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Articolo 473 bis Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 20/02/2026]

Ambito di applicazione. Mutamento del rito

Dispositivo dell'art. 473 bis Codice di procedura civile

(1)Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni nonché alle domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari, salvo che la legge disponga diversamente. Sono in ogni caso esclusi i procedimenti di scioglimento della comunione legale, quelli volti alla dichiarazione di adottabilità, quelli di adozione di minori di età e quelli attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea(3).

Per quanto non disciplinato dal presente titolo, i procedimenti di cui al primo comma sono regolati dalle norme previste dai titoli I e III del libro secondo(2)(4).

Quando rileva che uno dei procedimenti previsti dal primo comma è promosso in forme diverse da quelle previste dal presente titolo, il giudice ordina il mutamento del rito e fissa l'udienza di cui all'articolo 473 bis 21 assegnando alle parti termini perentori per l'eventuale integrazione degli atti.

Quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente titolo riguarda un procedimento diverso da quelli previsti dal primo comma, il giudice, se la causa stessa rientra nella sua competenza, ordina il mutamento del rito dando le disposizioni per l'ulteriore corso del processo, altrimenti dichiara la propria incompetenza e fissa un termine perentorio per la riassunzione della causa con il rito per essa previsto.

I provvedimenti di cui al terzo e al quarto comma sono pronunciati non oltre la prima udienza. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le forme del rito seguito prima del mutamento e restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento(5).

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
(2) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
(3) Ai sensi della presente norma le disposizioni che sono contenute nel nuovo Titolo IV bis d’ora in avanti saranno estese a tutti i procedimenti di natura contenziosa relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare, salvo che sia diversamente stabilito e salvo le espresse esclusioni di seguito indicate.
Sono anche esclusi dall’ambito applicativo del nuovo rito unificato a cognizione piena tutti procedimenti di giurisdizione volontaria, che continueranno ad essere retti dalle forme processuali camerali.
(4) Si evidenzia, infine, che la norma in esame non disciplina i procedimenti riguardante il risarcimento del danno endo-familiare.
(5) Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 3, comma 6, lettera a)) la modifica dell'art. 473-bis, comma 1, rubrica e l'introduzione di tre nuovi commi dopo il secondo all'art. 473-bis. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Spiegazione dell'art. 473 bis Codice di procedura civile

L’art. 3, comma 33 del D.Lgs. 10.10.2022, n. 149 (Riforma Cartabia), dando attuazione all’art. 1, comma 23, lett. a) della Legge 26.11.2021 n. 206 (legge delega), introduce nel Libro II del codice di procedura civile il nuovo Titolo IV bis, con il quale viene disciplinato il rito unico per le controversie in materia di persone, minori e famiglia.
Si è voluti così uscire da quella frammentazione di riti che caratterizzava il precedente sistema delle controversie familiari, prevedendo un unico processo differenziato in considerazione della particolarità della materia.
Il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie sarà unico organo giurisdizionale con composizione monocratica e sede circondariale per il primo grado di giudizio, mentre avrà composizione collegiale e sede distrettuale per il secondo grado.
Presso tale organo giurisdizionale saranno incardinati tutti i procedimenti in materia familiare e minorile, attualmente di competenza del Tribunale ordinario, del Tribunale per i minorenni e del Giudice Tutelare.
In assenza di espressa esclusione, nell’ambito del rito unificato vanno anche inserite le controversie in materie di alimenti, con la conseguenza che andrà a ricadere in questa tipologia di procedimento anche la controversia alimentare tra conviventi, ai sensi dell’art. 1, comma 65, della Legge n. 76/2016 (ovvero la legge con la quale sono state istituite, regolandole, le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze di fatto tra etero e omosessuali).

Sono esclusi, invece, dal campo di applicazione delle norme introdotte con questo nuovo titolo, i seguenti procedimenti:

- quelli volti alla dichiarazione di adottabilità (art. 21, 3° co., L. 4.5.1983, n. 184, come modificata dall’art. 18, L. 28.3.2001 n. 149);

- quelli di adozione di minori di età (e non di affido familiare), i quali restano di competenza del Tribunale per i Minorenni, per passare in seguito alla competenza del Tribunale per le persone in composizione distrettuale.
L’attuale Tribunale per i Minorenni si trasformerà in sezione distrettuale, alla quale saranno assegnate le adozioni, i procedimenti penali e la materia di protezione internazionale e cittadinanza.
La stessa sezione si occuperà, inoltre, del riesame di tutti i provvedimenti, sia definitivi che provvisori, con contenuto decisorio che verranno emessi dalle sezioni circondariali.

- i procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni di cui al D.L. 17.2.2017 n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017 n. 46, istitutivo delle sezioni specializzate in materia di protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea ed immigrazione. Per questi ultimi procedimenti continueranno a trovare applicazione le norme sul rito camerale, ovvero il procedimento in camera di consiglio.

Massime relative all'art. 473 bis Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 17245/2026

Non è reclamabile ex art. 473-bis c.p.c. il provvedimento temporaneo e urgente, adottato in corso di causa, che si limiti ad autorizzare, per un determinato anno scolastico, l'iscrizione del minore presso una scuola sita nel Comune di già prevalente collocazione presso uno dei genitori, poiché tale decisione non comporta una sostanziale modifica né dell'affidamento né della collocazione del minore, né introduce sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, restando irrilevante, ai fini dell'ammissibilità del reclamo, il maggior disagio logistico lamentato dall'altro genitore.

Cass. civ. n. 1662/2026

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in sede di reclamo, ex art. 473-bis c.p.c., su provvedimenti temporanei e urgenti nel giudizio di divorzio, quando essa abbia contenuto esclusivamente economico (nella specie: conferma/quantificazione dell'assegno divorzile a favore dell'ex coniuge) e non incida sulla responsabilità genitoriale o sul regime di affidamento e collocazione dei figli minori.

Cass. civ. n. 12138/2026

Nel rito camerale familiare ex art. 473-bis c.p.c., ai fini dell'addebito della separazione, ove entrambe le parti abbiano rinunciato alle istanze istruttorie, il giudice può fondare il proprio convincimento sulle sole narrazioni delle parti, comparandole tra loro, e, in applicazione dell'art. 115 c.p.c., ritenere assolto l'onere probatorio gravante sul coniuge richiedente l'addebito quando i fatti allegati - relativi, in specie, alla relazione extraconiugale ed alla sua incidenza causale sulla crisi coniugale - non risultino specificamente contestati dalla controparte.

Cass. civ. n. 10533/2026

Nei procedimenti relativi agli ordini di protezione contro gli abusi familiari introdotti con ricorsi successivi al 28 febbraio 2023, trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 473-bis. c.p.c., che prevede la decisione del tribunale in composizione monocratica e la reclamabilità del decreto avanti al tribunale in composizione collegiale, con provvedimento non ulteriormente impugnabile, restando pertanto esclusa l'esperibilità dell'appello innanzi alla corte d'appello.

Cass. civ. n. 8019/2026

I provvedimenti temporanei e urgenti adottati nel giudizio di divorzio ai sensi dell'art. 473-bis c.p.c. in materia di affidamento e mantenimento dei figli, emessi quando sia ancora pendente l'appello contro la sentenza di separazione, non elidono l'interesse alla decisione del gravame: essi hanno carattere provvisorio e rebus sic stantibus, mentre la sentenza di appello in sede di separazione è destinata a sostituire quella di primo grado con stabilità tendenzialmente definitiva, costituendo parametro di riferimento anche per il successivo giudizio di divorzio.

Cass. civ. n. 4983/2026

È abnorme, perché emessa fuori dal perimetro del procedimento principale e in violazione dell'art. 177 c.p.c., l'ordinanza collegiale resa nell'ambito di un sub-procedimento incidentale ex art. 473-bis c.p.c. dopo che, nel giudizio "portante" di separazione personale, sia già intervenuta una sentenza definitiva non parziale, non potendo l'ordinanza stessa incidere in via autonoma e successiva sull'assetto sostanziale già definito con la decisione di merito.

Cass. civ. n. 31243/2025

In riferimento all'art. 473-bis c.p.c., avverso i provvedimenti di reclamo che introducono sostanziali modifiche nell'affidamento e nella collocazione dei minori è ammesso il ricorso per cassazione. Tale impugnabilità sussiste anche se i provvedimenti assunti in sede di reclamo incidono incisivamente sulla relazione fra genitori e figli, trasformandola in senso altamente peggiorativo per uno o entrambi i genitori.

Cass. civ. n. 25721/2025

In materia di separazione e divorzio, quando la causa coinvolge questioni relative all'affidamento dei minori, non si applica il principio della prevenzione ex art. 39 c.p.c. La competenza territoriale va determinata in base alla residenza abituale dei minori al momento della presentazione del primo ricorso, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis, comma 11, c.p.c.

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