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Articolo 334 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Rimozione dall'amministrazione

Dispositivo dell'art. 334 Codice Civile

(1)Quando il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale [38, 51] può stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell'amministrazione [337] o può rimuovere entrambi o uno solo di essi(2) dall'amministrazione stessa, e privarli, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale [324].

L'amministrazione è affidata ad un curatore, se è disposta la rimozione di entrambi i genitori.

Note

(1) L'articolo è stato così sostituto dall'art. 156 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
(2) Il genitore rimosso dall'amministrazione perde anche il potere di rappresentanza del minore, in favore dell'altro genitore (o del curatore).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 334 Codice Civile

Cass. civ. n. 18777/2018

La rimozione, per "mala gestio", di uno o di entrambi i genitori dall'amministrazione del patrimonio del figlio minore, ai sensi dell'art. 334 c.c., presuppone la realizzazione di condotte concretamente pregiudizievoli per il minore o tali da rendere serio e concreto il rischio patrimoniale secondo una valutazione improntata a criteri di oggettivitā, non essendo sufficienti situazioni di pericolo meramente potenziale o fondate su convinzioni o interessi soggettivi di colui che reclami l'intervento del giudice.

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