Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5561 del 19 marzo 2015

(2 massime)

(massima n. 1)

Gli atti ablatori di un bene compravenduto, posti in essere in esecuzione di un vincolo di piano regolatore preesistente al contratto, vanno ricondotti alla disciplina della garanzia per evizione totale o parziale del bene, poiché per effetto di tali atti il compratore ne subisce la perdita in tutto o in parte. Ne consegue il diritto del compratore di far valere la relativa garanzia per il solo fatto obiettivo della perdita del diritto acquistato, indipendentemente dall'eventuale colpa del venditore e dalla stessa conoscenza o conoscibilitą, da parte sua, della possibile causa di evizione, in quanto originata dal vincolo imposto da una prescrizione generale di contenuto normativo, come tale assistita da una presunzione legale di conoscenza da parte dei destinatari. (Cassa con rinvio, App. Palermo, 13/05/2011).

(massima n. 2)

Gli effetti della garanzia per evizione, che sanziona l'inadempimento da parte del venditore dell'obbligazione di cui all'art. 1476 c.c., conseguono al mero fatto obiettivo della perdita del diritto acquistato, indipendentemente dalla colpa del venditore e dalla stessa conoscenza da parte del compratore della possibile causa della futura evizione, in quanto detta perdita comporta l'alterazione del sinallagma contrattuale e la conseguente necessitą di porvi rimedio con il ripristino della situazione economica del compratore quale era prima dell'acquisto.

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