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Articolo 336 bis Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Ascolto del minore

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 336 bis Codice Civile

Articolo abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.

[(1)Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell’ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l’ascolto è in contrasto con l’interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all’adempimento dandone atto con provvedimento motivato.

L’ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all’ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell’inizio dell’adempimento.

Prima di procedere all’ascolto il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell’ascolto. Dell’adempimento è redatto processo verbale nel quale è descritto il contegno del minore, ovvero è effettuata registrazione audio video.]

Note

(1) Articolo inserito dall'art. 53 D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 con decorrenza dal 07/02/2014.

Spiegazione dell'art. 336 bis Codice Civile

L'articolo in commento, introdotto nel contesto più ampio della riforma della filiazione, che comprende la Legge 10 dicembre 2012, n. 219, e il Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, conferisce piena attuazione, soprattutto in combinazione con la norma presente nel terzo comma dell'articolo 315 bis c.c., all'articolo 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, nonché agli articoli 3 e 6 della Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti del minore del 25 gennaio 1996.
Attraverso le norme sopra citate, l'ordinamento giuridico italiano afferma esplicitamente il diritto del minore dotato di capacità di discernimento di esprimersi riguardo ai procedimenti che lo riguardano. Viene riconosciuto dal legislatore, insomma, il valore dell'opinione del minore nelle questioni che lo coinvolgono direttamente, siano esse di natura familiare o giuridica.
La normativa italiana ha recepito questi principi internazionali, garantendo al minore la possibilità di essere ascoltato e di esprimersi nelle procedure che riguardano la sua persona e i suoi interessi, purché sia in grado di discernimento. Ciò è particolarmente significativo nel contesto dei procedimenti familiari, in cui le decisioni possono avere un impatto significativo sulla vita dei minori coinvolti. In tal senso, merita menzione anche il recente regolamento UE n. 111/2019 (entrato in vigore il primo agosto 2022) il quale disciplina il riconoscimento e l'esecuzione alle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale. Attraverso tale regolamento, si prevede che l’ascolto del minore non sia più semplicemente possibile, ma effettivo e concreto, salvo che non sia precluso dall'età o dalla non capacità di discernimento. Infatti, il regolamento prevede che se al minore non viene concesso di essere ascoltato, ciò può essere motivo di rifiuto del riconoscimento della decisione in materia di responsabilità genitoriale.

Prima della riforma Cartabia, il diritto del minore ad essere ascoltato in tutte le questioni e procedure che lo riguardavano trovava una generale consacrazione anche nell'articolo 336 bis, che adesso è stato abrogato. In tale contesto, la disciplina riguardante l'ascolto del minore è stata riordinata dalla "Riforma Cartabia" e in particolare attraverso il rito unificato denominato "Procedimento in materia di persone minorenni e famiglie". In tal senso, il nuovo articolo 473 bis 4 è dedicato interamente all'ascolto del minore; mentre il successivo 473 bis 5 attiene alle modalità dell'ascolto.

Tale disciplina, innovata dalla Riforma, conferma e ribadisce come il minore non sia più semplicemente "oggetto" di tutela, ma piuttosto "soggetto" di tutela, in quanto titolare dei diritti soggettivi perfetti autonomi e azionabili.

Dal punto di vista della procedura, si osserva che il minore può essere ascoltato secondo due modalità: tramite l’ascolto diretto, con il quale il giudice in udienza procede all'ascolto avvalendosi anche, se necessario, del supporto di un esperto; altrimenti, l'ascolto può essere indiretto, quando è delegato totalmente a un ausiliario (in particolare, ad un CTU).

Il decreto legislativo 149/2022 - peraltro - riconosce al giudice anche la possibilità, eventualmente, di discostarsi da quanto indicato dallo stesso minore, se ciò corrisponde al suo maggiore interesse. Ovviamente, ciò deve essere fatto con un'adeguata motivazione che giustifichi appunto la decisione presa. Il giudice può addirittura non procedere affatto all'ascolto del minore, sempre motivando tale scelta con apposito provvedimento, se l'ascolto si pone in qualche modo in contrasto con l'interesse del minore, oppure è superfluo, oppure ancora nel caso in cui il minore non possa procedere all'ascolto per impossibilità fisica o quando, in generale, l'ascolto potrebbe risultare contrario all'interesse del minore stesso.

L'ascolto del minore è stato disciplinato nel decreto di riforma anche per i casi in cui il minore rifiuti di avere contatti con uno o entrambi i genitori. Il giudice, in questo caso, deve accertare in maniera urgente quali siano le cause del rifiuto.

La ratio dell'intera normativa è senz'altro costituita dal diritto del minore alla piena di bigenitorialità, ovvero al mantenimento di rapporti continuativi e significativi con entrambi i genitori e con i parenti di entrambi.

La legge delega, inoltre, prevede che il giudice dovrà procedere in ogni caso alla videoregistrazione dell'ascolto del minore, così da poter assicurare un corretto svolgimento dell'ascolto ed evitare dubbi interpretativi di qualsiasi genere.
Ovviamente, è importante che l'ascolto del minore non si traduca in una forma di "vittimizzazione secondaria" causata dai ripetuti ascolti. A tal fine, la normativa prevede la possibilità di utilizzare il risultato dell'ascolto anche in altra sede processuale.
L'audizione del minore è un momento delicato e importante. Durante questa fase, possono essere presenti i genitori del minore, il suo eventuale curatore, i difensori delle parti coinvolte e il pubblico ministero.
Tuttavia, la partecipazione di queste persone all'audizione del minore deve essere autorizzata dal giudice e non deve pregiudicare in alcun modo la libertà di espressione del minore. Se il giudice autorizza la presenza di queste persone durante l'audizione del minore, essi possono assistere all'ascolto, ma non hanno la possibilità di interagire con il minore, proprio per non influenzarlo. Prima dell'inizio dell'audizione, tali soggetti possono proporre gli argomenti che ritengono necessari da approfondire, ma non possono comunicare direttamente con il minore durante l'audizione stessa. Nel caso in cui il giudice non richieda o neghi l'autorizzazione per la partecipazione delle persone sopra menzionate all'audizione del minore, sarà comunque possibile procedere con l'esame del processo verbale o della registrazione audio video di questa fase. Ciò significa che verrà comunque preservata una documentazione di ciò che è stato detto durante l'audizione del minore, anche se le persone autorizzate non hanno partecipato direttamente.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 336 bis Codice Civile

Cass. civ. n. 12018/2019

L'audizione dei minori, già prevista nell'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardino ed, in particolare, in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la l. n. 77 del 2003, nonché dell'art. 315-bis c.c. (introdotto dalla l. n. 219 del 2012) e degli artt. 336-bis e 337-octies c.c. (inseriti dal d.lgs. n. 154 del 2013, che ha altresì abrogato l'art. 155-sexies c.c.). Ne consegue che l'ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse. (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 08/11/2016).

Cass. civ. n. 12957/2018

In tema di separazione personale tra coniugi, ove si assumano provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno dei genitori, l'audizione del minore infradodicenne, capace di discernimento, costituisce adempimento previsto a pena di nullità, in relazione al quale incombe sul giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione – tanto più necessaria quanto più l'età del minore si approssima a quella dei dodici anni, oltre la quale subentra l'obbligo legale dell'ascolto – non solo se ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimento ovvero l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore, ma anche qualora il giudice opti, in luogo dell'ascolto diretto, per un ascolto effettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico, atteso che l'ascolto diretto del giudice dà spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda, mentre la consulenza è indagine che prende in considerazione una serie di fattori quali, in primo luogo, la personalità, la capacità di accudimento e di educazione dei genitori, la relazione in essere con il figlio.

Cass. civ. n. 19327/2015

In tema di separazione personale tra coniugi, l'audizione del minore infradodicenne capace di discernimento - direttamente da parte del giudice ovvero, su mandato di questi, di un consulente o del personale dei servizi sociali - costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata in quanto il giudice d'appello, confermando l'affidamento della minore ai servizi sociali, non aveva provveduto al suo ascolto, nonostante la stessa, all'epoca dei fatti di anni dieci, ne avesse fatto richiesta e fosse da ritenersi capace di discernimento, come da certificazione medica e relazione scolastica in atti).

Cass. civ. n. 6129/2015

L'audizione dei minori, già prevista nell'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardino ed, in particolare, in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la legge n. 77 del 2003, nonché dell'art. 315-bis c.c. (introdotto dalla legge n. 219 del 2012) e degli artt. 336 bis e 337 octies c.c. (inseriti dal d.l.vo n. 154 del 2013, che ha altresì abrogato l'art. 155-sexies c.c.). Ne consegue che l'ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse.

Cass. civ. n. 7479/2014

Nel procedimento per la sottrazione internazionale di minore, previsto dalla legge 15 gennaio 1994, n. 64 (di ratifica della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980), l'ascolto del minore costituisce adempimento necessario ai sensi dell'art. 315 bis cod. civ., introdotto dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, senza che osti, in senso contrario, la mancata previsione normativa dell'obbligatorietà desumibile dall'art. 7, comma 3, della menzionata legge, potendo essere espletato secondo le modalità stabilite dal giudice, anche da soggetti diversi da esso, in quanto finalizzato , ex art. 13, comma 2, della citata convenzione, anche alla valutazione della eventuale opposizione del minore al ritorno, salva solo la preventiva valutazione dell'esistenza di ragioni di eventuale dannosità e contrarietà all'interesse del minore (da indicarsi esplicitamente) che ne sconsiglino il ricorso, anche in considerazione del carattere urgente del procedimento. Ne consegue che l'omesso adempimento o l'omessa motivazione sulla sua assenza costituiscono lesione del diritto al contraddittorio, da far valere in sede d'impugnazione nei limiti e secondo le regole fissate dall'art. 161 cod. proc. civ. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito con la quale, nonostante il carattere urgente del procedimento, si era delegato l'ascolto del minore agli assistenti sociali, senza che il giudice vi provvedesse direttamente in ragione dell'elevato conflitto esistente tra i genitori). (Rigetta, Trib. Minorenni L'Aquila, 25/01/2013).

Cass. civ. n. 5237/2014

Nel procedimento in tema di sottrazione internazionale di minori, la volontà contraria manifestata in ordine al proprio rientro da un minorenne che abbia un'età e una maturità tali, secondo l'apprezzamento del giudice del merito, da giustificare il rispetto della sua opinione, può costituire, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 (ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 64), ipotesi, distintamente valutabile, ostativa all'accoglimento della domanda di rimpatrio. Invero, sia il diritto interno (art. 315 bis cod. civ.; art. 2, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219) che quello sovranazionale (artt. 3 e 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 ratificata con la legge 20 marzo 2003, n. 77) ricomprende l'ascolto del minore fra le regole fondamentali e generali, attraverso le quali viene perseguito il suo diritto superiore, corrispondente al suo sviluppo armonico psichico, fisico e relazionale, da perseguirsi anche attraverso l'immediata percezione delle sue opinioni in merito alle scelte che lo riguardano. (Cassa con rinvio, Trib. Minorenni Firenze, 18/09/2012).

Cass. civ. n. 11687/2013

L'audizione dei minori, già prevista nell'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardino ed, in particolare, in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la legge n. 77 del 2003, e dell'art. 155-sexies cod. civ., introdotto dalla legge n. 54 del 2006. Ne consegue che tale adempimento è necessario anche nei procedimenti di revisione delle condizioni di separazione dei coniugi, senza che possa ritenersi sufficiente, a tale scopo, che il minore sia stato interpellato o esaminato da soggetti (nella specie, assistenti sociali) le cui relazioni siano state successivamente acquisite al fascicolo processuale, dovendo il giudice, ove non ritenga di procedere all'audizione diretta, avvalersi di esperti investiti da specifica delega. (Cassa con rinvio, App. Roma, 17/02/2012).

Cass. civ. n. 13241/2011

Nel procedimento in tema di sottrazione internazionale del minore, previsto dall'art. 7 della legge 15 gennaio 1994, n. 64 (di esecuzione e di autorizzazione alla ratifica della Convenzione de L'Aja 25 ottobre 1980), il tribunale per i minorenni può provvedere all'audizione del minore - purché capace di discernimento, in relazione alla sua età ed al grado di maturità - e trarre dal relativo ascolto elementi ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza del fondato rischio, per il minore medesimo, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile (secondo quanto prevede l'art. 13, primo comma, lettera b, della cit. Convenzione), fermo restando che l'opinione contraria al rientro, espressa dal minore, non è condizione di per sé preclusiva all'emanazione dell'ordine di rimpatrio; tuttavia, tenuto conto della funzione meramente ripristinatoria del procedimento, anche l'audizione del minore, pur prevista dall'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e divenuta adempimento necessario, ai sensi degli artt. 3 e 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 (ratificata con la legge 20 marzo 2003), n. 77, non è prescritta in via assoluta, bensì rimessa alla predetta valutazione del giudice, che può non ricorrervi, ove neghi, anche secondo il notorio, sufficiente maturità al minore stesso e privilegi l'interesse superiore di questi a non essere esposto al presumibile danno derivante dal coinvolgimento emotivo nella controversia che opponga i genitori. (Nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva ritenuto la superfluità dell'ascolto del minore, avente solo otto anni, in funzione cognitiva, riferendo gli eventuali disagi essenzialmente alla pervicace condotta del genitore "abductor", il padre, quale volta all'appannamento della figura materna). (Rigetta, Trib. Minorenni Firenze, 13/08/2010).

Cass. civ. n. 22238/2009

L'audizione dei minori, già prevista nell'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario, nelle procedure giudiziarie che li riguardino, ed in particolare in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la legge n. 77 del 2003, e dell'art. 155 sexies c.c., introdotto dalla L. n. 54 del 2006, salvo che l'ascolto possa essere in contrasto con gli interessi superiori del minore. Costituisce, pertanto violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo il mancato ascolto che non sia sorretto da espressa motivazione sull'assenza di discernimento che ne può giustificare l'omissione, in quanto il minore è portatore d'interessi contrapposti e diversi da quelli del genitore, in sede di affidamento e diritto di visita e, per tale profilo, è qualificabile come parte in senso sostanziale.

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