Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7171 del 22 marzo 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Il venditore deve trasferire al compratore non soltanto la proprietā ed il possesso giuridico, ma anche il possesso reale o di fatto del bene venduto, essendo la consegna dello stesso l'atto con cui il compratore č posto nella condizione non solo di disporre materialmente della cosa trasferita nella sua proprietā, ma anche di goderla secondo la funzione e destinazione in considerazione della quale l'ha comprata. Ne consegue che costituisce obbligo del venditore, tenuto ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, adoperarsi fattivamente perché l'acquirente ottenga la materiale consegna del bene compravenduto.

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