L'opera ricostruisce le tappe che hanno cadenzato le vicende dei procedimenti possessori e indica, sul piano teorico, le soluzioni più probabili alle novità introdotte, ripercorrendo, alla luce del nuovo testo, la vecchia giurisprudenza in maniera "ragionata".
Accanto agli inquadramenti teorici offre, inoltre, una serie di soluzioni operative ai problemi per così dire "pratici", con indicazione delle soluzioni proposte dalla giurisprudenza che comincia a formarsi,... (continua)
Il volume approfondisce, in maniera completa ed aggiornata alla più recente giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, la disciplina in tema di procedimenti cautelari e possessori, facendo un punto della situazione in seguito alle riforme del 2005 e del 2009 che hanno inciso profondamente sulla materia.L’opera è un importante ed utile strumento per il professionista.
(continua)
Le domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso [c.c. 1168, 1169, 1170] (1) si propongono con ricorso al giudice (2) (3) competente a norma dell'articolo 21 (4).
Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669bis e seguenti (5).
(1) La tutela possessoria è concessa anche al proprietario, che abbia la materiale disponibilità della cosa, il quale potrà in questo modo avvalersi di una tutela più rapida ed efficace, ottenendo la immediata reintegrazione o cessazione della turbativa sulla base della semplice prova dello spoglio o della molestia subìti senza dover necessariamente fornire la prova, più difficile e complessa, del suo diritto di proprietà.
(2) Trattasi di competenza funzionale e perciò inderogabile [v. 28], salva la deroga eccezionale di cui all'art. 704.
(3) L'originaria parola «pretore» è stata così sostituita ai sensi dell'art. 105, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999.
Per la soppressione dell'ufficio del pretore [v. 8 nota (1)].
(4) È il giudice del luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato.
(5) È la disciplina dettata per i procedimenti cautelari in generale. Elemento comune tra procedimento cautelare e procedimento possessorio è dato dalla urgenza di provvedere. Va tuttavia osservato che, essendo il possesso configurato come una situazione di fatto tutelabile in via autonoma, la tutela possessoria, pur potendo avere quella funzione strumentale che è tipica della tutela cautelare -- e ciò accade quando la turbativa del possesso è tale da compromettere la fruttuosità della azione petitoria [v. 704] -- ha tuttavia caratteristiche proprie in quanto si attua attraverso un autonomo giudizio di cognizione.
Nei procedimenti possessori, sia di manutenzione che di spoglio, la tutela giurisdizionale si attua, analogamente a quanto visto per i procedimenti di denuncia di nuova opera e danno temuto [v. 688], attraverso due fasi: l'una a cognizione sommaria, che si esaurisce nella pronuncia di provvedimenti immediati; l'altra a cognizione piena, che si chiude con la pronuncia di una sentenza destinata a sovrapporsi al provvedimento immediato. In questa sede è perciò sufficiente un rinvio alla disciplina procedurale delle denunce e, più in generale, dei procedimenti cautelari, applicabile in virtù del richiamo esplicito contenuto nel secondo comma della norma.