale, in quanto parla di individuazione, che è espressione diversa da quella usata all'art. 782 per la specificazione documentaria della donazione. L'individuazione non può farsi che sulla cosa, ed è sempre un fatto materiale di separazione fisica della parte dal tutto in cui è confusa; l'atto di volontà integra il fatto, ma non può farne le veci. Si ammette bensì la specificazione per consegna di documenti, ma di fronte al testo dell'art. 1378, noi pensiamo che essa non importi la individuazione ivi prevista, se la cosa corporea, che costituisce la parte di una massa omogenea, non sia separata dal tutto: il documento che abilita Tizio ad avere 3 chili di farina commisti in un quintale di proprietà di Caio, non trasferisce la proprietà dei 3 chili a Tizio, nonostante che il documento gli sia consegnato, finché i 3 chili non vengano materialmente separati dal quintale.

Ma la separazione fisica non basta. Essa dove avvenire consensualmente, d'accordo fra debitore e creditore, ovvero, se si tratta di cose da trasportare, con la consegna al vettore o allo spedizioniere, ciò che implica anche il consenso di quest'ultimo, nel ricevere ciò che il debitore gli consegna. L'incontro di volontà sulla individuazione può attuarsi anche con un mandato, sia pure tacito, dato dal creditore al debitore, perché quest'ultimo individui la merce per conto di ambo le parti; la specificazione attuata in tal caso nel magazzino del debitore, fa passare la proprietà al creditore, trasformando il debitore da proprietario in depositario. Il mandato suddetto non è che un caso particolare della individuazione della merce fatta nei modi stabiliti dalle parti. Tale individuazione è equiparata dall'art. 1378 alla specificazione fatta d'accordo.

Massime relative all'art. 1378 Codice Civile

Cass. civ. n. 14025/2014

La vendita di un'autovettura designata solo per marca, tipo e accessori, non è una vendita di cosa altrui o cosa futura, ma una vendita di cosa appartenente a genere limitato, che fa sorgere a carico del venditore il duplice obbligo di individuare la "res" e di consegnarla nel luogo pattuito. L'individuazione necessaria all'effetto reale deve essere fatta col concorso di entrambe le parti, sicché la mancata importazione del veicolo dal luogo di produzione a quello di consegna rende il venditore inadempiente ad entrambe le dette obbligazioni.

C. giust. UE n. 3674/2014

Il patto che preveda la facoltà del creditore pignoratizio di provvedere autonomamente alla riscossione dei titoli concessi in pegno alla scadenza e di impiegare gli importi riscossi nell'acquisto di altrettanti titoli della stessa natura, e così di seguito a ogni successiva scadenza dei titoli provenienti dal rinnovo o dai rinnovi, con l'avvertenza che gli importi riscossi e i titoli con essi acquistati restino soggetti all'originario vincolo di pegno, è incompatibile con il pegno irregolare, in quanto la riscossione dei titoli alla scadenza (e non la vendita degli stessi in qualsiasi momento) e l'acquisto di titoli della stessa natura rendono evidente la mera surrogazione dell'oggetto di un pegno regolare e non l'attribuzione alla banca della facoltà di disporre dei titoli. Né ad escludere tale natura è idonea l'inclusione dei titoli in un certificato cumulativo, atteso che la dematerializzazione, pur superando la fisicità del titolo, non è incompatibile con il pegno regolare, consentendone forme di consegna e di trasferimento virtuali, attraverso meccanismi alternativi di scritturazione, senza la movimentazione e senza neppure la creazione del supporto cartaceo.

Cass. civ. n. 17200/2013

Non è affetto da nullità, per indeterminabilità dell'oggetto, il contratto con il quale si prevede il trasferimento di un certo numero di rami d'azienda, non espressamente individuati tra i tanti di cui sia titolare l'obbligato, con le relative concessioni per la gestione di stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti, venendo in rilievo un'obbligazione avente ad oggetto cose determinate solo nel genere, espressamente disciplinata dall'art. 1178 c.c., che impone al debitore di prestare cose di qualità non inferiore alla media.

Cass. civ. n. 9466/2011

Nella vendita di cose determinate solo nel genere, l'individuazione di esse, necessaria perché all'effetto obbligatorio segua quello reale del trasferimento della proprietà dal venditore al compratore, deve essere fatta in presenza e con il concorso di entrambe le parti, salvo che i contraenti abbiano stabilito di comune accordo altre misure idonee a realizzare la separazione delle cose dal "genus" e ad assicurarne la non sostituibilità da parte del venditore. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto che la dizione in fattura "materiale a vs. disposizione presso nostro deposito" stesse ad indicare la intervenuta individuazione della merce ed il perfezionarsi della consegna con la messa a disposizione, nonché il sorgere dell'obbligazione di pagare il corrispettivo).

Cass. civ. n. 9166/2002

Il contratto di mandato in forza del quale un soggetto si sia impegnato ad acquistare e a trasferire al mandante la proprietà di un certo numero di azioni di una società ha ad oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, nell'ambito del quale la proprietà si trasmette esclusivamente, a norma dell'art. 1378 c.c., mediante l'individuazione dei beni che ne formano oggetto. Pertanto, qualora le azioni non siano state individuate o siano confuse nel patrimonio del mandatario che ne abbia acquistate una quantità superiore, sussiste inadempimento del mandatario all'obbligo essenziale di ritrasferire al committente la cosa acquistata per suo conto, facendogliene acquistare la proprietà.

Cass. civ. n. 8107/2000

La «dematerializzazione» (o «decartolarizzazione») dei titoli di credito, secondo il regime compiutamente attuato dalla legge n. 231 del 1998, supera la fisicità del titolo, consentendone forme di consegna e di trasferimento virtuali (agli effetti, ad esempio, della costituzione in pegno), senza la movimentazione o addirittura neppure la creazione del supporto cartaceo; essa non elimina, però, anche la necessità dell'individuazione, a norma dell'art. 1378 c.c., attraverso meccanismi sia pure alternativi di scritturazione, del titolo stesso come bene immateriale, configurandosi, altrimenti, in relazione a questo, un credito e non più un titolo di credito.

Cass. civ. n. 108/1997

L'ordine di borsa in forza del quale una banca si sia impegnata ad acquistare e a trasferire al cliente la proprietà di un certo numero di azioni di una società cooperativa a responsabilità limitata, ha ad oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, nell'ambito del quale la proprietà si trasmette esclusivamente, a norma dell'art. 1378 c.c., mediante l'individuazione dei beni che ne formano oggetto, non essendo sufficiente la messa a disposizione delle azioni presso la società. Pertanto, in difetto di tale individuazione, la banca è inadempiente al suo obbligo essenziale, quale commissionaria, di ritrasferire al committente la cosa acquistata per suo conto, facendogliene acquistare la proprietà.

Cass. civ. n. 8857/1996

Nella vendita di cose determinate solo nel genere e non ancora consegnate, l'individuazione delle cose stesse, necessaria perché all'effetto obbligatorio segua quello reale del trasferimento della proprietà dal venditore al compratore, deve essere fatta in presenza e col concorso di entrambe le parti o di loro rappresentanti, salvo che i contraenti abbiano stabilito di comune accordo altre misure idonee a realizzare la separazione delle cose dal genus e ad assicurarne la non sostituibilità da parte del venditore, mentre ai fini predetti non è sufficiente un'iniziativa unilaterale del venditore. Tale accordo non può ritenersi tacitamente concluso a seguito dell'invio, per conoscenza, all'acquirente di disposizioni impartite dal venditore al depositario (nella specie, trattavasi di tre lettere che contenevano le disposizioni di consegnare tre partire di caffè, composte ciascuna da centocinquanta sacchi, a semplice richiesta dell'acquirente o di un suo incaricato), atteso che la proposta di un accordo per l'individuazione della merce venduta, caricata alla rinfusa, insieme ad una maggior quantitativo destinato ad altri acquirenti, può ritenersi tacitamente accettata solo in presenza di un comportamento inequivoco del suo destinatario, che appaia incompatibile con una volontà contraria ed esprima con assoluta chiarezza la volontà dello acquirente di aderire al criterio di individuazione proposto dalla venditrice, e non invece in presenza di un comportamento inerte del medesimo destinatario.

Cass. civ. n. 3559/1995

Nella vendita di cose determinate solo nel genere, l'individuazione del bene avviene, salvo diversa specifica intesa tra le parti, mediante la consegna (al vettore, quando trattasi di prodotti che devono essere trasportati da un luogo all'altro). Ove i contraenti pattuiscano che, per esigenze di uno di loro, il termine di consegna possa essere differito a richiesta, anche l'individuazione del bene viene differita, se detta richiesta sia formulata, a meno che nel contratto non sia diversamente disposto.

Cass. civ. n. 8345/1990

Nella vendita con spedizione da piazza a piazza avente per oggetto un genus, il compratore acquista la proprietà della cosa alienatagli e ne assume i rischi relativi attraverso la specificazione fatta dal venditore con la consegna della merce al vettore, quando si tratta di spedizione destinata unicamente al compratore medesimo o quando si tratti di più spedizioni di lotti separati materialmente l'uno dall'altro, distinti per ciascun destinatario compratore. Quando invece la partita venduta sia stata spedita dal venditore alla rinfusa ai vari compratori, senza distinzione di lotti, il venditore non si libera con la consegna al vettore, ma con la specificazione da eseguirsi all'arrivo con la separazione delle singole partite, per la consegna al compratore.

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