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Articolo 669 duodecies Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Attuazione

Dispositivo dell'art. 669 duodecies Codice di procedura civile

Salvo quanto disposto dagli articoli 677 e seguenti in ordine ai sequestri, l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli articoli 491 e seguenti in quanto compatibili(1), mentre l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare (2) il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti(3)(4). Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito (5).

Note

(1) L'attuazione della misura cautelare che ha ad oggetto una somma di denaro avviene nelle forme previste per l'espropriazione forzata in quanto compatibili e il giudice competente sarà proprio il giudice dell'esecuzione e non l'organo che ha emesso il provvedimento cautelare. Saranno applicabili tutte le norme relative allo svolgimento del procedimento esecutivo e quelle che regolano il sistema delle opposizioni.
(2) L'attuazione delle misure cautelari che hanno ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare, il quale determina la modalità di attuazione. Lo stesso giudice nel caso in cui sorgano contestazioni adotta con ordinanza i provvedimenti opportuni, previa audizione delle parti.
(3) Al giudice è rimessa la facoltà di stabilire liberamente le modalità di esecuzione della misura cautelare, con l'unico limite di rispettare l'idoneità di tali modalità al raggiungimento dello scopo della misura cautelare. Inoltre, nell'ipotesi in cui sorgano contestazioni il giudice le risolve con ordinanza pronunciata a seguito di contraddittorio delle parti.
(4) Nell'ambito delle modalità di attuazione si indica che in dottrina è discussa la possibilità che il giudice del reclamo possa disporre misure attuative degli obblighi di consegna o rilascio, fare o non fare, se il ricorso cautelare viene rigettato ed il provvedimento cautelare viene impugnato davanti al giudice del reclamo che concede la misura cautelare richiesta.
L'opinione prevalente ritiene che nell'ipotesi descritta sia il giudice del reclamo ad essere competente ad indicare le modalità di attuazione degli obblighi predetti in quanto è sempre il giudice che emette il provvedimento cautelare a doverne dettare la modalità di attuazione.
(5) L'ultimo comma del presente articolo indica che come giudizio di merito sia la sede più opportuna per far valere qualsiasi motivo di doglianza che richieda un esame più attento ed approfondito.

Spiegazione dell'art. 669 duodecies Codice di procedura civile

La circostanza che il legislatore abbia utilizzato il termine "attuazione", anziché "esecuzione", denota il chiaro intento di voler porre in risalto la specificità delle misure cautelari in sede esecutiva, e ciò in considerazione del fatto che l'esecuzione delle stesse si fonda su un provvedimento che non costituisce titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 474 del c.p.c..

La disciplina a cui fa riferimento questa norma attiene, in via di principio, ai provvedimenti d'urgenza ex art. 700, ai provvedimenti interdittali nei giudizi possessori, ai provvedimenti di natura cautelare previsti dal codice civile e dalle leggi speciali cui rinvia l' art. 669 quaterdecies.
Restano esclusi i sequestri, sia quello giudiziario che conservativo, per i quali trova applicazione la disciplina contenuta agli artt. 677679 ed i provvedimenti ripristinatori di cui all'art. 669 nonies del c.p.c., in quanto si tratta di provvedimenti privi di natura cautelare.

Per quanto concerne l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro, occorre evidenziare che, il fatto che la norma richiami le regole contenute agli artt. 491 e ss. c.p.c. “in quanto compatibili”, comporta l’inapplicabilità delle disposizioni contenute negli articoli precedenti e relative alla fase prodromica, ossia le norme relative alla spedizione del titolo in forma esecutiva, alla notifica del titolo esecutivo e del precetto, nonché le norme dettate in tema di espropriazione forzata in generale e di cui agli articoli da 483 a 490 c.p.c.

Ciò significa che se il creditore è in possesso di un provvedimento cautelare avente ad oggetto una somma di denaro, potrà dare immediatamente corso al pignoramento, dovendosi limitare a consegnare al competente ufficiale giudiziario una copia autentica del decreto o dell'ordinanza.
Non essendo stato richiamato l’art. 488 del c.p.c., si ritiene che non occorra formare il fascicolo dell'esecuzione.

Poiché la norma non precisa quale sia il giudice competente per l'esecuzione, ci si è posti il problema di stabilire se per l'attuazione di un provvedimento cautelare avente ad oggetto somme di denaro debba ritenersi competente il giudice della cautela (cioè il giudice che ha emesso il provvedimento), oppure il giudice dell'esecuzione forzata.
Secondo la tesi prevalente, l'attuazione deve svolgersi sotto la direzione del giudice dell'esecuzione competente ex artt. 16 e 26 c.p.c., il quale, ovviamente, può appartenere ad ufficio giudiziario diverso da quello del giudice della cautela; in tal senso si argomenta a contrariis dalla diversa ipotesi delle misure cautelari relative ad obblighi di fare o di non fare.

Il giudice che ha emanato il provvedimento cautelare ha una competenza esclusiva sia nel controllo dell'attuazione, sia nella risoluzione di contestazioni o nel superamento di difficoltà attuative, potendo assumere i provvedimenti opportuni senza essere soggetto ad alcun vincolo di forma, salva la proposizione nelle competenti sedi di merito delle eventuali questioni che esorbitino dai limiti della attuazione dei provvedimenti in esame.
In sede di attuazione non sono applicabili le norme sulla fase prodromica della notificazione del titolo esecutivo e del precetto, né tantomeno si applicano in modo automatico le altre disposizioni sulla consegna, sul preavviso di rilascio, sul regime delle spese.

Sebbene viga la massima libertà di forma, ciò non ha in alcun modo influito in tema di attuazione di misure contenenti un facere infungibile; al riguardo è stata evidenziata una carenza della normativa, non essendo prevista una misura coercitiva volta a garantire l'effettivo adempimento di un provvedimento cautelare avente ad oggetto un'obbligazione infungibile (l’unico rimedio, dunque, rimane la sanzione penale ex art. 388 del c.p..

Massime relative all'art. 669 duodecies Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 10758/2019

Il provvedimento emesso dal giudice monocratico, ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c., per regolare l'attuazione delle misure cautelari è impugnabile mediante reclamo al collegio anche relativamente alla pronuncia sulle spese. Contro tale provvedimento, invece, è inammissibile il ricorso per cassazione, essendo esso privo del carattere della decisorietà e, quindi, non idoneo al giudicato.

Cass. civ. n. 4497/2009

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso i provvedimenti negativi emessi all'esito della fase promossa per l'attuazione di provvedimenti cautelari (nella specie ordinanza di rigetto dell'istanza di esecuzione del sequestro conservativo); avverso i predetti provvedimenti è, invece, ammesso reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., anche nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. nella legge 14 maggio 2005 n. 80 e a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 1994

Cass. civ. n. 6621/2008

Per procedere all'esecuzione dei provvedimenti possessori di natura sommaria non deve essere seguita la disciplina normativa dell'esecuzione forzata relativa agli obblighi di fare stabilita negli artt. 612-614 c.p.c. Pertanto, a tal fine, non è necessaria la notificazione del precetto (con la conseguenza che le spese sostenute per la sua eventuale intimazione non sono ripetibili) ma, esclusivamente, la notifica del titolo esecutivo, e, in caso di contestazione relativa alle modalità di attuazione del provvedimento, deve essere proposto ricorso, ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c. allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento sommario.

Cass. civ. n. 5010/2008

L'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare non avvia, sulla base di un titolo esecutivo, un separato procedimento di esecuzione ma costituisce una fase del procedimento cautelare in cui il giudice (da intendersi come ufficio) che ha emanato il provvedimento cautelare ne determina anche le modalità di attuazione, risolvendo con ordinanza le eventuali difficoltà e le contestazioni sorte, mentre sono riservate alla cognizione del giudice del merito le altre questioni; ne consegue che le eccezioni sollevate dalla parte tenuta all'osservanza del provvedimento non hanno natura di opposizione agli atti esecutivi ma vanno fatte valere nel giudizio di merito e ne consegue, altresì, che è inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi per contestare la regolarità formale degli atti posti in essere in attuazione di un provvedimento cautelare, essendo il provvedimento d'urgenza inseparabile dal procedimento nel cui ambito è stato emesso.

Cass. civ. n. 6485/2004

A seguito dell'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990 n. 353, contro il provvedimento di attuazione di una misura cautelare, emesso ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c., non è ammissibile la proposizione dell'istanza per il regolamento di competenza.

Cass. civ. n. 19101/2003

Anche alla luce della nuova disciplina del procedimento cautelare uniforme, le contestazioni mosse in ordine all'attuazione del sequestro conservativo non assumono natura di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi; tali contestazioni conservano la natura di eccezioni del soggetto che ha subito la misura cautelare, idonee soltanto a sollecitare l'esercizio, da parte del giudice della causa di merito, dei poteri di modifica, integrazione, precisazione o revoca del provvedimento, con la conseguenza che la competenza a decidere ogni questione in ordine all'attuazione di tale misura cautelare appartiene al giudice della causa di merito e non al giudice dell'esecuzione.

Cass. civ. n. 481/2003

L'esecuzione del provvedimento d'urgenza in materia possessoria, secondo la previsione dell'art. 669 duodecies c.p.c., che, dettato per i sequestri, trova applicazione, in virtù dell'art. 669 quatordecies del codice di rito, anche ai provvedimenti possessori immediati, non dà luogo ad un processo di esecuzione forzata, bensì ad una ulteriore fase del procedimento possessorio, che è di competenza dello stesso giudice che ha emesso il provvedimento. Ne consegue che la sede in cui si fa valere il diritto al rimborso delle spese sostenute o anticipate per l'attuazione coattiva del provvedimento cautelare possessorio è il giudizio possessorio, ed il provvedimento che statuisce su tale diritto è la sentenza che definisce il merito possessorio. Pertanto, ove la parte, per la riscossione di dette spese, inizi un autonomo processo esecutivo, il giudice dell'esecuzione può rilevare di ufficio la mancanza del titolo esecutivo, con conseguente declaratoria di improcedibilità del processo, declaratoria che, essendo da ricondurre ad un difetto dell'azione da lui intrapresa, non può comportare che al creditore sia riconosciuto il diritto al rimborso delle spese del procedimento esecutivo.

Cass. civ. n. 9808/2000

Non è ravvisabile il carattere della decisorietà nei provvedimenti emessi dal giudice, in forma diversa dalla sentenza, per regolare l'attuazione delle misure cautelari, nonché le pronunce rese in sede di reclamo avverso detti provvedimenti (nella specie, ordinanza emessa ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c. sul ricorso avverso provvedimento d'urgenza emesso ex art. 700 c.p.c.), avendo detti provvedimenti natura strumentale ed essendo, conseguentemente, gli stessi inidonei ad assumere efficacia di cosa giudicata, sia dal punto di vista formale, che da quello sostanziale, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione proposto, avverso i medesimi, ex art. 111 Cost.

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