(massima n. 1)
La previsione dell'art. 336, comma 4, cod. civ. si applica soltanto ai provvedimenti limitativi ed eliminativi della potestą genitoriale ove vi sia un concreto profilo di conflitto di interessi tra genitori e minore, e non anche alle controversie relative al regime di affidamento e di visita del minore, figlio di una coppia che ha deciso di cessare la propria comunione di vita, nelle quali la partecipazione del minore si esprime, ove ne ricorrano le condizioni di legge e nel perseguimento del suo superiore interesse, appunto mediante l'ascolto dello stesso, che integra un adempimento divenuto necessario a mente dell'art. 315-bis cod. civ. in tutte le questioni e procedure che lo riguardano, in attuazione dell'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo.