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Articolo 336 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Legittimazione ad agire

Dispositivo dell'art. 336 Codice Civile

I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti, del curatore speciale se già nominato o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.

[abrogato](5)

[abrogato](5)

I genitori e il minore sono assistiti da un difensore(6).

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 157 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
(4) Il comma è stato aggiunto dall'art. 37 della L. 28 amrzo 2001 n. 149, che ha recato modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile; le parole in parentesi quadra sono state abrogate dall'art. 299 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 sulle spese di giustizia. Per le disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile si rimanda agli artt. da 74 a 89 del decreto citato.
(5) Comma abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.
(6) I commi 1 e 4 della presente disposizione sono stati modificati dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 336 Codice Civile

La possibilità di rivolgersi al giudice per ottenere l'adozione di provvedimenti previsti dagli articoli 330 c.c., 333 e 334 c.c. è concessa all'"altro genitore" (purché la sua condotta non sia oggetto di censure secondo le norme menzionate), ai parenti e al Pubblico Ministero. Inoltre, riguardo ai provvedimenti contemplati dagli articoli 332 c.c. e 335 c.c. (che riguardano la revoca di decisioni prese in precedenza), è consentito al genitore destinatario di tali decisioni di avanzare tale richiesta.
L'istanza deve essere presentata seguendo le forme previste per un ricorso (art. 737 del c.p.c.). La procedura da seguire è quella descritta negli articoli 737-742 del Codice di procedura civile. Il tribunale decide in camera di consiglio, dopo aver acquisito le informazioni necessarie e aver ascoltato il Pubblico Ministero.
Tuttavia, è fondamentale notare che, nel caso in cui il genitore contro cui è presentata l'istanza non venga ascoltato o non gli venga data la possibilità di difendersi, il provvedimento emesso dal tribunale risulterebbe nullo. Infatti, è essenziale garantire il diritto di essere sentito e di difendersi a tutte le parti coinvolte nel procedimento, per assicurare il rispetto del principio del contraddittorio.

I provvedimenti emessi dal Tribunale minorile possono essere oggetto di reclamo presso la Corte d'appello, come previsto dall'articolo 739, primo comma, del Codice di procedura civile.
Per quanto riguarda la possibilità di ricorso in Cassazione contro i provvedimenti adottati in esito al reclamo, la prevalente giurisprudenza tende a escludere questa possibilità, basandosi sul mancato soddisfacimento di due requisiti essenziali: la "decisorietà" (capacità del provvedimento di risolvere un conflitto relativo a diritti soggettivi o status) e la "definitività" (mancanza di altri rimedi) del provvedimento. Di conseguenza, in linea di massima, i provvedimenti emessi in sede di reclamo presso la Corte d'appello non sono soggetti a ulteriore ricorso in Cassazione per violazione di legge, a meno che non siano soddisfatti i requisiti di "decisorietà" e "definitività."
A seguito della "Riforma Cartabia" l'articolo 336 è stato soggetto a significative modifiche, anche nella sua rubrica, che ora è stata riformulata in "Legittimazione ad agire". L'intero procedimento, viceversa, è attualmente regolato dalle disposizioni del nuovo rito unitario (articoli 473 bis e seguenti del Codice di procedura civile), in attuazione del principio di delega riguardante l'unicità del rito, contenuto nell'articolo 1, ventitreesimo comma, lettera a della Legge 26 novembre 2021, n. 206.
Inoltre, sin dall'avvio del procedimento, il tribunale è tenuto a nominare il curatore speciale del minore nei casi in cui ciò sia previsto a pena di nullità del provvedimento di accoglimento. Questo provvedimento è finalizzato a garantire la tutela e la protezione del minore durante il processo e a permettergli di essere ascoltato direttamente dal giudice, eventualmente con l'assistenza di un esperto, quando si tratta di prendere decisioni che riguardano la sua persona e i suoi interessi.

Inoltre, nel caso di adozione di provvedimenti temporanei nell'interesse del minore, il tribunale deve innanzitutto stabilire l'udienza di comparizione delle parti, del curatore del minore se nominato e del pubblico ministero entro un termine perentorio. Successivamente, è tenuto ad ascoltare direttamente il minore e, se necessario, farsi assistere da un esperto. Al termine dell'udienza, i provvedimenti adottati devono essere confermati, modificati o revocati.

Rel. ill. riforma fall. 2007

(Relazione Illustrativa al decreto legislativo 12 Settembre 2007, n. 169)

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Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

172 E' stata presa in attento esame la proposta, con cui si vorrebbe affermare, nel secondo comma dell'art. 336 del c.c., la necessità della previa citazione del genitore nei cui riguardi il provvedimento dovrebbe essere adottato. In effetti, il progetto non aveva inteso prescindere dalla necessità del contraddittorio, perché l'inciso "quando occorra", usato dal progetto, serviva soltanto a chiarire che la previa chiamata del genitore non doveva aver luogo quando l'istante fosse lo stesso genitore, per il caso di revoca di deliberazioni precedenti. Nel dubbio peraltro che la formula del progetto potesse essere interpretata nel senso che fosse rimessa alla discrezione del magistrato la preventiva audizione del genitore, è stata chiarita la portata della norma, evitando di parlare di «citazione» del genitore, che potrebbe lasciar credere a un vero e proprio atto formale di citazione, mentre il procedimento deve conservare conformemente alle sue finalità, caratteristiche di celerità e snellezza.

Massime relative all'art. 336 Codice Civile

Cass. civ. n. 12802/2022

Poiché nei giudizi relativi all'adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale sussiste in re ipsa un conflitto d'interessi del minore verso entrambi i genitori, tanto che, ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, va disposta la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., deve essere dichiarato nullo il procedimento di modifica delle condizioni di divorzio che si concluda con una pronuncia di affidamento del minore in via esclusiva ad uno dei genitori, con sospensione della responsabilità genitoriale dell'altro, ove il giudice, stante la sopravvenuta insorgenza del conflitto di interessi, non abbia previamente provveduto alla nomina di un tutore provvisorio o di un curatore speciale del minore, ai sensi dell'art. 336, comma 4, c.c.

Cass. civ. n. 9691/2022

In materia di provvedimenti "de potestate" ex artt. 330, 333 e 336 c.c., il decreto pronunciato dalla Corte d'appello sul reclamo avverso quello del Tribunale per i minorenni è impugnabile con il ricorso per cassazione, avendo, al pari del decreto reclamato, carattere decisorio e definitivo, in quanto incidente su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale, ed essendo modificabile e revocabile soltanto per la sopravvenienza di nuove circostanze di fatto e quindi idoneo ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure "rebus sic stantibus", anche quando non sia stato emesso a conclusione del procedimento per essere stato, anzi, espressamente pronunciato "in via non definitiva", trattandosi di provvedimento che riveste comunque carattere decisorio, quando non sia stato adottato a titolo provvisorio ed urgente, idoneo ad incidere in modo tendenzialmente stabile sull'esercizio della responsabilità genitoriale. (Principio affermato in un giudizio in cui il Tribunale per i minorenni aveva disposto la decadenza della madre dall'esercizio della responsabilità genitoriale, il collocamento del minore in una casa famiglia e la temporanea sospensione di ogni rapporto tra il minore e la madre).

In tema di affidamento dei figli minori, l'ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo, finalizzato a raccogliere le sue opinioni ed a valutare i suoi bisogni, dovendosi ritenere del tutto irrilevante che il minore sia stato sentito in altri precedenti procedimenti pur riguardanti l'affidamento. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte d'Appello che, nell'emettere un provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre, aveva omesso l'ascolto del minore limitandosi ad osservare come il bambino fosse stato già ascoltato dai giudici e dai c.t.u. in precedenti procedimenti aventi ad oggetto il suo affidamento).

Cass. civ. n. 7734/2022

In tema di procedimenti instaurati per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, l'ampliamento in sede di reclamo del "thema decidendum" a comportamenti dei genitori pregiudizievoli al minore, rilevanti ex art. 333 c.p.c., comporta per il giudice, oltre al dovere di sollecitare il contraddittorio sul nuovo oggetto di indagine ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., anche quello di nominare un curatore speciale al figlio per il sopravvenuto conflitto di interessi con i genitori, la cui inottemperanza determina la nullità del giudizio di impugnazione e, in sede di legittimità, la cassazione con rinvio alla Corte d'appello, dovendo escludersi il rinvio al primo giudice, perché contrario al principio fondamentale della ragionevole durata del processo (espresso dall'art. 111, comma 2, Cost. e dall'art. 6 CEDU), di particolare rilievo per i procedimenti riguardanti i minori, e comunque precluso dalla natura tassativa delle ipotesi di cui agli artt. 353, 354 e 383, comma 3, c.p.c., che non comprendono quelle in esame, ove le nullità attengono al solo giudizio di reclamo.

Cass. civ. n. 8627/2021

Nei giudizi relativi alla responsabilità dei genitori nei quali si discuta dell'affidamento della prole ai servizi sociali, la previsione di cui all'art. 336, comma 4, c.c., così come modificato dall'art. 37, comma 3, della l. n. 149 del 2001, postula la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., sussistendo un conflitto d'interessi del minore con entrambi i genitori, sicchè, ove non si sia provveduto a tale nomina, il procedimento deve ritenersi nullo ex art. 354, comma 1, c.p.c., con conseguente rimessione della causa al primo giudice perché provveda all'integrazione del contraddittorio. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 02/08/2019).

Cass. civ. n. 28723/2020

La mancata integrazione del contraddittorio in primo grado nei confronti del minore, parte necessaria nel giudizio ex art. 330 c.c., è sanata ove la corte d'appello, verificata l'esistenza di tale vizio gli abbia nominato un difensore, senza che sia necessaria la remissione al giudice di primo grado. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/08/2018).

Cass. civ. n. 9100/2019

Il procedimento di cui all'art. 336 c.c., a differenza di quello disciplinato dall'art. 10 l. n. 183 del 1984 (nel testo vigente a seguito della riforma di cui alla l. n. 149 del 2001), non prevede l'invito ai genitori o, in loro assenza, ai parenti a nominare un difensore, né l'informazione che, qualora non vi provvedano, si procederà alla nomina di un difensore d'ufficio e che la partecipazione agli accertamenti è consentita a tali soggetti con l'assistenza del difensore, sicchè, nel modello procedimentale codicistico, la difesa tecnica è eventuale e rimessa alla libera scelta delle parti, senza alcuna imposizione della difesa d'ufficio. (Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 17/02/2015).

Cass. civ. n. 9/2019

Nel procedimento camerale ex art. 336 c.c., il curatore speciale del minore che rivesta anche la qualifica di avvocato può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore ai sensi dell'art. 86 c.p.c., potendo cumulare le due qualifiche - che restano, comunque, distinte - e non avendo necessità del formale conferimento a se stesso della procura alle liti. Ne consegue che il compenso per l'attività difensiva svolta non può essergli negato a causa del mancato deposito della procura, né per il fatto che non siano state osservate le formalità di costituzione di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c., essendo il procedimento sottoposto alle forme semplificate del rito camerale.

Cass. civ. n. 32359/2018

I provvedimenti "de potestate", emessi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c., hanno attitudine al giudicato "rebus sic stantibus", in quanto non sono revocabili o modificabili salva la sopravvenienza di fatti nuovi; pertanto, il decreto della corte di appello che, in sede di reclamo, conferma, revoca o modifica i predetti provvedimenti, è impugnabile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.

Cass. civ. n. 5256/2018

Nei giudizi riguardanti l'adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale, riguardanti entrambi i genitori, l'art. 336, quarto comma, c.c., così come modificato dall'art. 37, comma 3 l. n. 149 del 2001, richiede la nomina di un curatore speciale, ex art. 78 c.p.c., ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, sussistendo un conflitto d'interessi verso entrambi i genitori. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui non si sia provveduto a tale nomina, il procedimento deve ritenersi nullo ex art. 354, primo comma, c.p.c. con rimessione della causa al primo giudice perché provveda all'integrazione del contraddittorio.

Cass. civ. n. 23633/2016

Il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale, emesso dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330 e 336 c.c., ha attitudine al giudicato "rebus sic stantibus", in quanto non revocabile o modificabile salva la sopravvenienza di fatti nuovi, sicché, il decreto della corte di appello che, in sede di reclamo, conferma, revoca o modifica il predetto provvedimento, è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.

Cass. civ. n. 18562/2016

I provvedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della potestà dei genitori, resi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330, 332, 333 e 336 c.c., configurano espressione di giurisdizione volontaria non contenziosa, perché non risolvono conflitti fra diritti posti su un piano paritario, ma sono preordinati alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli e sono, altresì, soggetti alle regole generali del rito camerale, sia pure con le integrazioni e specificazioni previste dalle citate norme, sicché detti provvedimenti, sebbene adottati dalla corte d'appello in esito a reclamo, non sono idonei ad acquistare autorità di giudicato, nemmeno "rebus sic stantibus", in quanto sono modificabili e revocabili non solo "ex nunc", per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche "ex tunc", per un riesame (di merito o di legittimità) delle originarie risultanze, con la conseguenza che esulano dalla previsione dell'art. 111 Cost. e non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il decreto con cui la corte d'appello aveva revocato l'autorizzazione alla frequentazione della nipote da parte dei nonni, i quali, essendosi dissociati dalla scelta di collaborazione con la giustizia effettuata dal figlio e padre della minore, già esponente della locale malavita organizzata, e non potendo dirsi estranei ai contesti criminali operanti sul territorio, non rappresentavano valide figure di riferimento affettivo ed educativo ed erano, altresì, portatori di messaggi ambivalenti e non conformi alle scelte di legalità perseguite dalla madre della minore).

Cass. civ. n. 24477/2015

È inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso i provvedimenti emessi in sede di volontaria giurisdizione, quale, nella specie, il rigetto del reclamo avverso la richiesta di reintegra della potestà genitoriale, stante la mancanza dei requisiti della decisorietà e della definitività del provvedimento impugnato.

Cass. civ. n. 21285/2015

Il procedimento ex art. 317 bis c.c. (oggi 337 ter c.c.), riguardante i provvedimenti adottati dal giudice con riferimento ai figli minori, si instaura nel luogo di residenza abituale del minore, da idenficarsi in quello in cui costui ha consolidato, consolida o potrà consolidare una rete di affetti e relazioni, tali da assicurare un armonico sviluppo psicofisico, sicché, nei casi di recente trasferimento, occorre una prognosi sulla probabilità che la nuova dimora diventi l'effettivo, stabile e duraturo centro di affetti e di interessi del minore, nonché che il cambiamento della sede non rappresenti un mero espediente per sottrarlo alla vicinanza dell'altro genitore o alla disciplina generale sulla competenza territoriale.

Cass. civ. n. 10291/2014

In materia di procedimenti d'interesse del minore, il decreto con cui la corte d'appello dichiara inammissibile il reclamo avverso il provvedimento del tribunale dei minorenni di affidamento del minore al comune - adottato in via provvisoria ed urgente - senza definire il procedimento ed, anzi, disponendo ulteriori adempimenti per la sua prosecuzione, non ha carattere decisorio e definitivo, per cui non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell'art. 111 Cost.

Cass. civ. n. 7478/2014

L'art. 336, ultimo comma, cod. civ., che prevede la nomina di un curatore speciale e di un difensore del minore, si applica soltanto ai provvedimenti limitativi ed eliminativi della potestà genitoriale ove vi sia un concreto profilo di conflitto di interessi tra genitori e minore, e non anche alle controversie relative al regime di affidamento e di visita del minore, figlio di una coppia che ha deciso di cessare la propria comunione di vita, nelle quali la partecipazione del minore si esprime, ove ne ricorrano le condizioni di legge e nel perseguimento del suo superiore interesse, mediante l'ascolto dello stesso, che integra un adempimento già previsto dall'art. 155 sexies cod. civ., divenuto necessario ai sensi dell'art. 315 bis cod. civ., introdotto dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, in tutte le questioni e procedure che lo riguardano, in attuazione dell'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo.

Cass. civ. n. 5097/2014

Nel procedimento finalizzato all'accertamento del diritto del minore a conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti del genitore scomparso, il comportamento ostativo del genitore superstite costituisce una condotta pregiudizievole secondo la previsione degli artt. 330 e segg. cod. civ., poiché comporta la rescissione, nella fase evolutiva della formazione della personalità del ragazzo, di una sfera affettiva e identitaria assolutamente significativa, e lo espone a una vicenda esistenziale particolarmente dolorosa. In tale procedimento il minore assume la qualità di parte e, in quanto tale, come affermato anche dall'art. 315 bis cod. civ., introdotto dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, ha diritto di essere ascoltato, purché abbia compiuto gli anni dodici, ovvero, sebbene di età inferiore, sia comunque capace di discernimento, cosicché la sua audizione non può - anche nel caso in cui il giudice disponga, secondo il suo prudente apprezzamento, che l'audizione avvenga a mezzo di consulenza tecnica - in alcun modo rappresentare una restrizione della sua libertà personale ma costituisce, al contrario, un'espansione del diritto alla partecipazione nel procedimento che lo riguarda, quale momento formale deputato a raccogliere le sue opinioni ed i suoi effettivi bisogni.

Cass. civ. n. 21750/2012

In tema di affidamento del figlio naturale, è competente il tribunale per i minorenni del luogo dove si trova la dimora abituale del minore nel momento in cui è stato proposto il ricorso, senza che assuma rilievo la mera residenza anagrafica o eventuali trasferimenti contingenti o temporanei; invero, nella individuazione in concreto del luogo di abituale dimora non può farsi riferimento ad un dato meramente quantitativo, rappresentato dalla prossimità temporale del trasferimento di residenza e dalla maggiore durata del soggiorno in altra città,essendo, invece, necessaria una prognosi sulla probabilità che la "nuova" dimora diventi l'effettivo e stabile centro d'interessi del minore ovvero resti su un piano di verosimile precarietà o sia un mero espediente per sottrarsi alla disciplina della competenza territoriale.

Cass. civ. n. 11756/2010

I provvedimenti, emessi in sede di volontaria giurisdizione, che limitino o escludano la potestà dei genitori naturali ai sensi dell'art. 317 bis c.c., che pronuncino la decadenza dalla potestà sui figli o la reintegrazione in essa, ai sensi degli artt. 330 e 332 c.c., che dettino disposizioni per ovviare ad una condotta dei genitori pregiudizievole ai figli, ai sensi dell'art. 333 c.c., o che dispongano l'affidamento contemplato dall'art. 4, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, in quanto privi dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale, non sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione di cui all'art. 111, settimo comma, Cost. neppure se il ricorrente lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto di azione (nella specie, la mancanza del parere del P.M. e la mancata audizione dei genitori), in quanto la pronunzia sull'osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi e i tempi con i quali la domanda può essere portata all'esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato e, pertanto, non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri quell'atto sia privo, stante la natura strumentale della problematica processuale e la sua idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione sul merito.

Cass. civ. n. 14091/2009

I provvedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della potestà dei genitori, resi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330, 332, 333 e 336 c.c., configurano espressione di giurisdizione volontaria non contenziosa, perché non risolvono conflitti fra diritti posti su un piano paritario, ma sono preordinati alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli e sono, altresì, soggetti alle regole generali del rito camerale, sia pure con le integrazioni e specificazioni previste dalle citate norme, sicché detti provvedimenti, sebbene adottati dalla corte d'appello in esito a reclamo, non sono idonei ad acquistare autorità di giudicato, nemmeno "rebus sic stantibus", in quanto sono modificabili e revocabili non solo "ex nunc", per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche "ex tunc", per un riesame (di merito o di legittimità) delle originarie risultanze, con la conseguenza che esulano dalla previsione dell'art.111 Cost. e non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione. (Nella specie la S.C. in applicazione di tale principio ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il decreto con cui la corte d'appello, in esito all'interposto reclamo, aveva confermato la sospensione dei rapporti tra il minore e i nonni).

Cass. civ. n. 28875/2008

In tema di competenza territoriale nei procedimenti di affidamento eterofamiliare di minori, qualora il provvedimento iniziale di affidamento, di regola soggetto a durata non superiore ai ventiquattro mesi, necessiti di essere seguito da un'ulteriore proroga o, viceversa, da una cessazione anticipata, queste ultime vicende integrano provvedimenti camerali nuovi, per i quali il principio della "perpetuatio" deve essere temperato con quello di prossimità, sicché il giudice competente per territorio deve essere individuato nel tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore legittimamente si trova, in tal modo dando rilievo ad eventuali sopravvenuti cambiamenti di residenza (nella specie, le S.U. hanno dichiarato la competenza del tribunale per i minorenni del distretto ove risiedeva la famiglia cui il minore era stato affidato con provvedimento di un altro tribunale per i minorenni, nel cui distretto originariamente il minore risiedeva con la propria madre).

Cass. civ. n. 11026/2003

Quando il provvedimento impugnato sia privo dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale (come nel caso dei provvedimenti, emessi in sede di volontaria giurisdizione, che limitino o escludano la potestà dei genitori naturali ai sensi dell'art. 317 bis c.c., che pronuncino la decadenza dalla potestà sui figli o la reintegrazione in essa, ai sensi degli artt. 330 e 332 c.c., che dettino disposizioni per ovviare ad una condotta dei genitori pregiudizievole ai figli, ai sensi dell'art. 333 c.c., o che dispongano l'affidamento contemplato dall'art. 4, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184), il ricorso straordinario per cassazione di cui all'art. 111, settimo comma, Cost. non è ammissibile neppure se il ricorrente lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto di azione, ed in particolare del diritto al riesame da parte di un giudice diverso, in quanto la pronunzia sull'osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi e i tempi con i quali la domanda può essere portata all'esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato e, pertanto, non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri quell'atto sia privo, stante la natura strumentale della problematica processuale e la sua idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione sul merito.

Cass. civ. n. 3587/2003

Il principio della perpetuatio iurisdictionis — in forza del quale la competenza territoriale del giudice adito rimane ferma, nonostante lo spostamento in corso di causa della residenza anagrafica o del domicilio del minore, a seguito del trasferimento del genitore con il quale egli convive — è applicabile anche ai procedimenti di decadenza dalla potestà genitoriale, e prevale su quello cosiddetto «della prossimità» — secondo il quale è giudice territorialmente competente quello del luogo in cui il minore abitualmente vive o si trova di fatto (art. 8 L. 149/2001) —, per ineliminabili esigenze di certezza e di garanzia di effettività della tutela giurisdizionale, tutte le volte in cui il provvedimento in relazione al quale deve individuarsi il giudice competente sia quello stesso richiesto con l'istanza introduttiva o con altra che si inserisca incidentalmente nella medesima procedura (applicandosi, per converso, il criterio della prossimità quante volte sia richiesto, dopo l'avvenuto trasferimento di residenza, un provvedimento nuovo ed autonomo rispetto a quello pronunziato dal giudice originariamente competente).

Cass. civ. n. 1058/2003

In tema di controversie relative ai minori, ai fini dell'individuazione del tribunale per i minorenni territorialmente competente in ordine ai provvedimenti diretti ad intervenire sulla potestà genitoriale e sulle modalità del suo esercizio secondo le previsioni degli artt. 330 e seguenti c.p.c., deve aversi riguardo alla residenza di fatto del minore e, quindi, al luogo di abituale dimora alla data della domanda o, in ipotesi di procedimento iniziato d'ufficio, alla data di inizio del procedimento stesso.

Cass. civ. n. 1/2001

Sono impugnabili con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione i provvedimenti emessi in via provvisoria ed urgente ai sensi dell'art. 333 c.c., in quanto incidono su posizioni di diritto soggettivo in conflitto (nella specie, la S.C. ha dichiarato ammissibile il ricorso, proposto avverso il decreto di conferma del provvedimento urgente di affidamento di minore al servizio sociale, col quale si deduceva, in base alla Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sulla protezione dei minori, la violazione della riserva di giurisdizione a favore del giudice della residenza abituale sita all'estero).

Cass. civ. n. 4614/1998

I provvedimenti temporanei ed urgenti resi, ai sensi degli artt. 316, 336 c.c., in tema di affidamento di figli minori possono formare oggetto di impugnazione mediante reclamó, alla Corte d'appello esclusivamente nei limiti in cui essi risultino già idonei a produrre, ex se ed in modo autonomo, uno stabile pregiudizio nei confronti del genitore interessato (quando, cioè, sia rilevabile, all'interno del procedimento, tra provvedimento d'urgenza e provvedimento definitivo, un'assenza di collegamento tale da consentire al primo la produzione d'effetti a tempo indeterminato, nonché la mancanza di un termine per richiedere il provvedimento definitivo a pena di caducazione di quello temporaneo), e non anche nel caso in cui la loro formulazione ne presuppone l'automatica caducazione per scadenza del termine in essi contenuto, con conseguente assorbimento dei medesimi nel provvedimento (incondizionatamente reclamabile ex art. 739 c.p.c.) conclusivo del procedimento dinanzi al giudice di prima istanza (principio affermato in relazione ad un provvedimento d'affidamento provvisorio del giudice minorile, autonomamente reclamato, adottato nel corso di un procedimento ex art. 316 e fornito di intrinseca correlazione rispetto al futuro provvedimento definitivo, apparendone manifeste tanto la provvisorietà e la modificabilità, quanto la temporaneità, essendo, nella specie, stato apposto un esplicito termine d'efficacia per l'affidamento del minore alla madre).

Cass. civ. n. 1278/1997

Il principio della non esperibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso provvedimenti di volontaria giurisdizione (fra quali rientrano — siccome non risolvono conflitti fra diritti posti su piano paritario, e siccome sempre revocabili e modificabili ed inidonei al giudicato — anche quelli modificativi, ablativi o restitutivi della potestà dei genitori resi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330, 332, 333 e 336 c.c.) non opera in caso di decreto della corte di appello che, fuori della sede di reclamo, revochi un precedente suo decreto con il quale aveva confermato un provvedimento del tribunale dei minorenni che aveva pronunciato la decadenza di uno dei genitori dall'esercizio della potestà parentale. Infatti, in tal caso, il ricorrente sottopone all'esame del giudice di legittimità il proprio diritto soggettivo al rispetto delle regole processuali che sono rivolte a garantire il doppio grado di giudizio; diritto la cui intangibilità non viene meno per il solo fatto della revocabilità e modificabilità, in ogni tempo, dei provvedimenti di volontaria giurisdizione.

Cass. civ. n. 4147/1996

Qualora il giudice minorile, dopo la nomina di un curatore speciale e l'autorizzazione ad impugnare il riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità, secondo la previsione degli artt. 264, comma 2 c.c. e 74 L. 4 maggio 1983, n. 184, disponga, in via cautelare, nella situazione interinale che precede l'instaurazione del giudizio (e quindi nell'ambito delle attribuzioni riconosciutegli dalle citate norme, nonché dagli artt. 252 e 333 c.c., in relazione all'art. 38 disp. att. c.c.), l'allontanamento del minore dall'autore del riconoscimento, con il suo temporaneo affidamento presso terzi, si deve escludere che il relativo provvedimento, confermato in secondo grado in esito a reclamo, sia impugnabile con ricorso per cassazione, atteso che il provvedimento medesimo, modificabile in ogni tempo, non è decisorio, cioè non statuisce su posizioni di diritto soggettivo in conflitto, ma ha funzione amministrativa ed ordinatoria, al fine di tutelare in via d'urgenza l'interesse del minore.

Cass. civ. n. 2184/1996

Per l'individuazione del giudice competente per territorio a dichiarare la decadenza dalla potestà parentale deve farsi riferimento al luogo di abituale dimora del minore nel momento della presentazione della relativa domanda, senza che assumano alcun rilievo né l'eventuale, diversa residenza anagrafica del minore, né la circostanza del formale affidamento del minore stesso ad uno dei genitori (nella specie, il minore, anagraficamente residente in Catania, dimorava con la madre in Palermo al momento della proposizione del ricorso per la decadenza della potestà parentale del padre, benché già alcuni giorni prima della domanda fosse stato affidato a quest'ultimo. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha dichiarato la competenza del tribunale per i minori di Palermo a conoscere della domanda in oggetto).

Cass. civ. n. 4143/1995

Nei procedimenti diretti all'emanazione di provvedimenti limitativi della potestà del genitore, secondo la previsione degli artt. 330 e ss. c.c., la competenza per territorio va determinata con riferimento al luogo in cui il minore dimora abitualmente ed a prescindere, pertanto, da trasferimenti di carattere contingente e transitorio.

Cass. civ. n. 6147/1994

Il provvedimento della corte d'appello, Sezione minorenni, confermativo del decreto con il quale il Tribunale per i minorenni, a norma degli artt. 333 e 336, ultimo comma, c.c., ha disposto la somministrazione dei vaccini antipolio, antitetanico e antidifterico ad un minore, stante l'opposizione dei genitori, avendo natura di volontaria giurisdizione e non essendo diretto a risolvere controversie su diritti soggettivi, bensì a tutelare unicamente l'interesse del minore e cosi ad attuare la cosiddetta amministrazione pubblica di interessi privati socialmente rilevanti, non è suscettibile di ricorso per cassazione, né ai sensi dell'art. 360 c.p.c., né, residualmente, ai sensi dell'art. 111 Cost.

Cass. civ. n. 9359/1993

Qualora dai genitori vengano proposte dinnanzi a giudici diversi domande di reciproca decadenza dalla potestà sui figli, la riunione delle cause per il simultaneus processus non può realizzarsi dinnanzi al giudice della causa principale o dinnanzi a quello preventivamente adito, come disposto dall'art. 40 c.p.c., ma deve aver luogo dinnanzi al giudice del luogo di residenza del minore, la cui competenza riguardo alla domanda di decadenza della potestà di genitore è funzionale e non derogabile.

Cass. civ. n. 4269/1991

Il decreto camerale, che sia reso dalla corte d'appello, in sede di reclamo, ai sensi degli artt. 317 bis e 333 c.c., in tema di rapporti fra genitori e figli, non è impugnabile con ricorso per cassazione, nemmeno quando contenga una (esplicita od implicita) statuizione sulla competenza, atteso che, assumendo natura di sentenza solo con riguardo a tale statuizione, resta soggetto esclusivamente a regolamento di competenza.

Cass. civ. n. 7450/1990

Il carattere non decisorio del provvedimento di allontanamento del minore dalla casa familiare, che sia reso dal giudice minorile ai sensi dell'art. 333 c.c. ed al fine di ovviare in via cautelare a comportamenti negativi dei genitori, con la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione anche quando il provvedimento medesimo sia pronunciato dalla corte d'appello in sede di reclamo, deve essere riconosciuto pure nel caso in cui tale misura cautelare faccia seguito alla reintegrazione dei genitori nella potestà, dopo l'accoglimento della loro opposizione contro precedente declaratoria d'adottabilità, ovvero non contempli un termine, trattandosi di circostanze che non toccano la naturale temporaneità, modificabilità e revocabilità di quella misura, e, quindi, la sua inidoneità ad incidere sullo status del minore stesso.

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Sergio C. chiede
mercoledì 22/03/2017 - Emilia-Romagna
“Vorrei proporre una querela di falso contro un decreto provvisorio emesso dal Tribunale dei Minorenni di B.
Sul decreto provvisorio all'inizio è riportato la seguente premessa "sentiti i nonni materni,sentito il padre ed acquisite informazioni tramite il servizio sociale;"
Parrebbe,alla lettura del testo, che le vicende trattate in seguito con le quali si accusano i nonni,presso i quali il minore viveva da sempre con la mamma poi prematuramente scomparsa, di avere ostacolato la frequentazione del padre derivino anche da quanto sentito da questi ultimi.Tutto ciò non corrisponde al vero.I nonni non sono mai stati sentiti riguardo l'oggetto delle accuse e non hanno avuto alcuna occasione per contestarne e provarne l'infondatezza.I nonni materni sono stati sentiti nel febbraio del 2016 ed in un contesto diverso dove non era stata formulata alcuna accusa specifica a loro carico.I servizi sociali hanno inviato la relazione per la quale è stato adottato un provvedimento di collocazione presso il padre e contro le aspettative del bimbo (9 anni) ben 5 mesi dopo il "sentito i nonni materni".
Leggendo la frase,pare di capire, che il decreto è stato emesso nella piu' totale trasparenza e tramite un contraddittorio mai avvenuto.
Che cosa mi consigliate? Vi sono gli estremi per la querela di falso,considerato che quel "SENTITI I NONNI MATERNI" non si è verificato in quel contesto e gli stessi non hanno avuto alcuna possibilità di dimostrare la propria estraneità ai fatti.Preciso anche che il mio avvocato ha fatto due istanze al T.M. per poter avere udienza senza ottenere risposta alcuna e gli assistenti sociali sono stati querelati per diffamazione.In alternativa cos'altro si può fare per esercitare il legittimo diritto ad un contraddittorio?
Grazie e cordiali saluti.”
Consulenza legale i 04/04/2017
E’ forse opportuno, in primo luogo, ricordare quanto già specificato in una precedente consulenza resa sull’argomento in ordine all’impugnabilità dei decreti provvisori emessi dal tribunale per i minorenni.

Questi non sono purtroppo ricorribili nemmeno per appello, però l’art. 333 c.c. stabilisce che i provvedimenti in materia di allontanamento del minore dai o dal genitore “sono revocabili in qualsiasi momento”: per cui, qualora cessino i motivi che ne hanno giustificato l’adozione le parti possono chiedere allo stesso Tribunale dei Minori, in qualsiasi momento, la revoca o la modifica del decreto provvisorio.

Ciò premesso, in ordine alla querela di falso, tale ultimo istituto è disciplinato dall’art. 221 c.p..
La Suprema Corte, con una recente sentenza, ha stabilito che “la querela di falso, avendo lo scopo di privare il documento dell'efficacia probatoria qualificata che gli è attribuita dalla legge, può investire anche una sentenza purché attenga a ciò di cui la sentenza, stessa fa fede quale atto pubblico, cioè alla provenienza del documento dall'organo che l'ha sottoscritta, alla conformità al vero di quanto risulta dalla veste estrinseca del documento (data, sottoscrizione, composizione del collegio giudicante, ecc.) e di ciò che il giudicante attesta essere avvenuto in sua presenza” (Cass. Civ. n. 6812 del 7 aprile 2016).

In astratto, quindi, tale azione sarebbe esperibile anche avverso il decreto indicato nel quesito.
A ben vedere, tuttavia, nel caso di specie, se agli atti risulta che i nonni siano stati sentiti in una fase del procedimento, non pare di intravvedere la falsità nel decreto in quanto il giudice si è limitato a dare atto del fatto che nel procedimento i nonni hanno avuto la possibilità di esprimere il loro pensiero.

Per quanto riguarda l’invocato diritto al contraddittorio - richiesta che, si presume, provenga dai nonni materni - va detto che, a rigore, non esiste alcuna norma che garantisca l’audizione di questi ultimi.

Il procedimento civile avanti al Tribunale dei Minori è disciplinato dalle norme sulla giurisdizione volontaria (diversa da quella contenziosa), che ha le seguenti caratteristiche:

-si svolge secondo il “rito camerale”, la cui disciplina di legge è estremamente sintetica (art. 737 e seguenti del cod. proc. civ.);
- il procedimento è semplificato e le sue modalità di svolgimento sono rimesse ad una limitata discrezionalità del giudice;
- il contraddittorio non è pieno;
- la cognizione è “sommaria”, non fondata su prove assunte secondo regole precostituite dalla legge, ma su informazioni;
- il provvedimento conclusivo è sempre revocabile e non acquista mai efficacia di giudicato, quindi non è ricorribile in Cassazione.

Quando si parla di contraddittorio, ci si riferisce al diritto di difesa delle parto processuali strettamente intese. Gli strumenti attraverso i quali il processo minorile attua il contraddittorio sono:

a. l’audizione obbligatoria dei genitori;
b. il dovere di essere assistiti da un difensore;
c. la possibilità di conoscere le informazioni assunte dal giudice e quindi di esaminare il fascicolo.

Per quel che riguarda, tuttavia, terzi “estranei” al processo – parenti compresi – essi possono (non debbono) essere ascoltati nella fase istruttoria del procedimento, ovvero quando il Giudice richiede informazioni, ma non esiste alcun diritto per loro di essere sentiti.
Tale ultima richiesta, non essendo prevista da alcuna norma processuale (si è detto sopra che il procedimento è molto snello e si basa sulla, peraltro limitata, discrezionalità del Giudice, anche in merito all’assunzione di informazioni) è infatti, “irrituale”: correttamente ha agito, pertanto, l’avvocato che ha chiesto udienza al Giudice.
Non vi sono, purtroppo, altri mezzi, per i nonni, di far sentire la propria voce nel processo.