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Articolo 332 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Reintegrazione nella responsabilità genitoriale

Dispositivo dell'art. 332 Codice Civile

(1)Il giudice [38, 51] può reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore che ne è decaduto [330], quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio(2).

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 154 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
(2) Il genitore potrà essere reintegrato nella potestà solo qualora vengano meno le esigenze cautelari che determinarono la pronuncia di decadenza, e venga conseguentemente escluso il pregiudizio per il figlio.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 332 Codice Civile

Cass. civ. n. 16569/2021

I provvedimenti da adottare nell'interesse dei minori, di cui agli artt. 330, 332, 333, 334 e 335 c.c., ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., nel testo sostituito dall'art. 3 della l. n. 219 del 2012, sono riservati alla competenza del tribunale per i minorenni, salvo che sia in corso tra i genitori un giudizio di separazione o di divorzio o un giudizio ai sensi dell'art. 316 c.c., perché in tali ipotesi la competenza spetta al tribunale ordinario, restando tuttavia escluso che la "vis attractiva" possa estendersi alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale riservata in ogni caso al giudice minorile.

Cass. civ. n. 16060/2018

Il genitore dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale può opporsi alla dichiarazione di adottabilità del figlio minore poiché la sua legittimazione non è espressione della rappresentanza legale del figlio, ma è espressione dell'interesse dell'ordinamento alla tendenziale conservazione della famiglia naturale in modo tale che, una volta revocata la dichiarazione di adottabilità, il genitore possa attivarsi per il recupero del rapporto con il figlio e, conseguito tale scopo, richiedere la reintegra nella responsabilità genitoriale ex art. 332 c.c..

Cass. civ. n. 18562/2016

I provvedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della potestà dei genitori, resi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330, 332, 333 e 336 c.c., configurano espressione di giurisdizione volontaria non contenziosa, perché non risolvono conflitti fra diritti posti su un piano paritario, ma sono preordinati alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli e sono, altresì, soggetti alle regole generali del rito camerale, sia pure con le integrazioni e specificazioni previste dalle citate norme, sicché detti provvedimenti, sebbene adottati dalla corte d'appello in esito a reclamo, non sono idonei ad acquistare autorità di giudicato, nemmeno "rebus sic stantibus", in quanto sono modificabili e revocabili non solo "ex nunc", per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche "ex tunc", per un riesame (di merito o di legittimità) delle originarie risultanze, con la conseguenza che esulano dalla previsione dell'art. 111 Cost. e non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il decreto con cui la corte d'appello aveva revocato l'autorizzazione alla frequentazione della nipote da parte dei nonni, i quali, essendosi dissociati dalla scelta di collaborazione con la giustizia effettuata dal figlio e padre della minore, già esponente della locale malavita organizzata, e non potendo dirsi estranei ai contesti criminali operanti sul territorio, non rappresentavano valide figure di riferimento affettivo ed educativo ed erano, altresì, portatori di messaggi ambivalenti e non conformi alle scelte di legalità perseguite dalla madre della minore).

Cass. civ. n. 22568/2015

I provvedimenti camerali in tema di responsabilità genitoriale di cui agli artt. 330, 332 e 333 c.c., sono privi dei requisiti della decisorietà e definitività, e non sono dotati della stabilità tipica del provvedimento giurisdizionale idoneo al giudicato in quanto revocabili in ogni tempo per motivi originari o sopravvenuti, sicché la decisione sulla competenza relativa ad uno dei predetti provvedimenti non è impugnabile con regolamento di competenza ad istanza di parte, trattandosi di statuizione di carattere meramente preliminare e strumentale rispetto alla decisione di merito, di cui condivide il regime impugnatorio. (Dichiara inammissibile regolamento competenza).

Cass. civ. n. 11756/2010

I provvedimenti, emessi in sede di volontaria giurisdizione, che limitino o escludano la potestà dei genitori naturali ai sensi dell'art. 317 bis c.c., che pronuncino la decadenza dalla potestà sui figli o la reintegrazione in essa, ai sensi degli artt. 330 e 332 c.c., che dettino disposizioni per ovviare ad una condotta dei genitori pregiudizievole ai figli, ai sensi dell'art. 333 c.c., o che dispongano l'affidamento contemplato dall'art. 4, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, in quanto privi dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale, non sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione di cui all'art. 111, settimo comma, Cost. neppure se il ricorrente lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto di azione (nella specie, la mancanza del parere del P.M. e la mancata audizione dei genitori), in quanto la pronunzia sull'osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi e i tempi con i quali la domanda può essere portata all'esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato e, pertanto, non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri quell'atto sia privo, stante la natura strumentale della problematica processuale e la sua idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione sul merito.

Cass. civ. n. 175/1988

La pendenza del procedimento, promosso dal genitore, dichiarato decaduto dalla potestà sul figlio minore, per essere reintegrato nella potestà medesima, non può interferire sugli atti della procedura di adozione di detto minore, resi sul presupposto di quella decadenza (nella specie, riguardo ad adozione ordinaria, nella disciplina previgente alla L. 4 maggio 1983, n. 184, manifestazione del consenso da parte del tutore e pronuncia del tribunale sostitutiva del mancato assenso del genitore), atteso che la reintegrazione nella potestà, che venga disposta in esito all'indicato procedimento, ha efficacia costitutiva, quindi ex nunc.

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