(massima n. 1)
Il procedimento ex art. 336 cod. civ., pur se non tipicamente contenzioso, ha pur sempre ad oggetto un'attivitą di controllo del giudice sull'esercizio della responsabilitą genitoriale che si esplica in presenza di parti processuali in conflitto tra loro. La decisione che non indica un genitore fra le parti del procedimento, né si cura di spiegare se lo stesso, in considerazione della sua veste di parte necessaria, sia stato ritualmente evocato nel giudizio determina la nullitą del procedimento, rilevabile in sede di giudizio di legittimitą.