Cassazione civile Sez. VI-1 ordinanza n. 12802 del 21 aprile 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché nei giudizi relativi all'adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilitą genitoriale sussiste in re ipsa un conflitto d'interessi del minore verso entrambi i genitori, tanto che, ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, va disposta la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., deve essere dichiarato nullo il procedimento di modifica delle condizioni di divorzio che si concluda con una pronuncia di affidamento del minore in via esclusiva ad uno dei genitori, con sospensione della responsabilitą genitoriale dell'altro, ove il giudice, stante la sopravvenuta insorgenza del conflitto di interessi, non abbia previamente provveduto alla nomina di un tutore provvisorio o di un curatore speciale del minore, ai sensi dell'art. 336, comma 4, c.c.

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