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Articolo 1497 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Mancanza di qualità

Dispositivo dell'art. 1497 Codice Civile

Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse(1) ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata(2), il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per l'inadempimento, purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.

Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'articolo 1495.

Note

(1) Si pensi all'ipotesi in cui il venditore di tegole per la copertura del tetto ne assicuri la resistenza alle basse temperature.
(2) Si pensi all'ipotesi della vendita di un mezzo spalaneve che, per definizione, deve essere idoneo allo sgombero stradale della neve.

Ratio Legis

La mancanza nel bene delle qualità promesse o di quelle essenziali all'uso giustifica la sola risoluzione (1453 c.c.): in tale ipotesi, infatti, il compratore non ha alcun interesse a mantenere il bene riducendo il prezzo dovuto (1492 c.c.). Tuttavia, una volta che egli riceve il bene stesso, deve agire rapidamente per far valere i vizi (1495 c.c.) e tale previsione è volta a consentire la certezza dei traffici giuridici.

Spiegazione dell'art. 1497 Codice Civile

Mancanza di qualità

La mancanza di qualità è cosa diversa dai vizi redibitori.
Più che altro la mancanza di qualità è la mancanza di particolari perfezionamenti che rendono la cosa idonea all'uso cui è destinata: ad es. un' eccezionale economicità di costi nell'esercizio di macchine.
La mancanza di qualità si riferisce perciò principalmente a macchine destinate ad usi speciali e per cui si richiedono speciali raffinamenti. La mancanza di qualità può concernere tanto qualità espressamente promesse quanto qualità essenziali per l'uso cui la cosa è destinata.
La necessità della tale qualità può risultare dalla richiesta del compratore accettata dal venditore ovvero da esplicita promessa del venditore. Può anche risultare dalla consapevolezza nel venditore dell'uso cui la cosa è destinata.


Limiti di tolleranza

La cosa consegnata, pur senza imperfezioni o alterazioni può mancare di qualità pattuite o dovute: che è diverso e dall' aliud pro alio e dai vizi redibitori.
Compro pasta da esportazione (dev'esser fabbricata con 1'80% di pura semola) ed all'esame risulta minor percentuale di semola.
Compro un vagone di frutta per esportazione: mi si deve consegnare frutta poco matura; la frutta per esportazione, attese le more del viaggio, dev'esser scelta fra quella che presenta uno stato di maturazione iniziale e non inoltrata.
Un cavallo da corsa deve avere una velocità su pista superiore a minuti 1,24 per Km: manca perciò di qualità, il cavallo che, pur trottando bene, ed immune da vizi, fa un Km solo in minuti 1, 26 o 1,27. Il difetto di qualità può invocarsi solo se eccede i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi. Il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione dell'art. 1495 cod. civ..

Poiché ha diritto alla risoluzione del contratto, il compratore, per difetto di qualità, può optare per ottenere il meno: la riduzione del prezzo.


Aliud pro alio

I vizi redibitori e la mancanza di qualità suppongono che la cosa sia precisamente quella contrattata e non cosa diversa. Cosa infetta da vizi, difettosa di qualità ma non aliud pro alio.
Se al compratore è stata consegnata cosa diversa da quella contrattata, il compratore non agisce più con l'azione redibitoria, ma con l'azione contrattuale che si prescrive nel termine di cinque anni: solo per errore egli si è ricevuto cosa diversa da quella contrattata.
Il compratore che riceve cotone invece che lana (aliud pro alio) agirà per annullamento per errore: art. 1429 cod. civ..
L'azione si prescrive in cinque anni e decorre dal giorno in cui è stato scoperto l'errore (art 1422 cod. civ.).

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

352 Una particolare importanza presenta l'art. 382. Come è noto, la distinzione tra l'azione redibitoria e la così detta azione contrattuale per inadempimento del venditore dà luogo a frequenti controversie.
In linea teorica si è ormai formata una communis opinio sul criterio discriminativo delle due azioni, nel senso cioè che la redibitoria presuppone una anomalia perturbante la cosa nel suo normale modo di essere, ferma restando peraltro la identità della cosa convenuta e di quella consegnata, mentre l'azione contrattuale presuppone una difformità tra la cosa convenuta e la cosa consegnata; tuttavia in pratica non sempre riesce facile discernere nelle varie fattispecie i due tipi di azione. Ciò si verifica specialmente quando le parti abbiano convenuto determinate qualità della merce; ma non di rado la difficoltà si pone anche per le qualità essenziali all'uso cui la cosa è destinata.
Statisticamente risulta che, in tema di redibitoria, le controversie in massima parte vertono sull'applicabilità del termine di decadenza o nell'ordinario termine di prescrizione, a seconda che trattasi di redibitoria o di azione contrattuale; ed è evidente che, ponendo le due azioni sotto una stessa disciplina di decadenza e prescrizione, si mette una remora all'insorgere di liti su questo punto.
Con tali direttive ho redatto l'art. 382 relativo alle qualità essenziali della cosa; e, all'azione che ha per base la deficienza delle medesime, ho applicato la decadenza e la prescrizione valevole per la redibitoria.
La distinzione tra azione contrattuale e azione redibitoria, dato lo scopo a cui serve nel diritto vigente è, infatti, irrazionale; e, dal profilo di una diversità dei termini di esperimento, è stata abbandonata da tutte le legislazioni moderne. Non si comprende come il compratore debba decadere in breve tempo dalla redibitoria, mentre conserva per lunghissimi anni la contrattuale. Dopo che egli riceve la cosa, il suo contegno passivo prolungato deve necessariamente produrre lo stesso fenomeno convalidativo sia nell'uno che nell'altro caso. Dacché tanto vale, ad esempio, che egli paghi e taccia di fronte ad una cosa affetta da vizio (vino acido) quanto che usi contegno identico di fronte alle difformità (vino di altro colore o difforme dal campione).
Il criterio del doppio termine è rimasto una singolarità del sistema italo-francese; le più moderne legislazioni (svizzera e germanica) non lo conoscono affatto, e sono quindi al coperto dalle perniciose conseguenze della diversità delle sanzioni. Lo stesso progetto, più recente, della legge internazionale sulla vendita unifica i due inadempimenti sotto l'intitolazione di difetti della cosa, con relativa identità di sanzioni. Non vi può essere, quindi, alcuna perplessità o alcun pregiudizio tradizionale di fronte alle tranquillanti conseguenze della unificazione.
Ho riconosciuto, tuttavia, sulla scorta dei sani criteri giuridici, generalmente accolti, che sempre quando si abbia una specificazione di qualità della cosa (o esplicita, per convenzione tra le parti, o implicita, per la deduzione di un uso specifico della cosa stessa), e quando si contende sulle qualità essenziali della cosa indicate dall'uso cui essa è normalmente destinata, si è fuori dal campo dei vizi e della redibitoria: perciò in tali casi ho parlato di domanda di risoluzione e di risarcimento dei danni secondo le regole generali.
Resta peraltro chiaro che lo speciale regime sui termini di proposizione dell'azione contrattuale previsto nell'art. 382 riguarda l'inadempimento per difetto di qualità specifiche, e non può estendersi a quei casi di difformità, in cui la cosa consegnata sia di un genere diverso da quello pattuito.

Massime relative all'art. 1497 Codice Civile

Cass. civ. n. 21441/2022

In tema di compravendita, qualora l'acquisto abbia riguardato un immobile per l'edificazione di un fabbricato, attuabile, sotto il profilo urbanistico, in virtù di progetto ceduto dal venditore, la sopravvenuta irrealizzabilità dell'edificio, conseguente ad azioni ripristinatorie proposte da terzi per violazione delle norme sulle distanze, non costituisce violazione dell'impegno traslativo del diritto di proprietà sulla cosa venduta, né dunque consente l'applicazione della disciplina sulla garanzia per l'evizione parziale (perché non si tratta di vendita di cosa parzialmente altrui ex art 1480 c.c.) , né quella sulla garanzia per vendita di cosa gravata da oneri o da diritti reali di godimento non apparenti di terzi (la quale riguarda la diversa ipotesi di cosa venduta come libera, ma che poi risulti gravata da taluno dei pesi anzidetti ex art. 1489 c.c.), ma può piuttosto integrare il difetto di qualità promesse o essenziali ai sensi dell'art. 1497 c.c., la cui domanda rientra nella disciplina degli adempimenti contrattuali.

Cass. civ. n. 6596/2016

In tema di compravendita, il vizio redibitorio (art. 1490 c.c.), e la mancanza di qualità promesse o essenziali (1497 c.c.) pur presupponendo l'appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano in quanto il primo riguarda le imperfezioni e i difetti inerenti il processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa, mentre la seconda è inerente alla natura della merce e concerne tutti gli elementi essenziali e sostanziali che influiscono, nell'ambito di un medesimo genere, sull'appartenenza ad una specie piuttosto che a un'altra; entrambe le ipotesi differiscono dalla consegna di "aliud pro alio" che si ha quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in tema di inadempimento ad un contratto di compravendita, aveva ritenuto non integrante un "aliud pro alio" ma una mancanza di qualità promesse, la consegna di una sonda idonea allo specifico uso che il compratore doveva farne ma priva di un requisito di precisione, non costituente un elemento di identificazione del bene).

Cass. civ. n. 8102/2015

Il compratore può sollevare l'eccezione d'inadempimento per mancanza delle qualità promesse dal venditore a prescindere dalla responsabilità di quest'ultimo, essendo meritevole di tutela l'interesse dell'acquirente a non eseguire la prestazione in assenza della controprestazione e a non trovarsi in una situazione di diseguaglianza rispetto all'alienante.

Cass. civ. n. 20996/2013

In tema di compravendita, l'ipotesi di "aliud pro alio" si verifica quando la cosa consegnata sia completamente diversa da quella pattuita, appartenendo ad un genere diverso e rivelandosi del tutto inidonea ad assolvere la destinazione economico-sociale della "res" dedotta come oggetto del contratto. Pertanto, integra "aliud pro alio" la consegna di un'autovettura con impianto a GPL non omologato, in quanto chi acquista un'autovettura alimentata a GPL lo fa con l'evidente scopo di risparmiare sui costi del carburante, sicché la mancata omologazione dell'impianto fa venir meno la specifica utilità insita nell'acquisto, essendo irrilevante che il mezzo possa essere utilizzato a benzina.

Cass. civ. n. 26953/2008

In tema di vendita, è configurabile la consegna di aliud pro alio non solo quando la cosa consegnata è completamente difforme da quella contrattata, appartenendo ad un genere del tutto diverso, ma anche quando è assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente o abbia difetti che la rendano inservibile, ovvero risulti compromessa la destinazione del bene all'uso che abbia costituito elemento determinante per l'offerta di acquisto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ricompreso in tale istituto la consegna, da parte di un concessionario, di un veicolo poi sottoposto a sequestro penale in quanto munito di un motore rubato).

Cass. civ. n. 18859/2008

Si ha vizio redibitorio oppure mancanza di qualità essenziali della cosa consegnata qualora questa presenti imperfezioni che la rendano inidonea all'uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ovvero appartenga ad un tipo diverso o ad una specie diversa da quella pattuita; si ha, invece, consegna di "aliud pro alio", che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di adempimento ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione, qualora il bene consegnato sia completamente diverso da quello pattuito, in quanto appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della "res" promessa e, quindi, a fornire l'utilità richiesta. (La S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha rigettato il ricorso proposto ritenendo che, poiché nella specie, in base alla stessa prospettazione del ricorrente, era stato pur sempre allo stesso consegnato un fondo agricolo sfruttato effettivamente perla conduzione agricola, doveva escludersi che si era di fronte alla consegna di "aliud pro alio").

Cass. civ. n. 1092/2007

In tema di vendita, è configurabile la consegna di aliud pro alio non solo quando la cosa consegnata è completamente difforme da quella contrattata, appartenendo ad un genere del tutto diverso, ma anche quando è assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente, o abbia difetti che la rendano inservibile; in tale ultimo caso, è necessario che la particolare utilizzazione della cosa sia stata espressamente contemplata, da entrambe le parti, nella negoziazione. (Nella specie, la sentenza impugnata aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'acquirente per la assoluta inidoneità dei contenitori di cartone utilizzati per il trasporto di uva, giunta a destinazione schiacciata e deteriorata, ritenendo non accertato che la venditrice fosse a conoscenza dell'uso al quale i medesimi contenitori dovevano essere destinati; la S.C. ha cassato la decisione sul rilievo che i giudici di appello non avevano compiuto, alla stregua degli elementi acquisiti, la necessaria indagine in ordine alla volontà dei contraenti circa lo specifico contenuto delle obbligazioni assunte dalle parti e, in particolare, di quella a carico della venditrice).

Cass. civ. n. 7561/2006

La vendita di aliud pro alio (come, nella specie, la vendita di una autovettura immatricolata con falsa documentazione e recante il numero di telaio contraffatto) configura una ipotesi di inadempimento contrattuale, diversamente dalle ipotesi di vendita di cosa affetta da vizi o mancante delle qualità promesse, che integrano la fattispecie dell'inesatto adempimento; nel primo caso al compratore spetta l'azione generale di risoluzione contrattuale per inadempimento, con conseguente rilevanza della colpa ai fini del giudizio di inadempimento, mentre negli altri casi, operando la speciale garanzia di cui agli artt. 1492 e 1497 c.c., la colpa rileva soltanto ai fini dell'eventuale risarcimento dei danni.

Cass. civ. n. 10922/2005

In tema d'interpretazione della domanda, il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione dando al rapporto dedotto in giudizio il nomen iuris anche in difformità rispetto alla prospettazione formulata dalle parti, purché lasci inalterati il petitum e la causa petendi azionati e, quindi, non attribuisca un bene diverso da quello domandato e non introduca nel tema controverso nuovi elementi di fatto; pertanto, incorre nel vizio d'extrapetizione la decisione che, in presenza di una domanda di risoluzione per vizi della cosa venduta, accolga la domanda, ritenendo la cosa - sulla base dell'esame di corrispondenza intercorsa fra le parti - priva delle qualità pattuite per l'uso al quale la stessa era destinata, poiché, a differenza della garanzia per vizi - che ha la finalità di assicurare l'equilibrio contrattuale in attuazione del sinallagma funzionale indipendentemente dalla colpa del venditore - l'azione di cui all'art. 1497 c.c., rientrando in quella disciplinata in via generale dall'art. 1453 c.c., postula che l'inadempimento posto a base della domanda di risoluzione e/o di risarcimento del danno sia imputabile a colpa dell'alienante ed abbia non scarsa importanza, tenuto conto dell'interesse della parte non inadempiente; inoltre, poiché nell'ipotesi di mancanza delle qualità pattuite o promesse assume rilievo decisivo il ruolo della volontà negoziale, l'indagine che il giudice deve compiere ha necessariamente ad oggetto un elemento fattuale diverso ed estraneo rispetto alla fattispecie relativa alla presenza di un vizio o difetto che rendono la cosa venduta inidonea all'uso al quale la stessa è «normalmente» destinata. (Nella specie la sentenza impugnata, nell'accogliere la domanda di risoluzione della vendita di un impianto telefonico intercomunicante nello stabilimento industriale dell'acquirente perché privo della segretezza interna delle comunicazioni, aveva ritenuto che tale requisito non configurasse un vizio dell'apparecchiatura, come dedotto dall'attrice a fondamento dell'azione, ma rientrasse fra le qualità essenziali pattuite dai contraenti in relazione alla specifica destinazione d'uso dell'impianto).

Cass. civ. n. 14586/2004

In tema di compravendita, qualora la res tradita sia completamente diversa da quella pattuita — in quanto, appartenendo a un genere diverso, si riveli del tutto inidonea ad assolvere la destinazione economico — sociale del bene venduto — ricorre l'ipotesi non della mancanza delle qualità promesse ma della consegna di aliud pro alio che dà luogo a un'ordinaria azione di risoluzione ex art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che ricorresse la vendita di aliud pro alio avendo il venditore consegnato dei macchinari diversi per modello, provenienza e prestazioni da quelli pattuiti).

Cass. civ. n. 2712/1999

I vizi redibitori e la mancanza di qualità si distinguono dall'ipotesi di consegna di aliud pro alio che dà luogo ad una ordinaria azione di risoluzione contrattuale svincolata dai termini e dalle condizioni di cui all'art. 1495 c.c. la quale ricorre quando la diversità fra la cosa venduta e quella consegnata incide sulla natura e, quindi, sulla individualità, consistenza e destinazione di quest'ultima, sì da ritenere che appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione dell'acquirente di effettuare l'acquisto o che presenti i difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti (cosiddetta inidoneità ad assolvere la funzione economico-sociale).

Cass. civ. n. 4657/1998

Ai fini della risoluzione di un contratto di compravendita per mancanza di qualità promesse, non è necessario accertare se esse fossero o meno essenziali per l'uso tipico o normale a cui la cosa è destinata, perché la volontà delle parti, nel prevederle, ha già attribuito loro tale carattere, per un uso o finalità particolari, e pertanto, se è dimostrato che le dimensioni di un veicolo sono state pattuite per consentirne il passaggio nell'autorimessa dell'acquirente, è superfluo accertarne l'idoneità alla circolazione.

Cass. civ. n. 244/1997

In tema di compravendita, il vizio redibitorio (art. 1490 c.c.) e la mancanza di qualità promesse o essenziali (art. 1497 c.c.), pur presupponendo entrambi l'appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano in quanto il primo riguarda le imperfezioni ed i difetti inerenti al processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa medesima, mentre la seconda è inerente alla natura della merce e concerne tutti quegli elementi essenziali e sostanziali che, nell'ambito del medesimo genere, influiscono sulla classificazione della cosa in una specie, piuttosto che in un'altra. Vizi redibitori e mancanza di qualità si distinguono, a loro volta, dall'ipotesi della consegna aliud pro alio, la quale ricorre quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso, o presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti (c.d. inidoneità ad assolvere la funzione economico-sociale), facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto (il giudice di merito aveva ritenuto trattarsi di vizi redibitori in una fattispecie in cui i difetti di alcune resistenze elettriche consegnate erano inerenti al processo di produzione o di fabbricazione ed aveva escluso l'ipotesi della consegna dell'aliud pro alio, in quanto la merce stessa apparteneva al genere ordinato dall'acquirente ed il riscontrato difetto di funzionalità era risultato rimediabile attraverso il procedimento di «essicazione» appositamente prescritto dalla casa costruttrice per rimuoverlo e ricondurre l'anomalia in percentuali ammissibili. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio di diritto, ha confermato la pronuncia del merito).

Cass. civ. n. 3550/1995

La qualità della cosa compravenduta, qualora sia espressamente promessa, assume, per volontà dei contraenti, un carattere di essenzialità di per se stesso incompatibile con la tollerabilità della sua mancanza, la quale comporta il diritto del compratore di ottenere la risoluzione del contratto.

Cass. civ. n. 593/1995

In tema di vendita il criterio distintivo tra la consegna di aliud pro alio — che dà luogo all'ordinaria azione di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., svincolata da termini di decadenza e di prescrizione ai quali sono soggette le azioni ex artt. 1490 e 1497 — e la mancanza delle qualità essenziali della cosa compravenduta va individuato sotto il duplice profilo del riferimento sia al genus, sia alla destinazione economico-sociale del bene, valendo quest'ultimo ad ampliare l'ambito di operatività del criterio del genus, nei casi in cui il bene consegnato sia del tutto insuscettibile di assolvere alla funzione del bene contratto, in relazione ai bisogni dell'acquirente, in particolare nel caso di vendita di prodotti naturali nei quali l'origine o la varietà sono frequentemente più significativi del mero richiamo al genus. (Nella specie, erano state consegnate all'acquirente delle piantine di arancio di una varietà diversa e meno pregiata di quella pattuita; si da incidere sulla stessa commerciabilità del prodotto nella zona in cui le piante erano state acquistate in vista del loro impianto in un agrumeto).

Cass. civ. n. 4681/1992

Quando la compravendita abbia ad oggetto una cosa mobile infungibile o già determinata in contratto, la stessa deve essere consegnata nuova e non usata, in conformità a quella presentata a campione al momento della conclusione del contratto, rispondendo ciò all'intento dell'acquirente, ancorché non manifestato in apposita clausola del contratto, trattandosi di una qualità promessa quantunque solo implicitamente, con la conseguenza che, ove venga consegnata una cosa usata, il venditore ne risponde non con la garanzia per vizi o per la consegna di aliud pro alio, ma a norma dell'art. 1497 c.c. per la mancanza di detta essenziale qualità, senza che rilevi che la cosa usata possa servire per l'uso al quale era destinata non presentando difetti funzionali in relazione all'impiego prefissosi dal compratore, che, pertanto, è facultato a proporre l'azione di risoluzione del contratto.

Cass. civ. n. 6596/1986

L'accettazione della merce da parte del compratore non impedisce di eccepire in seguito che le cose consegnate dal venditore sono diverse da quelle oggetto del contratto, se di tale diversità l'acquirente si sia reso conto successivamente alla consegna. Pertanto, non vi è alcuna incompatibilità tra l'azione di risoluzione per consegna di aliud pro alio e l'avvenuta accettazione delle cose comprate.

Cass. civ. n. 1261/1981

Sussiste il vizio redibitorio — di cui all'art. 1490 cod. civ. — qualora esso concerna il processo di produzione, fabbricazione o formazione della cosa venduta e comporti l'inidoneità della stessa per l'uso al quale era destinata ovvero un'apprezzabile diminuzione di valore; vi è invece la mancanza di qualità — di cui all'art. 1497 cod. civ. — qualora la cosa venduta per sua natura, per gli elementi che la compongono o per le caratteristiche strutturali appartenga ad un tipo diverso da quello dedotto in contratto. (Nella specie, è stato reputato vizio redibitorio e non mancanza di qualità di «patate da semina» il fatto che esse, a causa di uno stato sanitario imperfetto dell'organo di moltiplicazione, non erano germogliate).

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Anonimo chiede
mercoledì 19/07/2017 - Lombardia
“Buongiorno,
cerco di riassumere molto brevemente la situazione nella quale mi trovo come amministratore delegato di una piccola azienda. Nel 2015 abbiamo vinto una gara d'appalto per la fornitura di macchinari ad un ente pubblico controllato dal MEF.
Parti "ancillari" di questi macchinari (che valgono circa un 2% sul valore totale dell'impianto) sono delle lampade particolari per la polimerizzazione del materiale trattato.
Dopo una ricerca di mercato abbiamo deciso di acquistare queste lampade (in totale per 8 impianti) da un fabbricante tedesco rappresentato in Italia da un'azienda con sede in Lussemburgo (ma di proprietà di un italiano).
Il totale della fornitura è di € (omissis),-- completamente saldato nei termini contrattuali nell'anno 2015.
Nelle schede tecniche, come anche nella loro proposta d'ordine (poi sottoscritta per accettazione da parte nostra e con emissione di regolare Ordine di Acquisto) la vita media di queste lampade era garantita per un tempo uguale o superiore a 10.000h. In realtà la durata è di molto inferiore e dal momento dell'installazione (circa 24 mesi) si sono susseguiti un numero impressionate di guasti (oltre 40) con continue rotture e sostituzione di queste lampade in garanzia questo ha comportato spese dirette da parte nostra per l'assistenza durante il cambio di queste lampade sia penali che abbiamo dovuto pagare all'ente appaltatore nostro cliente.
Da giorni invece non rispondono alle nostre richieste di supporto tecnico nei termini della garanzia e a questo punto mi vedo costretto a dover acquistare dei nuovi impianti da un fornitore diverso per sostituire i loro.
Vorrei chiedere:
1. A distanza di quasi due anni dalla consegna delle lampade è possibile richiedere la rescissione del contratto e la richiesta del rimborso di quanto pagato in considerazione che le lampade da loro fornite non hanno MAI raggiunto, nemmeno minimamente il target garantito di 10.000h?
2. Dei guasti sono disponibili sia report tecnici, documenti DDT, relazione tecniche effettuate anche da loro tecnici come anche da tecnici della casa madre che non hanno mai trovato motivazione al problema di scarsa durata,
3. Nel caso avviassi una causa nei loro confronti, dovrei misurarmi con un tribunale del Lussemburgo o Italiano?
4. Oltre a conseguenze civili possono essere anche previste delle conseguenze penali (es. frode in commercio, considerando che era risaputo che queste lampade di polimerizzazione erano poco affidabili... cosa che ovviamente ho scoperto troppo tardi).
Cordiali saluti”
Consulenza legale i 17/09/2017
Prima di comprendere quale sia l’Autorità Giudiziaria presso la quale incardinare la controversia, bisogna accertarsi di quale sia la disciplina sostanziale concretamente applicabile alla fattispecie, e cioè se debba trovare applicazione il diritto italiano in materia di compravendita, oppure quello di un altro paese, dando per scontato che le parti nel contratto non abbiano previsto nulla con riferimento alle controversie che sarebbero potute sorgere.

Con riguardo all’azione di risoluzione che l’acquirente vorrebbe esercitare in virtù dei molteplici difetti riscontrati sulle lampade, viene in rilievo solamente la responsabilità del venditore che ha fornito un bene difettoso e privo delle qualità promesse, non anche quella dell’agente e/o del rappresentante che ha il compito solamente di promuovere la stipula e mediare tra le parti del contratto.

E dunque vengono in rilievo solamente l’ordinamento tedesco e l’ordinamento italiano, non essendo rilevante la sede della società dell’agente né, tantomeno, la sua nazionalità.

Il Regolamento Europeo n. 593/2008 sancisce all’art. 4 che, nel caso in cui le Parti non abbiano previsto una clausola contrattuale ad hoc con la quale abbiano “scelto” la normativa applicabile in caso di controversia, allora “a) il contratto di vendita di beni è disciplinato dalla legge del paese nel quale il venditore ha la residenza abituale.

Pertanto dovrà trovare applicazione la normativa tedesca, in merito alla quale non abbiamo le competenze per poter rispondere alla sua domanda circa la proponibilità dell’azione di risoluzione.

Va comunque sottolineato, che l’applicabilità della normativa italiana non le avrebbe comunque consentito di veder tutelata la sua posizione, in quanto l’azione di risoluzione per la sussistenza di vizi della cosa compravenduta (art. 1495 c.c.), la risoluzione per la mancanza delle qualità premesse (art. 1497 c.c.), e la domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla compravendita di un bene viziato, devono essere esercitate nel breve termine di un anno dalla conclusione del contratto, nei casi in cui il compratore abbia la disponibilità della cosa, ovvero da quello della consegna del bene.

Essendo trascorsi due anni dalla consegna delle lampade e dalla conclusione del contratto, secondo il diritto nazionale, non potrebbe più far valere i suoi diritti in quanto prescritti.


In senso opposto va invece risolto il problema di giurisdizione.
La disciplina in materia è contenuta nel Regolamento Europeo n. 1215/2012.

Per quel che qui interessa, la normativa prevede un foro generale del convenuto (art.4): è competente a decidere la controversia il Giudice del luogo in cui ha sede la società venditrice; ed un foro concorrente (art. 7): il convenuto (parte venditrice) per le controversie relative ad obbligazioni contrattuali può essere chiamato anche innanzi al Giudice del luogo di esecuzione dell’obbligazione e, segnatamente, “nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al con­tratto”.

In base a quanto ora detto, pertanto, il venditore potrà scegliere se adire il giudice tedesco oppure il giudice italiano, in quanto entrambi competenti a decidere.

Quanto alla rilevanza penale della condotta di controparte, l’art. art. 515 del c.p. punisce “chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103”.
Il bene giuridico tutelato dall’articolo è l’onesto e corretto svolgimento del commercio, inteso come diritto indisponibile.

Di particolare interesse è che secondo dottrina e giurisprudenza al soggetto passivo, ovvero colui che riceve la cosa mobile, non è richiesto alcun obbligo di diligenza, essendo il principio di lealtà insito negli scambi commerciali.
Il delitto de quo non punisce l’inganno, pertanto è sufficiente la difformità del bene rispetto a quanto pattuito.

La diversità della cosa dichiarata si può rilevare in vari modi, spetta al giudice del merito l’accertamento dell’esistenza di difformità tra cosa dichiarata e cosa consegnata, quindi la valutazione della differenza qualitativa del prodotto.

La diversità di qualità si ha quando, pur essendoci identità di specie, c’è divergenza su qualifiche non essenziali in rapporto all’utilizzabilità del bene (in tal senso Cassazione Penale, sez. III, del 15 novembre 2015).

Sotto il profilo oggettivo, dunque, la minore durata delle lampade può senza dubbio essere considerata una qualifica essenziale del prodotto.
Sotto il profilo soggettivo, il reato di frode in commercio è punibile a titolo di dolo.

L’unico aspetto “critico”, quindi, è la dimostrazione del dolo del venditore, cioè bisogna dimostrare che avesse la coscienza e la volontà di consegnare un prodotto di qualità difforme rispetto a quanto pattuito.


Stefano R. chiede
martedì 17/01/2017 - Lombardia
“Il 22 dic ‘16 ho formulato una proposta d’acquisto per un monolocale in (omissis). Nel compilare la stessa l’agente ha omesso di specificare tra i dati catastali la categoria catastale A3. L’immobile verrebbe venduto occupato, si fa quindi esplicito riferimento al contratto di locazione in essere (è specificato che il proponente ne ha preso visione) dal quale si evince la categoria catastale A3 con esplicito riferimento all’uso abitativo in cedolare secca regolarmente registrato (stesse informazioni si deducono dall’atto di provenienza fornitomi e dalla visura storica). In merito alle provvigioni del mediatore, a differenza di quanto indicato sul foglio della proposta, sul relativo modulo allegato, abbiamo cancellato la dicitura “da riconoscere al momento dell’avvenuta accettazione” sostituendolo con la dicitura “al momento dell’atto notarile”.
Da successive ricerche, parlando con il consigliere del condominio, con l’amministratore e con l’ufficio bonifiche del comune di (omissis), è emerso che tutte le unità dell’immobile non possono considerarsi ad uso abitativo in quanto il sito risulta essere contaminato. Sono già state avviate procedure di bonifica in passato, ma a quanto pare ad oggi non risulta concessa la destinazione d’uso abitativa (a livello catastale l’unità nasceva come A10 ed è oggi A3). Ho segnalato quanto esposto al mediatore via e-mail, il quale mi ha prontamente rassicurato via e-mail di non preoccuparmi che mi avrebbero fornito il certificato di agibilità.
Posso considerare grave difformità la destinazione d’uso diversa dall’abitativo e considerare nulla la proposta? (tra l’altro ne ho ricevuto conferma di accettazione solo via mail alla quale non ho risposto). La parte venditrice dovrà riconoscermi il doppio della caparra versata e nulla sarà dovuto all’agenzia? Posso chiedere i danni a quest’ultima per mancata raccolta di informazioni importanti?
Ora avendo stabilito che il rogito dovrà avvenire entro e non oltre il 15 feb 2017, in quale momento potrò considerare inadempiente la parte venditrice che non mi fornirà l’agibilità come da art. 1453 c.c.?
Se diversamente dovessero procurarmi l’agibilità ed il rispetto dei limiti tollerati dal comune di (omissis) per l’uso abitativo (cosa di cui dubito seriamente), quanto tempo avrò per verificare la documentazione fornitami (l’accesso agli atti prevede 30 gg minimo) per posticipare la data del rogito?”
Consulenza legale i 22/01/2017
La prima osservazione che da una semplice lettura del quesito si ritiene di dover fare è che non si può da un lato voler considerare nulla la proposta per aver ricevuto conferma di accettazione della stessa a mezzo mail e poi pensare di richiedere il doppio della caparra ricevuta alla parte promittente venditrice senza nulla corrispondere all'agenzia.
Quest'ultima richiesta, infatti, presuppone che un accordo si sia formalizzato e che in forza dello stesso sia stata versata una caparra confirmatoria.

Sgomberato il campo da questo equivoco e dato dunque per certo che il contratto preliminare di vendita sia stato regolarmente concluso e abbia acquistato piena efficacia tra le parti, occorre adesso cercare di risolvere il problema della tutela della parte promittente acquirente nel vedersi costretta ad acquistare un bene che, forse, non possiede le qualità promesse o, quantomeno, sperate.

Su tale argomento la Corte di Cassazione è stata chiamata più volte a pronunciarsi, preoccupandosi di distinguere tra il caso della mancanza di qualità del bene venduto, disciplinato dall'art. 1497 C.c. e la consegna di aliud pro alio (ossia di una cosa per un'altra), distinzione ancorata alle seguenti considerazioni:
  1. l'art. 1497 c.c. prevede che qualora la cosa venduta (in questa ipotesi promessa in vendita) difetti delle qualità promesse o di quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore (o promittente acquirente) avrà diritto di esperire l'azione di risoluzione del contratto, ma nei limiti prescrizionali e decadenziali di cui all'art. 1495 c.c.
  2. la vendita di aliud pro alio consente invece al compratore di intraprendere una ordinaria azione di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 C.c., svincolata da ogni limite temporale.
Quest’ultima ipotesi (vendita di aliud pro alio) ricorre allorché la diversità tra la cosa venduta e quella consegnata incida sulla natura, sull'individualità, sulla consistenza e sulla destinazione del bene, al punto che esso risulti appartenere ad un genere in effetti diverso da quello che l'acquirente intendeva comprare ovvero difettare delle qualità necessarie ad assolvere alla sua naturale funzione economico-sociale.

Diversi casi sono stati fatti rientrare dalla giurisprudenza in tale ipotesi e tra questi anche quello dell'immobile alienato come ad uso abitativo ma mancante del certificato di abitabilità (in tal senso si possono richiamare Cass. 16 giugno 2008 n. 16216 e Cass. 15 febbraio 2008 n. 3851).

In particolare, secondo le sentenze appena citate, la consegna del certificato di abitabilità dell'immobile oggetto del contratto, ove questo riguardi un appartamento da adibire ad abitazione, pur non costituendo di per sè condizione di validità della compravendita, integra una obbligazione legalmente incombente sul venditore si sensi dell'art. 1477 ultimo comma del codice civile (nella parte in cui è detto che il venditore deve consegnare i titoli ed i documenti relativi all’uso della cosa venduta), attenendo ad un requisito essenziale della cosa venduta, in quanto incidente sulla possibilità di adibire legittimamente la stessa all'uso contrattualmente previsto, uso nel caso di specie risultante aliunde, ovvero dalla sussistenza di un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato.

Alla luce di quanto detto, dunque, si consiglia di seguire la seguente strategia difensiva:
  1. diffidare formalmente a mezzo raccomandata a/r la parte promittente venditrice a mettere a disposizione della parte promittente acquirente il certificato di agibilità dell’immobile e altra idonea certificazione da cui possa risultare il rispetto dei limiti tollerati dal Comune di M. per l’uso abitativo dell’immobile promesso in vendita
  2. qualora a tale diffida non venga dato alcun seguito, convocare la parte promittente venditrice davanti al notaio per la stipulazione dell’atto pubblico per la data concordata del 15 febbraio 2017,e far poi redigere allo stesso notaio un verbale di mancata stipulazione dell’atto pubblico e definitivo di vendita nel quale si farà constare l'inadempimentodel promittente venditore alla consegna della suddetta documentazione.
  3. da tale verbale ne conseguirà:
  1. il diritto a non corrispondere la provvigione all’agenzia di mediazione poiché non si è pervenuti alla stipula dell’atto pubblico definitivo di vendita (nel compromesso si diceva che la provvigione sarebbe spettata al mediatore al momento dell’atto notarile);
  2. il diritto a chiedere ed ottenere il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, che in questo caso risulta predeterminato ex art. 1385c.c. in misura pari al doppio della caparra versata in sede di compromesso.
Per quanto concerne, infine, l’aspetto di una eventuale responsabilità del mediatore per mancata raccolta di informazioni importanti, si ritiene che si tratti di una strada un po’ ardua, e ciò per la ragione qui di seguito esposta.
Secondo una prospettiva giurisprudenziale più recente (osteggiata per la verità da una parte della dottrina) il mediatore incorre in responsabilità non solo quando omette di comunicare alle parti circostanze rilevanti a lui note (caso che qui non ricorre), ma anche quando non informa le stesse parti di circostanze che di fatto gli sono rimaste sconosciute, ma che avrebbe potuto o dovuto conoscere se, nell’esercizio della propria attività, avesse usato la diligenza e la perizia proprie di un mediatore professionale di quel determinato ramo d’affari.
La difficoltà, però, sta proprio nel riuscire a provare che nell’alveo di quest’ultimo obbligo possa farsi rientrare anche tale tipologia di informazioni (i.e.: contaminazioni/bonifiche), in quanto, a parere di questa redazione giuridica, non possono ritenersi usuali e, quindi, prevedibili secondo l’ordinaria diligenza, nella pratica di tale professione.